Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2885 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7305/2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Manzoni presso lo studio dell’avvocato Giudice Emanuele che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– resistente –

avverso la sentenza n. 154/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto da D.A. cittadino della Costa D’Avorio (trasferitosi in Mali dal 2011 al 2014), avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che in Costa d’Avorio la madre e il patrigno, militanti del partito FPI, sarebbero stati uccisi in un attentato da militanti dell’RDR mentre lui, essendo scampato all’attentato, era scappato in Mali dove uno zio lo sfruttava nel lavoro nonostante fosse malato. Per scampare allo zio il ricorrente si era rifugiato dalle suore che lo avevano guarito e lui per riconoscenza si era convertito al cristianesimo e si era fatto battezzare. Lo zio, venuto a conoscenza della sua conversione lo aveva aggredito e per questo il ricorrente aveva deciso di scappare.

A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il richiedente non credibile per le contraddizioni tra le diverse versioni rese nel corso del giudizio oltre che per genericità ed inverosimiglianza, così che non gli è stato riconosciuto nè lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, di cui alle ipotesi delle lettere a) e b), mentre, l’ipotesi di cui alla lettera c) non era stata fatta oggetto di gravame. Inoltre, la Corte d’appello non ha ravvisato la sussistenza dei “seri motivi” per il riconoscimento della protezione umanitaria. Avverso la sentenza della medesima Corte d’Appello di Torino il ricorrente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, la Corte distrettuale aveva ritenuto il ricorrente non credibile; (2) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata concessione della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile perchè solleva censure di merito sul giudizio di non credibilità, che è discrezionale (anche se non arbitrario) e, nella specie, congruamente motivato. A tal riguardo occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età. Alla luce di quanto sopra appare evidente che il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5, non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile e fantasioso anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3 sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

In riferimento al secondo motivo, premesso che il D.L. n. 130 del 2020, art. 15, comma 1 (disposizioni transitoria sulla recente normativa della protezione umanitaria) non si applica al giudizio di cassazione, tale motivo è infondato, in quanto tende a evidenziare come la Corte d’appello non abbia effettuato la valutazione comparativa tra le condizioni consolidate dal richiedente sul territorio nazionale e quelle che il ricorrente incontrerebbe in caso di rimpatrio (v. p. 18 del ricorso), laddove tale giudizio comparativo sussiste (Cass. n. 4455/2018) ed è supportato da una motivazione sufficiente (v. p. 11 della sentenza impugnata).

E’appena il caso di osservare che l’inserimento sociale e lavorativo dello straniero non integra da solo nè prima motivo idoneo al riconoscimento del diritto dello straniero alla protezione internazionale. A tal riguardo questa Corte con sentenza Sez. 1 – n. 4455 del 23/02/2018 richiamata in S.U. 29460/2019 ha precisato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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