LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22517/2016 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MIGNOLI;
– ricorrente –
contro
M.F., M.D., MI.DO., MA.SI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1968/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
Nel 2001 M.F., per sé e quale procuratore delle sorelle M.D. e Do., nonché della madre Ma.Si., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Verona il fratello M.L., impugnando il testamento olografo del padre M.A., sostenendo che il testamento fosse lesivo dei diritti di legittimaria della madre (cui era stato lasciato l’usufrutto generale su tutti i beni); chiedeva, previa riduzione delle disposizioni lesive, lo scioglimento della comunione e la resa del conto. Il convenuto, costituendosi, contestava che le disposizioni testamentarie fossero lesive dei diritti di legittimaria della madre, non si opponeva allo scioglimento della comunione, ma solo alla domanda di rendiconto.
In corso di causa, il Tribunale di Verona, con sentenza n. 208/2004, definiva la causa avente ad oggetto lo scioglimento della comunione tra M.A. e il fratello M.G., comunione in cui rientravano i beni immobili oggetto del presente giudizio.
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1223/2013, rigettava le domande di riduzione e di rendiconto, pronunciava lo scioglimento della comunione, assegnando a ciascun fratello un lotto di beni in nuda proprietà, secondo il progetto divisionale elaborato dal consulente tecnico d’ufficio, e riconoscendo l’usufrutto su tutti i beni alla madre.
2. Contro la sentenza proponeva appello M.L..
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 19 agosto 2015 n. 1968, rigettava il gravame.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione M.L..
Gli intimati – M.F., Mi.Do. e Ma.Si. – non hanno proposto difese.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1) Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c.: nell’atto di citazione di primo grado è stata chiesta la divisione del 50% della proprietà dei terreni e dei fabbricati cointestati al de cuius e al fratello M.G., quando invece lo scioglimento della comunione dei beni tra M.G. e A. è avvenuta soltanto con la sentenza n. 208/2004 del Tribunale di Verona, così che si è avuta una estensione della domanda introduttiva alla comunione costituita tre anni dopo, con violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c..
Il motivo è infondato. Ad avviso del ricorrente la domanda di divisione dell’eredità di M.A. sarebbe stata illegittimamente modificata, in quanto nell’atto di citazione era stata indicata la quota indivisa del 50% dei beni immobili in comproprietà tra il de cuius e il fratello M.G., mentre in sede di precisazione delle conclusioni (quindi dopo che erano decorsi i termini di cui all’art. 183 c.p.c.) si è chiesta la divisione dei beni attribuiti in comproprietà a M.L., F., D. e Do., nonché a Ma.Si., in qualità di eredi di M.G..
Il ricorrente, quale argomento in favore della illegittimità della modifica, invoca il principio affermato da questa Corte secondo cui “al procedimento di divisione si applicano le preclusioni processuali previste nel rito ordinario”. E’ vero che le sezioni unite hanno affermato il principio secondo cui le “caratteristiche del procedimento di divisione ereditaria – rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all’intero patrimonio del de cuius, e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull’accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale – non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso” (Cass., sez. un., n. 14109/2006), ma tale principio è stato però affermato in relazione a domande di nullità o di simulazione dirette a far rientrare determinati beni nell’asse ereditario e proposte, per la prima volta, in sede di discussione del progetto divisionale.
Nella medesima pronuncia le sezioni unite hanno, d’altro canto, precisato la natura universale del giudizio di divisione, che deve comprendere tutti i beni relitti dal de cuius per giungere al completo scioglimento della comunione, così che, considerata “l’ampiezza della domanda di divisione, tutte le questioni che sorgono nel corso del giudizio, anche se riferite ad un solo bene da dividere, vanno esaminate nell’insieme dei rapporti reciproci dei vari condividenti e quindi vanno considerate incidenti relativi all’unico, inscindibile, giudizio principale” (sulla applicabilità “attenuata” delle scansioni e preclusioni del processo ordinario al giudizio di divisione ereditaria v., da ultimo, Cass. 15926/2019).
Nel caso in esame, pertanto, la richiesta di divisione dei beni di cui alla quota, così come attribuiti agli eredi di M.A. dalla sopravvenuta sentenza n. 208/2004 del Tribunale di Verona, non era domanda nuova, ma faceva parte dell’originaria domanda di divisione, con la conseguenza che legittimamente il Tribunale tali beni ha considerato e diviso (come finisce per riconoscere lo stesso ricorrente, laddove a p. 8 del ricorso afferma che la sentenza n. 208/2004 “doveva costituire il punto di partenza per addivenire alla divisione”).
2) Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.: attribuendo il diritto di usufrutto generale a Ma.Si. sui beni immobili caduti in successione, la Corte d’appello ha violato il giudicato esterno costituito dalla sentenza definitiva n. 208/2004 del Tribunale di Verona, che aveva definitivamente assegnato alla signora Ma. il diritto di proprietà e non il diritto di usufrutto.
Il motivo è infondato. Come ha chiarito la Corte d’appello, non vi è contrasto tra le due decisioni, in quanto la prima sentenza si è limitata a sciogliere la comunione tra M.A. e G., dividendo i beni tra il secondo e gli eredi del primo, senza determinare le quote spettanti agli eredi di A. o distinguere tra usufrutto e nuda proprietà, operazione poi svolta nel presente processo; senza contare che non si può parlare di violazione del giudicato, trattandosi di processi che hanno parti non coincidenti, non essendo parte del presente giudizio M.G. (come d’altro canto sottolinea il ricorrente a p. 9 del ricorso).
3) Il terzo motivo fa valere violazione degli artt. 978 e 456 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: nel rigettare il terzo motivo d’appello la Corte non avrebbe considerato che tra i beni assegnati in usufrutto generale a Ma.Si. vi sono beni che al momento della morte del de cuius non erano ancora di sua proprietà; M.A. e il fratello M.G. erano meri coassegnatari dei beni (a loro assegnati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina) e tali beni sono diventati di proprietà degli eredi solo con il riscatto posto in essere nel luglio 2001, a causa già iniziata.
Il motivo è infondato. E’ vero che i beni sono stati riscattati nel 2001 e che pertanto al momento del decesso M.A. non era ancora di tali beni comproprietario con il fratello G. (trattandosi di contratto con riserva della proprietà); tali beni, però, sono stati correttamente considerati parte della massa ereditaria, essendovi entrati successivamente in virtù di un titolo riferibile al defunto (sulla distinzione delle sopravvenienze ereditarie in beni e diritti che entrano a farvi parte successivamente e beni che invece sono ab origine inclusi nell’eredità e la cui esistenza, ignota all’erede al momento dell’apertura della successione, venga da questi conosciuta solo successivamente cfr. Cass. 409/2013).
4) Il quarto motivo contesta violazione degli artt. 112 c.p.c., art. 733 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: la Corte d’appello non si è pronunciata sull’ultimo motivo di gravame relativo alla vincolatività delle norme dettate dal testatore di assegnare ai figli i terreni e alle figlie l’abitazione, essendosi soffermata solo sull’aspetto del valore commerciale dei terreni.
Il motivo è fondato. Il ricorrente – che riporta alle pp. 17 e 18 del ricorso il motivo di appello – aveva contestato come M.A. avesse espresso la volontà di assegnare i terreni ai figli e l’abitazione alle figlie, “previa valutazione a prezzo di mercato”. Il giudice d’appello invece si è unicamente riferito alla violazione dell’art. 733 c.c., nella quale sarebbe incorso il giudice di primo grado nel non aver tenuto in conto la volontà del testatore di considerare il valore di mercato dei beni, così del tutto omettendo di pronunciarsi sulla censura delle indicazioni del testatore di attribuzione dei terreni ai figli e dell’abitazione alle figlie.
II. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Venezia che si pronuncerà sul quarto motivo d’appello, così come sopra precisato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della Sezione Seconda Civile, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021
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