Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28860 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Umberto – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21379/2016 R.G. proposto da:

S.L., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore L. Conte, con domicilio eletto in Roma, Via G. Bettolo n. 6, presso l’avv. Ulderico Capocasale;

– ricorrente –

contro

G.C.V., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Di Lauro, con domicilio in Albano Laziale, Via Virgilio n. 104;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 980/2015, pubblicata in data 17.7.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.5.2021, dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. S.L. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 258/1999 nei confronti di G.C., a titolo di pagamento dei lavori extra-contratto descritti nella fatture nn. *****, per un importo di Lire 47.671.900 (Euro 24.620,48), eseguiti presso l’immobile facente parte del complesso *****.

L’ingiunto ha proposto opposizione, sostenendo che i lavori erano stati commissionati dalla zia C.G., divenuta usufruttuaria dell’immobile in virtù dell’esecuzione del preliminare di acquisto del bene.

Ha chiesto di revocare il provvedimento monitorio e di condannare il ricorrente al risarcimento dei danni per i difetti delle opere e per la mancata consegna del certificato di abitabilità, con domanda già proposta in un autonomo giudizio.

Riuniti i due processi ed espletate la prova per testi e la consulenza tecnica, all’esito il Tribunale di Catanzaro – con sentenza n 458/201 – ha respinto l’opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dal G., confermando l’ingiunzione di pagamento.

Su appello dell’opponente, la Corte di Catanzaro ha riformato la decisione, revocando il decreto ingiuntivo e respingendo la domanda monitoria.

Secondo il giudice distrettuale, il rapporto contrattuale era intercorso con C.M., che aveva stipulato in proprio il preliminare di acquisto dell’immobile e aveva anche seguito l’esecuzione dei lavori, dato che C.G. era, all’epoca, ancora studente universitario.

La cassazione della sentenza è chiesta da S.L., con ricorso sviluppato in un unico complesso motivo.

C.V.G. resiste con controricorso.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 1411 c.c. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si imputa alla sentenza di aver ritenuto che i lavori fossero stati commissionati da C.M. in quanto già parte del preliminare di acquisto, senza tener conto che, con l’atto pubblico del 3.9.1997, C.V.G. aveva acquistato la nuda proprietà dell’immobile, che i lavori erano stato ordinati dopo circa un anno dalla conclusione del contratto e che al resistente era stata anche trasmessa la fattura dei lavori n. *****, riguardante opere diverse da quelle contemplate nel preliminare.

Si assume che il resistente non aveva mai contestato la propria legittimazione passiva e che il giudice non poteva rilevare d’ufficio il difetto di titolarità del rapporto sostanziale. Infine, i lavori extracontrattuali ammontavano ad Euro 6.60,85, mentre solo quelli di importo pari ad Euro 4462,20 erano stati contestati dall’opponente e comunque anche per questi ultimi ne era stata accertata la corretta esecuzione. La sentenza avrebbe trascurato la previsione del contratto relativa all’apposizione di una ringhiera a spese del venditore, opera poi richiamata anche nella fattura trasmessa al resistente, a dimostrazione dell’assunzione dell’obbligo di pagamento da parte del G.. Secondo il ricorrente, i lavori erano stati commissionati dopo la stipula del preliminare ed erano diversi da quelli contemplati nel contratto.

3. Il ricorso è infondato.

La censura appare rivolta ad ottenere una diversa imputazione del rapporto contrattuale, sollevando questioni pertinenti al merito, cui la sentenza impugnata ha dato motivata soluzione.

La Corte ha logicamente posto in rilievo che C.G. non aveva neppure stipulato il preliminare di acquisto, essendo all’epoca studente universitario – e che la zia, G.M. (usufruttuaria dell’immobile), oltre ad esser parte del contratto, aveva seguito i lavori oggetto di causa, desumendo da tali circostanze- in assenza di evidenze contrarie – che fosse stata quest’ultima a commissionare le opere.

La stessa prova per testi aveva condotto ad accertare l’esecuzione dei lavori, ma non ad individuare chi li avesse ordinati (cfr. sentenza, a pag-. 4), né poteva ritenersi che, per effetto dell’estinzione dell’usufrutto, il C. fosse subentrato nel contratto di appalto, non essendo stato evocato in causa quale erede di C.M., nel frattempo deceduta.

In definitiva, la pronuncia ha legittimamente valorizzato una pluralità di elementi indiziari convergenti, giungendo ad imputare il rapporto di appalto all’usufruttuaria con giudizio di fatto logicamente motivato, senza affatto sostenere né che i lavori fossero già contemplati nel preliminare, né che tenuta al pagamento fosse la promissaria acquirente in quanto tale. E’ invece risultato decisivo che la G. – oltre a figurare come parte del preliminare e ad aver stipulato detto contratto anche nell’interesse del nipote – avesse presenziato all’esecuzione dei lavori, essendo stata inoltre valorizzata anche la giovane età del resistente al momento dell’appalto.

Trattasi – in definitiva – di accertamento in fatto che resiste alle contestazioni sollevate in questa sede di legittimità.

Quanto all’omessa considerazione della previsione del preliminare, nel punto in cui elencava opere menzionate anche nella fattura comunicata al G., trattasi di dato di fatto tutt’altro che decisivo, avendo il giudice distrettuale stabilito che la sola G.M. era stata parte del preliminare e che si era in presenza di un contratto a favore del terzo, giustificandosi che a C.G., quale beneficiario degli effetto del contratto, fosse comunicata la fattura, senza ciò presupporre necessariamente la sua qualità di committente.

Neppure è sussistente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché, come ha dato atto il giudice di merito, C.G. aveva negato di aver ordinato l’esecuzione delle opere e quindi di esser titolare del rapporto sostanziale controverso, profilo su cui il giudice era tenuto a pronunciare, essendo la questione decisiva per l’accoglimento della domanda di pagamento. In ogni caso, le contestazioni della titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e la eventuale carenza di titolarità è rilevabile anche d’ufficio, se risultante dagli atti (Cass. s.u. 2951/2016).

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 2200,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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