Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28855 del 19/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27967/2016 R.G. proposto da:

C.A., rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto in Roma, alla Piazza Cola di Rienzo 92, presso l’avv. Elisabetta Nardone;

– ricorrente –

contro

CA.SA.DO.GI.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di LeCce Lecce, sez. dist.

Di Taranto n. 453/2016, depositata in data 29.9.2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.5.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

Ca.Gi.Sa.Do. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 19/2008 emesso in favore dell’avv. C.A. per il pagamento di compensi professionali per l’attività svolta su incarico della madre dell’opponente – S.A.R. – in una causa locatizia.

L’opposizione è stata respinta dal tribunale di Lecce – sezione di Martina Franca – con sentenza n. 97/2012.

La pronuncia, impugnata dal Ca., è stata parzialmente riformata in appello.

Dopo aver riaffermato che la causa in cui era stato svolto il patrocinio era di valore compreso nello scaglione tra Euro 5200,00 ed Euro 25.9000,00, la Corte territoriale ha riesaminato le singole voci di parcella, evidenziando che gli onorari erano stati chiesti illegittimamente in applicazione dei valori tariffari massimi e che per le attività stragiudiziali il compenso andava liquidato in base alla tariffa per le attività giudiziali, mentre la registrazione del contratto rientrava nella voce conferenze di trattazione. Ha liquidato, in applicazione dei valori medi, complessivi Euro 1779,54, inclusi i diritti e gli esborsi, ponendo a carico del C. le spese del doppio grado di giudizio. La cassazione della sentenza è chiesta da C.A. con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.

Ca.Sa.Do.Gi. non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, imputando alla sentenza di non aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello, privo dell’indicazione delle parti del provvedimento di cui era chiesta la riforma, della modifica alla ricostruzione in fatto e delle circostanze dalla quale derivava la violazione di legge e delle loro rilevanza ai fini della decisione.

Il motivo è infondato.

Nell’esporre i motivi di gravame, la pronuncia ha evidenziato che il Ca. aveva contestato, in particolare – sia pure in modo sintetico – la corretta individuazione del valore della causa nella quale era stata svolto il patrocinio e la spettanza del compenso per l’attività stragiudiziale, censure che il giudice di merito ha esaminato nel merito, implicitamente superando il vaglio di ammissibilità del gravame (Cass. 5734/2019; Cass. 29191/2017; Cass. 5351/2007).

Non occorreva il rispetto di ulteriori requisiti formali dell’impugnazione, in base alla nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con L. n. 134 del 2012. Secondo l’insegnamento di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.u. 27199/2017).

Non occorreva – in particolare – necessarie la formale indicazione delle parti della sentenza impugnata, l’espressa individuazione delle modifiche di apportare alla ricostruzione in fatto o in diritto operata dal primo giudice: come si evince dall’esame dell’atto di appello e dalla stessa sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-3), il ricorrente aveva contestato in modo argomentato la decisione di primo grado, sia pure reiterando per lo più le argomentazioni già proposte in primo grado.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Secondo il ricorrente, poiché l’appello verteva esclusivamente sulla corretta individuazione del valore della causa nella quale era stata prestata l’attività professionale e sulla spettanza del compenso per l’attività stragiudiziale, non era consentito procedere ad una nuova liquidazione, definendo questioni non sottoposte al contraddittorio delle parti.

Il motivo è fondato.

Come risulta dall’esame dell’appello, l’impugnazione sollevava peraltro in termini estremamente sintetici – solo questioni vertenti sulla corretta individua del valore della causa in cui era stato svolto il patrocinio e sulla spettanza, nell’importo richiesto, del compenso per l’attività stragiudiziale.

Nessuna censura, neppure indirettamente, aveva attinto la congruità dei compensi calcolati in base ai valori massima della tariffa per lo scaglione di riferimento, in relazione – ad es. – all’impegno profuso dal difensore, alla complessità delle questioni, ai risultati ottenuti. Ciò nonostante il giudice distrettuale, dopo aver ritenuto corretta la pronuncia del tribunale quanto alla determinazione del valore della lite (compreso nello scaglione Euro 5.200 – Euro 25900,00 ex D.M. n. 127 del 2004), e dopo aver ridotto le spettanze per sola l’attività stragiudiziale, ha rivalutato d’ufficio la congruità delle somme oggetto dell’ingiunzione, senza neppure sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, sostenendo l’illegittimità della richiesta degli onorari massimi e la spettanza dei valori tariffari medi, sì da giungere ad un cospicuo abbattimento del compenso da 6310,42 ad Euro 1779,54 complessivi.

E’ noto che l’art. 342 c.p.c., come costantemente interpretato da questa Corte, non prevede la devoluzione al giudice dell’appello delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, poiché l’impugnazione si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, ma necessariamente connessi ai punti censurati.

E’ ammissibile riesaminare l’intero rapporto controverso e tutte le questioni dibattute nella precedente fase qualora i motivi di appello facciano puntuale riferimento all’impianto logico-letterale complessivo della decisione impugnata, sottoponendola ad una critica radicale e completa, non essendo, al contrario, sufficiente la richiesta generica di riforma integrale della pronuncia (Cass. 7113/2001; Cass. 10681/2002; Cass. 7629/2003; Cass. 443/2011). Ne consegue che non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatur il giudice che fondi la sua decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte, ma che appaiono, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico (Cass. 397/02).

Nello specifico, sia in primo che in secondo grado, l’opponente aveva contestato esclusivamente – e peraltro in modo estremamente sintetico – l’individuazione del valore della causa, senza neppure implicitamente sollevare alcuna censura che non riguardasse tale specifico profilo controverso.

Non era stato sollecitato, neppure per implicito, alcun controllo nei due gradi di causa circa la spettanza delle somme richieste anche in rapporto ai parametri che incidono sulla concreta quantificazione del dovuto nell’ambito dello scaglione di riferimento ritenuto applicabile. L’estrema laconicità delle deduzioni difensive dell’appellante non era – in concreto – idonea ad investire il giudice di secondo del potere di emendare la liquidazione, con l’attribuzione dei valori medi in luogo di quelli massimi, scrutinando profili non dedotti dalla parte e su cui l’appellato non aveva avuto modo di replicare, nei fatti pervenendo ad una decisione a sorpresa e ciò specie dopo aver confermato la pronuncia di primo grado sui profili dibattuti, oggetto dei motivi di gravame.

2. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 2, comma 1, della tariffa degli onorari di cui al D.M. n. 127 del 2004, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto che le attività ricomprese nella voce corrispondenza con il legale di controparte non dessero titolo ad un compenso autonomo, benché detta attività stragiudiziale si fosse protratta per mesi.

Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 2 della tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, di cui al D.M. n. 127 del 2004, applicabile ratione temporis, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento.

Tale connessione deriva dallo stesso tenore della tariffa, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: in tal caso, compete unicamente il compenso per l’assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l’importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell’urgenza richiesta (Cass. 4411/1979; Cass. 6214/1992, Cass. 6214/1992; Cass. 14770/2007; Cass. 14443/2008).

Nello specifico, data la riscontrata – e non contestata – coincidenza tra l’attività stragiudiziale concretamente svolta e la corrispondente voce di tariffa per l’attività giudiziale (essendo indiscusso che il ricorrente abbia patrocinato nella successiva causa civile), il lungo protrarsi della fase stragiudiziale e la frequenza dei contatti poteva determinare una maggiorazione, da determinarsi discrezionalmente dal giudice, restando invece incensurabile in diritto l’avvenuta liquidazione di un compenso unico in applicazione della tariffa giudiziale.

3. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., -” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 sostenendo che dato il parziale accoglimento della domanda di pagamento, le spese di entrambi i gradi di giudizio potevano essere al più compensate, non potendo esser integralmente poste a carico del ricorrente. Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione delle spese in base all’esito globale della lite. In conclusione, è accolto il secondo motivo, sono respinti il primo ed il terzo ed è assorbito il quarto.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472