LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20102-2017 proposto da:
G.G., rappresentato e difeso dall’avv. EMILIO MARTUCCI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro CAPITANERIA DI PORTO DI CROTONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 26/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
G.G. proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa a suo carico dalla Capitaneria di Porto di Crotone per violazione del D.P.R. n. 1639 del 1968, art. 130 per aver esercitato la pesca sportiva subacquea senza l’uso della prevista boa di segnalazione in superficie.
Con sentenza n. 3027/2011, emessa nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’opposizione, ritenendo raggiunta la prova dell’illecito contestato, alla luce del fatto che lo stesso opponente, negli scritti difensivi inviati alla Capitaneria di Porto subito dopo la contestazione -e dunque prima ancora dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione opposta- aveva ammesso di esser “… stato colto dagli agenti della Guardia Costiera di Crotone nell’atto di esercitare la pesca subacquea, privo della boa di segnalamento”.
Interponeva appello avverso detta decisione il G. e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza oggi impugnata, n. 26/2017, emessa nella resistenza dell’Amministrazione, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza G.G., affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per illogicità, incomprensibilità ed apparenza della motivazione della sentenza impugnata. Ad avviso del G., il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che egli non si trovava immerso, nel momento della contestazione, ma in superficie, onde non sarebbe stata necessaria alcuna boa di segnalazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1639 del 1968, art. 130 e art. 112 c.p.c., perché la sanzione contestatagli presupponeva che il contravventore stesse esercitando la pesca subacquea, mentre egli, al momento della contestazione, non si trovava in immersione, bensì in superficie. Poiché la ratio della previsione dell’obbligo di dotarsi di boa di segnalazione sarebbe finalizzata alla salvaguardia del subacqueo in immersione, il nuoto in superficie, sia pure con un fucile per la pesca subacquea, non sarebbe soggetto alla predetta prescrizione.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 273 e 2735 c.c., artt. 24 e 111 Cost., perché la Corte di Appello non avrebbe esaminato la deduzione secondo cui il G. si trovava, al momento della contestazione, all’interno della fascia di 50 metri dalla riva destinata esclusivamente ai bagnanti. Poiché, ad avviso del ricorrente, la boa di segnalazione imposta dalla norma sanzionatoria serve a proteggere il subacqueo dalle barche, e poiché queste non possono accedere nella fascia riservata alla balneazione, il predetto dispositivo di sicurezza non sarebbe stato necessario in ragione delle concrete modalità con cui la condotta era stata accertata. Inoltre, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente attribuito valenza confessoria alla sua istanza di rateazione della sanzione, presentata alla Capitaneria subito dopo il fatto.
Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato le censure che egli aveva proposto in relazione alla confisca del fucile da pesca subacquea, disposta come sanzione accessoria dall’autorità amministrativa.
Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.
Va innanzitutto esaminato, per ragioni di priorità logica, il terzo motivo, con il quale il ricorrente attinge, tra l’altro, il punto della decisione impugnata in cui il giudice di merito ha attribuito valenza confessoria allo scritto difensivo presentato dal G. alla Capitaneria subito dopo la contestazione. In proposito, va ribadito il principio secondo cui “L’indagine volta a stabilire se una dichiarazione costituisca o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, ove lo stesso sia fondato su una motivazione immune da vizi logici” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12803 del 27/09/2000, Rv. 540542; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6246 del 24/11/1981, Rv. 417056). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha riportato il passaggio ritenuto rilevante dello scritto difensivo presentato dal G., il quale aveva dichiarato di essere “stato colto dagli agenti della Guardia Costiera di Crotone nell’atto di esercitare la pesca subacquea, privo della boa di segnalamento” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, che a sua volta cita testualmente il contenuto dello scritto difensivo della parte, all. 4 al fascicolo depositato dal ricorrente nel giudizio di primo grado). Il ricorrente non contesta né di aver indirizzato all’amministrazione lo scritto difensivo indicato dalla Corte distrettuale, né che le risultanze testuali dello stesso fossero diverse da quanto affermato dal giudice di merito, e dunque non attinge in modo adeguato il giudizio della Corte calabrese, fondato – come detto – sulla valorizzazione del contenuto letterale di quanto dichiarato dal G.. Il motivo, peraltro, neppure indica sotto quale profilo la motivazione del giudice di merito sarebbe illogica, né contiene la trascrizione del contenuto del documento di cui si discute; il ricorrente, in sostanza, si limita a proporre una lettura di esso alternativa a quella fatta propria dalla Corte di merito, senza peraltro avvedersi che quest’ultima si è limitata, come già detto, a tener conto del significato letterale di quanto affermato dal G..
L’inammissibilità della doglianza rivolta avverso il predetto punto della sentenza impugnata implica l’inammissibilità di tutte le altre censure, le quali – peraltro – attengono al merito della vicenda, e pertanto sono a loro volta inammissibili sotto questo profilo.
Il quarto motivo, inoltre, è ulteriormente inammissibile perché il ricorrente neppure indica quali sarebbero le censure che egli avrebbe proposto in relazione alla sanzione accessoria della confisca del fucile da pesca subacquea e che la Corte di Appello non avrebbe esaminato. Dal che discende la carenza del richiesto livello di specificità della predetta ultima censura.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 710, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 11 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021