Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2881 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10862/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell’Avvocato Marilena Cardone, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce a ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 837/2018 della Corte d’appello di Cagliari depositata il 2/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/11/2020 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Cagliari, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 13 novembre 2017, rigettava il ricorso presentato da M.M., cittadino del *****, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Cagliari, a seguito dell’impugnazione presentata da M.M., fra l’altro: i) condivideva il giudizio di non credibilità delle dichiarazioni del migrante già espresso dal Tribunale; ii) rilevava che il richiedente asilo aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese esclusivamente per sfuggire ai propri creditori, senza narrare e allegare in giudizio situazioni personali che comportassero la necessità di preservarlo da vulnus di diritti fondamentali della persona;

sulla scorta di simili argomenti la Corte distrettuale, con sentenza del 2 ottobre 2018, respingeva l’impugnazione proposta dal richiedente asilo;

3. per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso M.M. prospettando quattro motivi di doglianza;

resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7 in quanto la Corte d’appello, al pari del Tribunale, avrebbe ritenuto le dichiarazioni del migrante improbabili, malgrado le stesse fossero in linea con quanto accade in *****, dove non è possibile difendersi rivolgendosi alle forze dell’ordine e capita di essere minacciati di morte per dare corso poi all’espianto e al commercio di organi umani;

la motivazione fornita dalla Corte di merito apparirebbe – a dire del richiedente – “meramente tautologica e contrastante con gli specifici atti del procedimento”, in quanto non terrebbe conto, anche ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, delle dichiarazioni rese dal migrante;

5. il motivo è inammissibile;

la valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019);

il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante nelle varie sedi, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. a) e c), appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo soltanto in sede giudiziale era stato arricchito con particolari (le minacce di vendita dei suoi organi) che non vi era ragione di omettere alla Commissione territoriale; per di più la narrazione compiuta nelle diverse sedi risultava contraddittoria rispetto al finanziamento ricevuto per lasciare il *****;

la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente asilo non poteva poi essere legata alla mera corrispondenza fra la sua narrazione e le condizioni generali del paese di provenienza, poichè questo contesto assume valore a delucidazione o riscontro delle condizioni soggettive di credibilità e non di per sè al fine di avvalorare un racconto che intrinsecamente delle stesse sia privo;

una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;

si deve invece escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente – nel senso proposto in ricorso senza sollevare, nel contempo, alcuna critica agli argomenti offerti a suffragio della valutazione compiuta – trattandosi di censura attinente al merito;

censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019);

6. il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in quanto la Corte distrettuale non avrebbe assolto al proprio dovere di cooperazione istruttoria al fine di accertare la situazione oggettiva esistente nel paese di origine, anche in funzione della verifica del ricorrere delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria;

in particolare, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della situazione aggiornata del *****, paese che aveva subito un notevole peggioramento delle proprie condizioni negli ultimi anni e non era in grado di assicurare alcuna tutela a chi fosse minacciato di morte;

7. il motivo è inammissibile;

la Corte d’appello, diversamente da quanto addotto dal migrante, in realtà ha dato corso all’obbligo di cooperazione istruttoria a cui era tenuta recuperando una serie di informazioni sulla situazione in cui versava il paese di origine del migrante;

le informazioni raccolte non sono state però ritenute utili al riconoscimento della protezione umanitaria non tanto perchè non rappresentassero condizioni di possibile vulnerabilità, ma perchè il migrante non aveva allegato e narrato di essersi allontanato proprio a causa di tali condizioni;

il motivo quindi è inammissibile non solo perchè non è congruente con il contenuto del provvedimento impugnato, che dà conto del corretto svolgimento della cooperazione istruttoria, ma anche perchè non coglie nè critica la ratio su cui si fonda la statuizione impugnata;

8. il terzo motivo di ricorso assume la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto la Corte d’appello si sarebbe astenuta dal compiere una valutazione comparativa fra la vita privata e familiare condotta in Italia e le condizioni che il migrante si sarebbe trovato ad affrontare in caso di rimpatrio in un paese in cui erano negati i diritti umani;

9. il motivo è infondato;

è ben vero che il Tribunale era chiamato a valutare la sussistenza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 all’esito di una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio potesse determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (Cass. 4455/2018);

il che tuttavia presupponeva che il migrante allegasse e dimostrasse, oltre alle ragioni che l’avevano spinto ad allontanarsi dal paese di origine, la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, dato che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 27336/2018);

nel caso di specie il migrante per un verso non risulta aver allegato al giudice di merito una propria condizione di avvenuta integrazione nel contesto del paese ospitante (condizione di cui la Corte di merito non parla affatto ed allegata, genericamente, solo in questa sede), per l’altro non ha rappresentato di essere stato coinvolto in patria in situazioni che comportassero la necessità di preservarlo “dal vulnus di diritti fondamentali della persona”;

in mancanza di indicazioni utili rispetto a entrambi i termini necessari per la comparazione non era perciò possibile estendere la valutazione della domanda al profilo che si assume omesso;

10. il quarto motivo di ricorso assume che la decisione di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia oltremodo punitiva, stante la fondatezza dell’appello, e mortifichi il diritto di difesa del richiedente asilo;

11. il motivo è inammissibile;

la Corte di merito ha proceduto alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato direttamente all’interno della statuizione impugnata e in uno con la decisione sul merito della controversia, piuttosto che con separato decreto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2;

il che tuttavia non comporta mutamenti nel relativo regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dall’art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con la decisione che definisce il merito, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 testo unico in parola (cfr. Cass. 3028/2018, Cass. 29228/2017, Cass. 32028/2018);

12. in conclusione, in forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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