LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 13678/2018) proposto da:
G.G., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù
di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. Stanislao De Santis, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Pasquale Di Rienzo, in Roma, viale Mazzini, n. 11;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro-tempore, e N.G.;
– intimati-
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 599/2017 (pubblicata il 30 marzo 2017);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso depositato il 26 febbraio 2007 G.G. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 234/2006 emessa dal Ministero delle Politiche, Agricole, Alimentari e Forestali e notificata il 27 gennaio 2007, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 19.936,37, oltre spese vive, quale sanzione amministrativa per l’indebito conseguimento di somme a titolo di aiuti comunitari per l’esecuzione di interventi di miglioramento boschivo, in violazione della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3.
Anche N.G. formulava opposizione contro la distinta ordinanza-ingiunzione n. 235/2006 per la medesima infrazione, essendogli stato contestato il concorso con il G. nella indebita percezione degli stessi aiuti comunitari mediante ratifica dell’autocertificazione a firma dello stesso G..
Riunite le opposizioni, l’adito Tribunale, con sentenza n. 691/2012, le rigettava entrambe.
2. Decidendo sui separati appelli proposti dagli opponenti soccombenti, la Corte di appello di Catanzaro, riuniti i gravami, con sentenza n. 599/2016, li respingeva, condannando il G. e il N. al pagamento delle spese del grado.
A fondamento dell’adottata decisione, la Corte catanzarese, disattesa l’eccezione di inammissibilità degli atti di appello in relazione alla supposta violazione dell’art. 342 c.p.c., rilevava, in primo luogo, l’infondatezza dei primi due comuni motivi di impugnazione riguardanti l’assunto difetto di legittimazione attiva del Ministero delle Politiche, Agricole, Alimentari e Forestali e l’eccepita prescrizione del diritto di tale Ministero a richiedere il rimborso dell’aiuto comunitario erogato.
A tal proposito la Corte territoriale osservava che apparteneva all’Amministrazione statale, e non regionale, la competenza per l’irrogazione delle sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari in agricoltura erogati dall’ARCEA prima e dall’AGEA successivamente, enti sottoposti alla vigilanza del suddetto Ministero.
Quanto al motivo relativo alla prospettata decadenza dalla contestazione dell’illecito amministrativo, la Corte di secondo grado riteneva che il relativo termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 doveva considerarsi rispettato, tenendo conto del momento in cui l’autorità preposta aveva ricevuto la documentazione da parte del giudice penale (in ordine ad un procedimento che si stava svolgendo in quella sede) e di quello correlato attinente all’effettuazione della contestazione del verbale in data 24 settembre 2004 e alla sua notificazione ai due destinatari il successivo 29 settembre 2004, cui era conseguita l’emissione delle ordinanze-ingiunzioni notificate il 27 gennaio 2007.
Con riferimento, poi, alla doglianza circa l’assunta prescrizione dell’illecito, il giudice di appello evidenziava che, sul presupposto che l’indebita percezione dell’aiuto comunitario era avvenuta in data 29 giugno 2000, la citata elevazione del verbale di contestazione il 29 settembre 2004 aveva prodotto l’interruzione del termine quinquennale di prescrizione, che, perciò, era ricominciato a decorrere, con conseguente legittimità e tempestività dell’emanazione delle ordinanze-ingiunzioni in data 26 gennaio 2007.
Con l’ulteriore percorso motivazionale la Corte catanzarese respingeva tutte le censure di merito, confermando la statuizione del giudice di primo grado circa la configurazione dell’illecito in conseguenza dell’erogazione del contributo comunitario sulla base dell’autocertificazione attestante circostanze non rispondenti al vero (non rilevando il riferimento al successivo collaudo finale), ravvisando la sussistenza del concorso nella commissione dell’illecito in capo al N. che aveva agevolato la condotta illegittima del G..
3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il G.G..
Nessuna delle due parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 e del D.M. 18 dicembre 1998, n. 494, degli artt. 5,6 e 17 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento CRR n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell’erogazione di contributi per l’esecuzione di rimboschimenti o miglioramenti boschivi).
2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – un’ulteriore violazione della L. n. 898 del 1986, art. 3, comma 1, e del D.M. 18 dicembre 1998, n. 494, art. 6 prospettando l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui, in difformità rispetto alle predette norme, aveva ritenuto che la non veridicità dell’autocertificazione (confermata dai successivi controlli della Regione) avrebbe comunque comportato la sanzionabilità in sede amministrativa della sua condotta.
3. Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alle risultanze delle “prescrizioni e norme di carattere generale”, allegate al provv. dirigenziale prot. 30525 del 23 novembre 1999, recante approvazione del progetto tecnico.
4. Con il quarto ed ultimo mezzo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., sul presupposto della dedotta erroneità della sua condanna anche alle spese del giudizio di primo grado, malgrado l’Amministrazione opposta non si fosse costituita con la rappresentanza e l’assistenza di un difensore tecnico in quella sede, ma era intervenuta solo attraverso la presenza in giudizio di un suo funzionario.
5. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente siccome connessi, sono infondati e vanno, perciò, respinti.
Osserva, infatti, il collegio che – diversamente dalla prospettazione del ricorrente occorre evidenziare che, in base al coacervo normativo di cui alla L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 la violazione contestata al G. è consistita propriamente nell’aver esposto, con attestazione non veritiera (perché era stata in essa indicata una superficie maggiore rispetto a quella che sarebbe stata effettivamente interessata dall’attività di rimboschimento), dati che gli avevano consentito il riconoscimento dell’erogazione del contributo comunitario per gli interventi agricoli, conseguente all’iscrizione negli elenchi di liquidazione dei soggetti beneficiari del contributo stesso, come accertato dalla Corte di appello, che ha correttamente considerato irrilevante il successivo collaudo finale ai fini della configurazione dell’infrazione amministrativa.
In tal modo il giudice di appello si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’esposizione di una situazione inveritiera in funzione dell’ottenimento di un contributo comunitario in misura maggiore di quella effettivamente spettante configura la condotta oggettiva di cui al precetto normativo del citato L. n. 898 del 1986, art. 2, comma 1, e, al contempo, integra – per le modalità intrinseche della sua consumazione – anche il presupposto per ritenere sussistente l’elemento psicologico previsto dal successivo medesima L. n. 689 del 1981, art. 3 (v. Cass. n. 4790/2005), dal cui disposto emerge anche la previsione della legittimazione della competente P.A. a richiedere, in via di recupero, al destinatario il contributo – totale o parziale – illegittimamente ricevuto.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., per tutte, Cass. n. 19366/2010 e, da ultimo, Cass. n. 10459/2019) ha oltretutto chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, la fattispecie prevista dalla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2 che consiste nell’indebito conseguimento, per sé o per altri, di aiuti comunitari ottenuti mediante l’esposizione di dati o notizie false non richiede ai fini della configurabilità dell’illecito amministrativo necessariamente la presentazione di una domanda contenente dati o notizie false da parte di chi consegue indebitamente i contributi, essendo sufficiente che l’indebita percezione sia conseguente all’esposizione di dati o notizie false, contenute in qualsiasi atto, proveniente o dal beneficiario o da un terzo concorrente nell’illecito.
6. Anche il terzo motivo è privo di fondamento e va respinto.
Ancora in difformità dalla deduzione del ricorrente, si deve rilevare che la Corte di appello ha esaminato nell’impugnata sentenza il fatto indicato come omesso, avendo dato una valutazione del contenuto del dedotto decreto dirigenziale di approvazione del progetto tecnico relativo alla domanda presentata (e, in particolare, delle specifiche disposizioni di cui ai punti 8 e 10: v. pagg. 20-21 della sentenza stessa) indicato dal G. plausibile e conferente rispetto sia alla previsione testuale che alla “ratio” del combinato disposto della L. n. 689 del 1981, artt. 2 e 3 avuto riguardo agli accertamenti fattuali operati.
Non sussiste, quindi, la violazione del denunciato vizio ricondotto all’art. 360 c.p.c., n. 5.
7. E’ fondato, invece, il quarto ed ultimo motivo.
E’ pacifico che il giudice di primo grado, pur rigettando l’opposizione del G., non aveva statuito sulla condanna alle spese, poiché la P.A. opposta non si era costituita a mezzo di difesa tecnica e, quindi, essendo rappresentata soltanto da un funzionario, avrebbero potuto essere riconosciute in suo favore, quale parte vittoriosa, solo le spese vive eventualmente sopportate e documentate, alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n 11839/2011 e Cass. n. 30597/2017).
Ove la P.A. opposta avesse inteso lamentarsi dell’omessa condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado (anche solo) nei termini anzidetti, avrebbe dovuto prospettare tale possibile vizio della pronuncia del primo giudice con la formulazione di un apposito motivo di appello incidentale, ragion per cui – in difetto dell’esercizio di tale potere processuale – la Corte di appello non avrebbe potuto adottare un’apposita pronuncia sulla regolazione delle spese di primo grado ma limitarsi solo a disciplinare quelle di appello. Peraltro, costituisce principio generale che una nuova regolamentazione delle spese in sede di impugnazione va fatta in modo unitario con riferimento all’esito finale della causa solo quando la pronuncia di appello è difforme da quella di primo grado, caso non verificatosi nella specie, essendo anche il giudice di primo pervenuto ad pronuncia di rigetto dell’opposizione del G. (cfr., ad es., Cass. n. 1775/2017 e Cass. n. 14916/2020).
8. In definitiva, vanno respinti i primi tre motivi mentre merita accoglimento il quarto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi direttamente in questa sede (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2) sul merito della censura ritenuta fondata, ordinandosi l’elisione dal contenuto dell’impugnata sentenza di appello della disposta condanna, a carico del ricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, rimanendo, ovviamente, confermata, per effetto della totale soccombenza del G. all’esito del giudizio di appello, la statuizione sulle spese di quest’ultimo grado.
In conseguenza dell’esito del presente giudizio, con la prevalente soccombenza del ricorrente, bisogna dichiarare l’irripetibilità delle spese di questa fase, non avendo il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali svolto alcuna attività difensiva, essendo rimasta intimata.
Non occorre adottare alcuna pronuncia sulle spese di questo giudizio relativamente al rapporto processuale tra il G. e il N., essendo anche quest’ultimo rimasto intimato e risultato, peraltro, il ricorso diretto a contestare la sentenza di appello solo con riferimento alla posizione dello stesso G..
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta i primi tre; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito sullo stesso, elide dall’impugnata sentenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Conferma la regolamentazione delle spese adottata in grado di appello e dichiara non ripetibili le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 11 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021