Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28807 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10892/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

TRANSVAL s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. Marco Miccinesi, e dall’avv. prof. Francesco Pistolesi, con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. prof. Marcello Clarich, in viale Liegi n. 32;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2034/1/14 depositata il 21/10/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello della società contribuente e riformando la sentenza di primo grado dichiarava illegittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP 2005;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la TRANSVAL s.r.l. resiste con controricorso; CONSIDERATO che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la mancata esibizione all’Ufficio del registro beni ammortizzabili (o libro cespiti) non costituisse causa di inattendibilità delle scritture contabili;

– il secondo motivo censura l’impugnata sentenza per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice dell’appello ritenuto destituito di fondamento nel merito l’avviso di accertamento impugnato, senza valutare quanto dedotto dall’Ufficio;

– orbene, dall’esame della sentenza impugnata la stessa risulta fondata su due rationes decidendi;

– la prima, quella relativa alla insussistenza della inattendibilità dell’impianto contabile (che secondo la CTR resta attendibile anche tenendo conto della mancata produzione del registro beni ammortizzabili), è oggetto di censura con il primo motivo;

– la seconda, quella concernente il merito della pretesa, che la CTR ha ritenuto insussistente, è colpita dal secondo motivo; tal mezzo risulta però inammissibile;

– invero, come correttamente eccepito in controricorso, esso costituisce censura diretta in concreto a sollecitare la Corte a un riesame del meritus causae, operazione non concessa in questa sede di Legittimità;

– ne deriva, in assonanza con la costante giurisprudenza di questa Corte sul punto, che (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018) poiché la decisione di merito si fonda su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa;

– pertanto, l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, rende inammissibile anche il primo motivo e impone quindi il rigetto del ricorso.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre a Euro 200 per esborsi, cui aggiungersi il 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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