LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7451/2019 proposto da:
I.U., elettivamente domiciliato in Torino, via Cibrario n. 12, presso lo studio dell’avv. M. Pastore, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, Pubblico Ministero Procuratore Generale Presso Corte Di Cassazione;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1983/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.
RILEVATO IN FATTO
che:
La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto da I.U., cittadino pakistano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente, ha riferito di avere lasciato il proprio paese per le gravi condizioni economiche della famiglia, in quanto il ricorrente era l’unico in grado di lavorare nonostante un problema al muscolo del braccio che gli impediva di muoversi correttamente, pertanto, era emigrato per migliorare la sua condizione economica.
A sostegno della propria decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto che le fonti informative consultate smentivano l’assunto dell’esistenza di uida situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in corso di un livello così elevato da far ritenere che un civile, per il solo fatto di essere presente nella regione, correrebbe il rischio di subire un danno contro la vita, la sicurezza o la libertà. Inoltre, la Corte d’appello non ha ravvisato la sussistenza dei “seri motivi” per il riconoscimento della protezione umanitaria nè per la situazione economica del Pakistan nè per le condizioni di salute dedotte dal ricorrente.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per violazione dei criteri legali per l’accertamento della condizione di violenza indiscriminata nel paese di origine del richiedente e per omessa istruttoria; (2) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dei criteri legali, per la concessione della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto contesta in termini di mero dissenso, l’accertamento di fatto, sulla situazione generale del paese d’origine, che è stato condotto dalla Corte d’appello sulla base delle fonti consultate, senza che il ricorrente abbia saputo contrapporre ulteriori fonti che lo stesso avesse ritenuto più autorevoli ovvero più aggiornate.
Il secondo motivo, premesso che il D.L. n. 130 del 2020, art. 15, comma 1 (disposizioni transitoria sulla nuova versione della protezione umanitaria) non si applica al giudizio di cassazione, è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte che ha accertato, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo motivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021