Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2882 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35523/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. M. Fattori, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 539/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame proposto da S.A., cittadino *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale sia sussidiaria che umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere stato costretto a fuggire a causa di litigi con il confinante del terreno del padre. Questi litigi erano sfociati in minacce nei confronti della famiglia del ricorrente e siccome i tentativi di riappacificazione non avevano dato alcun esito, il vicino aveva ucciso lo zio e ferito a una gamba il ricorrente.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto la non credibilità del racconto che non consentiva di riconoscere la chiesta protezione sussidiaria, neppure declinata ai sensi dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c per l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato nel paese di provenienza del richiedente. La Corte d’appello ha rilevato, inoltre, che non vi erano i presupposti della protezione umanitaria, per l’assenza di situazioni di vulnerabilità. Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all’accertamento delle condizioni aggiornate del paese di origine del richiedente asilo; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in tema di valutazione dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale; (iii) sotto un terzo profilo, per illegittimità costituzionale del D.L. n. 113 del 2018, art. 1 (abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario); (iv) sotto un quarto profilo, si chiede la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.

Il primo motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha accertato la situazione del paese di origine del richiedente sulla base di fonti aggiornate, che il ricorrente contesta in termini di mero dissenso, senza neppure allegare il contenuto delle fonti a suo avviso più adeguate.

Il secondo motivo è inammissibile, quanto al profilo di censura relativo al merito della giudizio di non credibilità, che nella specie è un giudizio discrezionale e congruamente motivato, mentre è infondato, quanto al profilo che censura la violazione dei parametri di valutazione della credibilità che invece appaiono rispettati anche perchè il ricorrente non specifica quale sia lo specifico vizio riscontrato.

A tal riguardo occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età. Alla luce di quanto sopra appare evidente che il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C) e che il racconto dei richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5 non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile e fantasioso anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3 sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concrete) secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

Il terzo motivo è infondato, rientrando nella discrezionalità del legislatore regolare, pur nel rispetto dei parametri costituzionali, le modalità di concessione della protezione umanitaria.

Il quarto motivo di censura sulla mancata sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato è assorbito dalla decisione del presente ricorso.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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