Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28882 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23456-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, rappresentato difeso dall’avvocato MARCO LANZILAO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3776/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Presidente Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

FATTI DI CAUSA

1.- La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello nei confronti dell’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’opposizione proposta da S.A., cittadino del *****, nei confronti del provvedimento della competente Commissione Territoriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme.

Il ricorrente aveva dedotto di essere fuggito dal suo Paese di origine nel 2014 per sottrarsi al pericolo di essere arrestato a causa di un debito contratto, unitamente a due amici, per finanziare l’attività di pescatore, ed aveva chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione delle condizioni sociopolitiche del *****, o, in via gradata, della protezione umanitaria in relazione al percorso di integrazione intrapreso in Italia.

La inammissibilità del gravame è stata motivata sulla base della mancata considerazione delle specifiche ragioni poste dal Tribunale a fondamento del provvedimento impugnato, riconducibili agli indici di inattendibilità della vicenda personale narrata – tenuto conto delle contraddizioni emerse tra la versione fornita in sede amministrativa e quella resa innanzi a giudice di primo grado -, al miglioramento delle condizioni di sicurezza in ***** dopo le elezioni politiche del 2016, all’assenza di compiuti riscontri di condizioni particolari di vulnerabilità.

La Corte di merito ha, quindi, sottolineato il difetto di specificità dei motivi di gravame che è requisito di ammissibilità dello stesso ai sensi degli artt. 704-quater – 342 c.p.c.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il S. sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione al contenuto dell’atto di appello. Si contesta la decisione della Corte di merito osservandosi che l’atto di appello conteneva tutti gli elementi richiesti dall’art. 342 codice di rito.

2. – Il motivo è fondato.

L’attuale ricorrente aveva in realtà, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, indicato, nel gravame proposto avverso la ordinanza del giudice di primo grado, le ragioni della contestazione di quel provvedimento, anche con riferimento al mancato riconoscimento dei benefici richiesti in via gradata rispetto alla protezione sussidiaria, e facendo, in particolare, presente che il Tribunale aveva errato nel considerare il rientro in Patria del ricorrente come privo di pericoli per il richiedente.

3. – Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso l’esame degli altri due motivi, attinenti al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ed al mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4 – Conclusivamente, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, assorbiti il secondo ed il terzo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che la riesaminerà alla stregua dei rilievi svolti sub 2, e regolerà altresì le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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