LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Umberto – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21140-2016 proposto da:
VICTRIX GROUP SRL, elettivamente domiciliata in Empoli, via D.
Compagni n. 11 presso lo studio dell’avv.to ROMANO CORSINOVI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ITALNASTRI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAUTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO MAURANTONIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società P. Etichette Srl (oggi Vicrtix Group) e confermava il decreto ingiuntivo opposto con il quale era stato ingiunto all’opponente di pagare alla società Italnastri la somma di Lire 112.990.592, oltre interessi e spese per il mancato pagamento di una fornitura di merci con riconoscimento del credito.
La pretesa monitoriamente azionata era costituita da una fornitura di merce effettuata dalla società Italnastri alla società P. Etichette in relazione alla quale il legale rappresentante della P. Etichette aveva sottoscritto per accettazione la lettera del 10 luglio 1997, che faceva espresso riferimento all’accordo concluso per il pagamento della somma di Lire 112.900 552 a mezzo di ricevute bancarie.
Secondo il Tribunale, l’opponente non aveva messo in discussione né l’an né il quantum dei fatti costitutivi dell’azionato credito, essendosi limitato a disconoscere la sottoscrizione apposta alla citata lettera senza neanche contestare il mancato pagamento delle prestazioni dedotte dalla controparte. Il procedimento penale n. 3478 del 1998 proposto su querela presentata da P.M. nei confronti di C.S. per il reato di cui all’art. 485 c.p.c. per aver fatto uso della scrittura contenente il riconoscimento del credito per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo si era concluso con l’archiviazione e il procedimento penale n. 3858 del 1998 iscritto a carico di P.M. per i reati di falso e calunnia scaturenti dalla denuncia querela sporta nei confronti C.S. si era concluso con sentenza dibattimentale di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. Le risultanze dei citati procedimenti penali consentivano di ritenere accertato che la firma apposta per adesione alla lettera del 10 luglio 1997 fosse da ascrivere a P.M. (perizia grafologica redatta sull’originale della scrittura dal dottor Co.Ma.). Quanto acclarato nei procedimenti penali trovava conferma nella causa civile di risarcimento danni proposta da C.S. e Italnastri S.p.A. nei confronti di P.M.. Il credito monitoriamente azionato risultava, quindi, pienamente provato, sicché l’opposizione doveva essere rigettata con condanna dell’opponente alle rifusione delle spese di giudizio.
2. La P. Etichette divenuta Vicrtix group proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
3. La Corte d’Appello di Firenze, ex art. 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello per non avere alcuna probabilità di essere accolto. In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che dal tenore dell’atto introduttivo di primo grado risultava che l’opposizione si fondasse principalmente sul disconoscimento della lettera del 10 luglio 1997; mancava, pertanto, la contestazione dei fatti costitutivi del credito inoltre non era contestata l’esecuzione della fornitura e l’entità della pretesa, così come il mancato pagamento del corrispettivo.
L’atto di appello, dunque, era del tutto generico per la mancata contestazione dei fatti costitutivi e della esecuzione della fornitura oggetto della controversia. Il secondo, terzo e quarto motivo di appello dovevano ritenersi inammissibili per la loro totale genericità, in quanto nel richiamare le tre perizie grafologiche ommettevano di esporre qualsivoglia argomentazione critica nei confronti della sentenza gravata. Anche il quinto motivo era inammissibile in quanto più che censurare la sentenza si limitava a contrapporsi alla versione della controparte invocando a suo carico l’onere della prova della genuinità della lettera del 10 luglio 1997.
4. Vicrtix Group ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.
5. Italnastri S.p.A. ha resistito con controricorso.
6. La ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed erronea applicazione dell’art. 348 ter c.c., comma 1, con riferimento all’art. 111 Cost., comma 7.
La censura è rivolta all’ordinanza di inammissibilità della Corte d’Appello per aver ritenuto non contestati i fatti e per aver ritenuto che l’appello si fondasse esclusivamente sul disconoscimento della scrittura del 10 luglio 1997.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese dal titolare della Icos B Srl, B.R., ai carabinieri di Vinci il 22 marzo 1999, nell’ambito del processo penale a carico di C.S., dichiarazioni mai contestate.
Il teste indicato aveva riferito che la Italnastri aveva fornito alla P. Etichette carta adesiva non idonea che aveva determinato la sospensione del pagamento del prezzo. Peraltro, anche le parti erano d’accordo sulla sospensione dei pagamenti in attesa di una soluzione.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed erronea applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per non aver tenuto conto delle perizie grafiche relativa alla firma P.M. e alle espressioni ” p. etichette” e “per conferma” di cui alla dichiarazione del 10 luglio 1997.
Nell’ambito del processo penale a carico di P.M. erano state effettuate tre perizie grafiche sulle espressioni riportate in rubrica. La perizia del dottor D.F. aveva escluso la riconducibilità a P.M. delle suddette scritte e della firma. Anche la perizia del dottor Co. aveva concluso nel senso che la firma non fosse quella di P.M. pur concludendo in modo dubitativo sull’attribuibilità della scritta sovrastante.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese da M.A. e A.M. e del rapporto 12 marzo 2003 del maresciallo Mo. dei carabinieri di Cerreto Guidi.
Il giorno in cui P.M. risultava aver apposto la firma in calce alla dichiarazione del 10 luglio 1997 egli si trovava a Cerreto Guidi, a circa 300 chilometri di distanza dal luogo dove i testimoni avevano detto di averlo visto apporre la firma. In tal senso, nel ricorso sono richiamate le testimonianze dei testi sopra indicati evidenziandone l’indifferenza rispetto ai rapporti dedotti in causa.
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed erronea applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per non aver tenuto conto che a seguito del disconoscimento della dichiarazione 10 luglio 1997 era onere della controparte dare prova della sua genuinità.
La censura si risolve nell’aver negato che P.M. avesse apposto la firma sulla dichiarazione del 10 luglio 1997 e sull’onere di controparte di dare prova della genuinità di tale documento.
6. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile perché pone una censura del tutto generica, senza alcuna indicazione della violazione della legge processuale che la Corte d’Appello di Firenze avrebbe posto in essere nel dichiarare l’inammissibilità del gravame. In proposito è sufficiente richiamare il seguente principio di diritto: “L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., commi 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso” (Sez. U, Sent. n. 1914 del 2016).
I motivi dal secondo al quinto sono inammissibili, in quanto anch’essi del tutto generici e privi della necessaria allegazione dei motivi che il ricorrente aveva proposto con l’atto di appello, poi dichiarato inammissibile. In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proposto ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, infatti, è onere del ricorrente riportare i motivi di appello.
Il collegio intende dare continuità al seguente consolidato principio di diritto: “Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del n. 26936 del 2016, Sez. 6-3, Ord. n. 10722 del 2014). Ciò, perché con il ricorso contro la sentenza di primo grado non possono farsi valere motivi che propongano questioni rimaste oggetto di acquiescenza con l’appello avverso di essa.
L’onere del ricorrente contro la sentenza di primo grado di evidenziare che la questione proposta con il motivo di ricorso per cassazione era stata fatta valere con l’appello, inerendo all’attività di articolazione del motivo di ricorso e, dunque, alla “domanda” proposta alla Corte di cassazione non e’, d’altro canto, che assolvibile dallo stesso ricorrente.
In conclusione, venendo al caso di specie, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze manca del tutto dell’indicazione che le questioni sollevate in sede di legittimità siano state devolute, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame (Sez. 6-3, Ord. n. 2784 del 2015).
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5600 più 200 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 28 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021