Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28802 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23940/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

C.E.R.M.E.C. s.p.a. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Tomassini, e Giuseppe Ferrara, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via dei Due Macelli, 66;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 384/1/15, depositata il 2 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 2 marzo 2015, che, in parziale accoglimento dell’appello della C.E.R.M.E.C. s.p.a. in concordato preventivo, ha rimesso quest’ultima in termine per il versamento della sanzione, ridotta del 10%, irrogata per l’effettuazione di compensazione orizzontali, per l’anno 2007, in misura superiore a quella prevista;

– il giudice di appello ha rilevato che nessun danno per l’Erario era conseguito alla violazione contestata e che la sanzione irrogata, pari al 30% della parte compensata in eccesso, appariva eccessiva e impropria;

– evidenzia che l’Ufficio avrebbe dovuto inviare alla contribuente l’esito della liquidazione al fine di consentirli di accedere alla definizione agevolata ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo di ricorso;

– resiste con controricorso la C.E.R.M.E.C. s.p.a. in concordato preventivo, che propone ricorso incidentale;

– avvero tale ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, comma 3, per aver la sentenza impugnata ritenuto applicabile la definizione agevolata delle sanzioni benché non si vertesse in un caso di controllo automatizzato della dichiarazione, ma di mancato versamento dell’imposta;

– il motivo può essere esaminato congiuntamente al primo, secondo e terzo motivo del ricorso incidentale;

– con il primo motivo del ricorso incidentale la società deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, e art. 17, comma 3, per aver il giudice di appello dichiarato l’illegittimità solo parziale della cartella di pagamento, benché la notifica dell’atto non fosse stata preceduto dall’invio della comunicazione di irregolarità;

– con il secondo si duole, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’omessa pronuncia in ordine al motivo di appello vertente sull’estraneità della condotta osservata alla fattispecie applicata di omesso versamento di tributi;

– con il terzo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 1, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per aver la Commissione regionale ritenuto che l’indebita parziale compensazione del debito erariale con un credito d’imposta relativo ad annualità pregresse costituisse una condotta di omesso versamento dell’imposta;

– il motivo del ricorso principale è fondato, sia pure per ragioni in parte differenti da quelle ivi indicate, mentre infondati sono i motivi del ricorso incidentale;

– diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia il controllo formale delle dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, si estende anche alla tempestività dei versamenti delle imposte (comma 2, lett. f));

– tale attività include, dunque, anche l’accertamento del superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili, in quanto tale condotta equivale al mancato versamento, alle scadenze previste, della parte del tributo eccedente rispetto al limite e determina il ritardato incasso erariale con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, esponendo il contribuente all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, pari al trenta per cento di ogni importo non versato (cfr. Cass., ord., 22 ottobre 2019, n. 26926; Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31706; Cass. 5 agosto 2016, n. 16504);

– l’iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, dell’importo non versato e della relativa sanzione non deve essere necessariamente preceduto dall’invio della comunicazione di irregolarità di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, il quale è previsto soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (cfr. Cass., ord., 17 dicembre 2019, n. 33344; Cass., ord., 28 giugno 2019, n. 17479; Cass. 8 giugno 2018, n. 14949; Cass. 12 aprile 2017, n. 9463);

– pertanto, qualora, come nel caso in esame, non venga prospettata l’esistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione (della società contribuente) ovvero l’accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo nessun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dalla Amministrazione finanziaria (cfr. Cass., ord., 4 luglio 2019, n. 17972; Cass. 6 luglio 2016, n. 13759);

– né a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della considerazione che, essendosi al cospetto di tardivi versamenti di quanto dovuto, l’omessa comunicazione d’irregolarità al contribuente gli avrebbe impedito di ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2;

– infatti, non è ravvisabile un siffatto pregiudizio, in quanto l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella, sempreché quella comunicazione fosse dovuta;

– pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, non si ravvisa alcuna violazione del disposto di cui al citato D.Lgs. n. 462 del 1997, giacché tale disposizione non attribuisce affatto al contribuente il diritto di ottenere sempre, in caso di controllo automatico della dichiarazione, la riduzione delle sanzioni, che è prevista solo nel caso, non accertato nel caso in esame, in cui dal predetto controllo emerga “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”;

– con particolare riferimento alla censura per omessa pronuncia formulata con il secondo motivo del ricorso incidentale si osserva che la Commissione regionale si è pronunciata sul motivo di appello, sia pure implicitamente, in quanto ha fatto ricorso ad un argomento incompatibile con la soluzione adottata e con l’iter motivazionale seguito, e, in ogni caso, le considerazioni che precedono evidenziando l’infondatezza di tale argomento, accertabile anche in questa sede ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in virtù del potere di questa Corte di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo;

– con l’ultimo motivo del ricorso incidentale la società critica la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, in relazione alla mancata applicazione dell’esimente delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria ovvero sussistenza di una violazione formale senza debito di imposta;

– il motivo è inammissibile;

– la parte omette di riprodurre, quanto meno per le parti rilevanti, il contenuto del ricorso originario e dell’atto di appello, necessari, in assenza di utili indicazioni ricavabili dalla sentenza, al fine di verificare che la questione sottoposta con il motivo di impugnazione non sia “nuova” e di valutarne la rilevanza e la fondatezza, non essendo possibile procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049);

– in tal modo, la parte non ha assolto all’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato, non offrendo gli elementi indispensabili per consentire di effettuare un giudizio positivo in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza dei motivi prospettati;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso;

– appare opportuno disporre la compensazione delle spese del doppio grado di merito, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte accoglie il motivo di ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa integralmente fra le parti le spese del primo e secondo grado di giudizio e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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