LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15944/2020 proposto da:
M.C., elett.te domic. presso l’avvocato ENRICO CARBONI che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2463/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Firenze respinse il ricorso di M.C. avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di diniego della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria.
Con sentenza emessa il 16.10.19, la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione dello straniero, osservando che: quanto alla protezione sussidiaria, le fonti esaminate ne avevano escluso i presupposti; quanto alla protezione umanitaria, non era stata provata l’integrazione sociale del ricorrente.
M.C. ricorre in cassazione con quattro motivi.
Non si è costituito il Ministero.
RITENUTO
che:
Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e degli artt. 2, 3, 5 e 8 Cedu, avendo la Corte d’appello rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza alcuna valutazione del danno grave.
Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, e art. 14, avendo la Corte territoriale rigettato la domanda sulla protezione sussidiaria senza esaminare la situazione attuale ed effettiva del paese d’origine del ricorrente.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4 e 14, dell’art. 3 Cedu, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., avendo la Corte d’appello escluso la protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c), senza citare alcuna fonte informativa.
Il quarto motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, lett. c) e 4, nonché illogica ed apparente motivazione, avendo la Corte d’appello escluso la protezione umanitaria omettendo un esame specifico ed attuale della situazione del richiedente con riferimento al paese d’origine.
I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili perché diretti al riesame dei fatti relativi alla protezione sussidiaria, avendone la Corte d’appello escluso ogni presupposto normativo esaminando varie fonti aggiornate sulla regione di provenienza del ricorrente. Peraltro, il Senegal è incluso nella lista dei paesi sicuri.
Il quarto motivo, sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria, è del pari inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti, avendo la Corte territoriale escluso ogni forma d’integrazione del ricorrente in Italia, con esaustiva motivazione, non censurabile in questa sede.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021