Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28852 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2605/2016 proposto da:

ASSISERVICE srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, B.R., in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato MATTEO VANNI VERDI BERTOLDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO COCILOVO;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SpA, in persona dei suoi procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, P.za MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONAVENTURA MINUTOLO, PAOLO ZUCCHINALI;

– controricorrente –

contro

F.M., G.A., GI.AN., G.F., GI.FR., quali eredi di G.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2536/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 09.02,2006, Assiservice S.r.l. e B.R. – amministratore delegato -, premesso che Assiservice e Ras sottoscrivevano, in data 28.02.2000, un contratto di agenzia, convenivano in giudizio quest’ultima al fine di veder accertata l’illegittimità della revoca del mandato di agenzia comminata, in data 03.10.2005, dalla RAS S.p.A. all’Assiservice; dichiararsi l’illegittimità dei conteggi eseguiti dalla RAS S.p.A. in sede di riconsegna dell’agenzia Assiservice s.r.l. e, pertanto, non dovuti gli importi; accertarsi il comportamento di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di concorrenza sleale della RAS ai danni dell’Assiservice, con conseguente diritto di quest’ultima al risarcimento dei danni derivanti dall’avere la preponente accollato alla società agente debiti risalenti alle precedenti gestioni e dall’averla costretta ad assumere impegni di produzione proibitivi, applicando, altresì, sconti diseguali e spartendo iniquamente la clientela tra le varie agenzie.

1.1. Con riguardo al primo degli addebiti menzionati, parte attrice censurava l’illegittimità della condotta tenuta dalla preponente che, in seguito alla distrazione, ad opera del socio dell’Assiservice G.P., della somma di Euro 350.000,00 dai fondi dell’agenzia, aveva comunicato il proprio recesso per giusta causa dal contratto, quando, secondo parte attrice, non poteva, in seguito a siffatto episodio, dirsi venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti, avendo il G. posto in essere l’attività illecita autonomamente, senza coinvolgere la società per la quale operava.

1.2. Si costituiva in giudizio la RAS S.p.A., chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna dell’Assiservice al pagamento di quanto asseritamente dovuto per la cessazione del rapporto di agenzia.

1.3. Con sentenza n. 3362/2013 del 04.03.2013, il Tribunale di Milano respingeva le domande formulate dall’attrice, accogliendo, di contro, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.

1.4. Avverso tale statuizione interponevano gravame l’Assiservice S.r.l. e B.R., deducendo, con un primo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 2049 c.c., e conseguente affermazione di legittimità del recesso per giusta causa, essendo G. non dipendente ma socio; con un secondo motivo, dolendosi dell’accoglimento della domanda riconvenzionale, sul presupposto della legittimità del recesso e contestando i conteggi del CTU; infine, dolendosi della reiezione delle domande risarcitorie per abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e concorrenza sleale.

1.5. Con la sentenza quivi impugnata, la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame proposto da parte appellante.

1.6. La Corte di merito ritenne configurabile la responsabilità ex art. 2049 c.c., trattandosi di fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi un’attività per suo conto. Nel caso in esame l’amministratore delegato B. aveva delegato al G. le incombenze amministrative contabili, nell’esercizio delle quali lo stesso si era appropriato delle somme indicate, sicché era legittimo il recesso intimato dalla RAS, essendo, in seguito al fatto illecito perpetrato dal socio, venuto meno il rapporto fiduciario tra quest’ultima e l’agente.

1.7. Quanto al secondo motivo, avente ad oggetto i conteggi operati dal CTU, il giudice di seconde cure, pur confermandone il risultato, rilevava la tardività delle contestazioni che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, andavano proposte nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.

1.8. Infine, con riguardo alla domanda risarcitoria, la Corte, pur rilevando il carattere inammissibile della censura formulata per non aver parte appellante preso posizione sulle argomentazioni sostenute in motivazione della sentenza di primo grado, procedeva all’esame nel merito delle singole doglianze, concludendo, sulla base del materiale probatorio acquisito, per l’infondatezza.

2. Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso la Assiservice S.r.l. e B.R. sulla base di cinque motivi.

2.1 Ha resistito con controricorso Allianz S.p.A., che, in prossimità dell’udienza ha depositato memorie illustrative.

2.2. Gli eredi di G., già contumaci in appello, sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte distrettuale erroneamente affermato la legittimità del recesso effettuato dalla RAS pur avendo quest’ultima tenuto una condotta non certo improntata al principio di correttezza e buona fede tenendo conto non solo che il fatto illecito non sarebbe riconducibile alla condotta di Assiservice o della Sig.ra B. ma che i predetti si sarebbero immediatamente attivati per rimediare ai danni causati dal G..

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omessa pronuncia su un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte d’appello fatto discendere dall’applicabilità della previsione di cui all’art. 2049 c.c., la legittimità del recesso operato dalla RAS, senza, tuttavia, esaminare se la condotta della società fosse tale da giustificare effettivamente l’adozione di tale provvedimento; che così non fosse lo dimostrano gli innumerevoli comportamenti tenuti dalla Assiservice successivamente alla distrazione, chiaramente comprovanti l’adozione di una condotta improntata al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte distrettuale ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la previsione di cui all’art. 2049 c.c., nonostante la figura del G. non fosse equiparabile a quella del preposto, ma a quella del socio con poteri di assoluta autonomia.

3.1. I motivi, di cui appare opportuna una trattazione congiunta in ragione del profilo comune censurato avente ad oggetto l’applicabilità della previsione di cui all’art. 2049 c.c., sono inammissibili.

3.2. Preme, in primo luogo, richiamare il consolidato orientamento di questa Corte in materia, secondo cui “Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un soggetto (committente) un altro (commesso) esplichi un’attività per suo tonto” (Cass. civ., sez. III, 15.06.2016, n. 12283).

3.3. La giurisprudenza di questa Corte, al fine di meglio circoscrivere l’ambito di applicabilità della previsione in esame, ha più volte ribadito i requisiti necessari per la configurabilità di tale tipo di responsabilità, escludendo, da un lato, la rilevanza della tendenziale autonomia del preposto nell’espletamento delle mansioni a questo affidate (Cass., sez. III, 26.09.2019, n. 23973) e, precisando, dall’altro, che, ai fini dell’imputazione della responsabilità in capo al preponente, è sufficiente la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (Cass. civ., Sez. III, del 24/01/2007, n. 1516).

3.4. Facendo applicazione di tali consolidati principi, la Corte distrettuale è pervenuta alla statuizione di imputabilità della responsabilità, per il fatto della distrazione del denaro da parte del G., in capo alla Assiservice, ravvisando, nel caso in esame, gli estremi di una preposizione di fatto dimostrata dalla circostanza che l’amministratore delegato B. avesse delegato al G. le incombenze amministrative contabili, nell’esercizio delle quali lo stesso si era appropriato delle somme indicate -, con conseguente riconoscimento della legittimità del recesso esercitato dalla RAS, il cui lecito esercizio risulta corroborato da quanto statuito sul punto da Cass. civ., sez. II, 04.05.2011, n. 9779, la quale ha riconosciuto che “costituisce giusta causa di recesso del preponente dal contratto di agenzia stipulato con una società di capitali la circostanza che uno dei soci di quest’ultima, in grado di influenzarne la condotta, abbia tenuto un comportamento riprovevole tale da minare la fiducia del preponente”.

3.5. Alla luce di quanto osservato, quindi, risulta evidente che le censure formulate da parte ricorrente, pur denunciando apparentemente presunte violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, mirano, in realtà, ad una mera rivalutazione dei fatti di causa, finalizzata a comprovare la scindibilità dei rapporti tra l’Assiservice e la RAS e tra quest’ultima e il G. e, pertanto, si palesano inammissibili in conformità all’orientamento di questa Corte, secondo cui ” è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U., 27.12.2019, n. 34476).

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura l’erroneità dei conteggi eseguiti dalla CTU disposta in primo grado in sede di riconsegna dell’agenzia.

5. Con il quinto motivo di ricorso, si censura l’omesso accoglimento della domanda risarcitoria proposta da Assiservice, avente ad oggetto le denunciate condotte di abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e concorrenza sleale perpetrate dalla RAS a danno dell’odierna ricorrente e sostanziatesi nell’aver: imposto all’Assiservice budget molto elevati, superiori a quelli di altre agenzie operanti nel medesimo territorio; consentito all’Assiservice di effettuare sconti alla clientela solo nella misura massima del 2% quando agli altri agenti RAS veniva concessa la facoltà di fare sconti molto più elevati, sino al 20%; imposto all’Assiservice di accollarsi debiti delle precedenti gestioni; violato la previsione di cui all’art. 1743 c.c., secondo cui “il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività”.

5.1. I motivi sono inammissibili sotto diversi profili.

5.2. In primo luogo, parte ricorrente non riconduce le censure denunciate ad uno dei motivi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., in violazione del consolidato orientamento secondo cui il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata” (Cass. civ., sez. 6-2. 14.05.2018, n. 11603; Cass. civ., sez. 6-5, 22.09.2014, n. 19959).

5.3. In ordine alle contestazioni alla CTU, va peraltro rilevato che la Corte di merito ha confermato la correttezza delle operazioni peritali, svolte nel contraddittorio con le parti e con i CTP; ha inoltre osservato che il CTU aveva fornito ulteriori chiarimenti in udienza a verbale e che le contestazioni erano state tardivamente proposte, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, ovvero nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. Detta affermazione non è stata oggetto di specifica censura.

5.4. Le censure svolte, lungi dal denunciare la violazione della norma regolatrice, sollecitano una nuova valutazione del merito della decisione.

6. Il ricorso va pertanto rigettato.

6.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese di lite che liquida in Euro 6200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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