Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2884 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6768/2019 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in Torino, via Drovetti n. 18, presso lo studio dell’avv. A. Aliperta, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1435/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto da A.J. cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di una storia sentimentale contrastata.

La CA ha dichiarato l’appello inammissibile perchè non era stata prodotta prova dell’avvenuta tempestiva notifica dell’atto di appello, in mancanza di costituzione in giudizio del Ministero intimato, entro la data della prima udienza di trattazione.

Avverso la sentenza della medesima Corte d’Appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (2) sotto un primo profilo, per errata valutazione circa l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; (2) sotto un secondo profilo, per errata valutazione circa l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria; (3) sotto un terzo profilo, per errata valutazione circa l’insussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario in capo al ricorrente.

Il presente ricorso è inammissibile perchè in nessuno dei motivi proposti il ricorrente coglie la effettiva ratio decidendi che ha terminato la pronuncia d’inammissibilità da parte della Corte d’appello, ma invece si dilunga inutilmente sulla mancata concessione delle tre protezioni.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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