LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26217-2019 proposto da:
T.J., rappresentato e difeso dall’avvocato ILARIA SOTTOTETTI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
nonché contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6533/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 12/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
RILEVATO
che:
e’ stata impugnata da T.J., cittadino *****, il decreto n. 6533/2019 del Tribunale di Milano.
Il ricorso è fondato su tre motivi e non è resistito con controricorso dalla Amministrazione intimata, che ha depositato solo mero atto di costituzione.
Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico o della protezione sussidiaria o umanitaria.
La Commissione rigettava l’istanza.
L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano.
Quest’ultimo respingeva l’impugnazione con il provvedimento oggetto del ricorso in esame.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Parte ricorrente ha depositato “memoria” finalizzata – invero – ad ottenere “la liquidazione allo scrivente difensore” di due note spese, inclusive dette competenze per il procedimento di sospensiva ex art. 373 c.p.c. del provvedimento del Tribunale di Milano.
CONSIDERATO
che:
1.- Parte ricorrente svolge, con il primo motivo, eccezione preliminare di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 14 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
Viene prospettato, in particolare, che la mancata operatività nei procedimenti cui al D.Lgs. n. cit. del periodo di sospensione feriale si porrebbe in violazione con le citate norme costituzionali.
La censura svolta è del tutto inammissibile.
Parte ricorrente, in assenza dell’assolvimento del previsto onere di allegazione ad essa incombente, non specifica quale sia in concreto il proprio interesse rispetto alla questione enunciata.
Inoltre la norma che esclude la sospensione invocata rientri nell’ambito di una ragionevole e legittima scelta del legislatore per accelerare i processi in materia di protezione internazionale, data la particolare specificità e natura della materia.
In ordine a quest’ultima, proprio per la sua peculiarità, questa Corte ha già avuto modo (Cass., Sez. Prima, Sent. n. 17717/2018) di affermare la manifesta infondatezza di altre sollevate questioni di illegittimità costituzionale, che avrebbero comportato -ove accolte- solo l’indesiderato affetto di una irragionevole dilatazione dei celeri tempi di definizione delle istanze di protezione internazionali.
Il motivo e’, quindi, inammissibile.
2.- Con il secondo motivo si censura l’impugnato decreto con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.
Si muove doglianza in relazione ad una pretesa violazione – da parte del Giudice – dell’obbligo di cooperazione officiosa istruttoria alla stregua del principio – in favore della parte ricorrente – dell’onere attenuato probatorio.
Tuttavia parte ricorrente non tiene in conto i più recenti orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in materia.
Non sussiste, quindi, alcuna – pure inammissibilmente lamentata – mancata cooperazione ed omessa attività istruttoria officiosa.
In particolare viene del tutto eluso l’insegnamento del più recente orientamento per cui “la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il Giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio” (Cass. n. ri 27336/2018 e 14621/2020).
Nella fattispecie nulla risulta aver allegato – quale fatto costitutivo – la parte ricorrente, così non potendo oggi invocare il detto principio istruttorio officioso.
Il motivo e’, quindi, non ammissibile.
3.- Con il terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria.
Il motivo è del tutto insufficiente giacché – alla stregua del vigente art. 360 c.p.c., n. 5 – non è più censurabile con ricorso per cassazione l’insufficienza o contraddittorietà di motivazione, ma solo l’omesso esame di uno specifico e decisivo fatto o atto o documento o elemento, già oggetto di diretto contraddittorio ovvero la mancanza assoluta di motivazione esclusa ogni altra valutazione (Cass. civ, SU., Sent. 7 aprile 2014, n. 8053).
4.- Deve, conseguentemente, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
5.- Nulla va statuito in relazione alle spese del giudizio stante la soccombenza della parte ricorrente ed il mancato svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata.
6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021