Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28886 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22998 – 2019 R.G. proposto da:

U.D., (alias U.) – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Lamezia Terme, alla via G. Da Fiore, n. 73, presso lo studio dell’avvocato Francesco Giampà, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2019 della Corte d’Appello di Catanzaro;

udita la relazione nella camera di consiglio del 7 gennaio 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. U.D. (alias U.), cittadino della *****, originario dell'*****, di religione *****, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che nel suo paese d’origine aveva svolto attività di autista; che il ***** era stato testimone oculare di un omicidio; che gli assassini se ne erano avveduti ed avevano tentato di ammazzarlo; che era riuscito a trovar riparo in una chiesa; che nondimeno aveva appreso che il giorno successivo alcune persone armate lo avevano cercato presso la sua abitazione; che i timori per la propria vita e la propria incolumità lo avevano indotto ad abbandonare il paese d’origine ed a raggiungere l’Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con ordinanza del 18.4.2018 il Tribunale di Catanzaro respingeva il ricorso proposto da U.D. avverso il provvedimento della commissione territoriale.

4. U.D. proponeva appello.

Resisteva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 56/2019 la Corte di Catanzaro rigettava il gravame.

Evidenziava che le dichiarazioni dell’appellante risultavano inattendibili.

Evidenziava altresì che le fonti internazionali, tra cui il “*****” relativamente al periodo gennaio – marzo 2016, pur dando atto di episodi di violenza localizzata, non davano conto della sussistenza, nell'*****, di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata.

Evidenziava infine che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso U.D.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi, variamente articolati, la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, art. 27 e art. 35 bis, commi 10 e 11, degli artt. 10-16 della direttiva 2013/32/UE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Deduce che sia in primo grado sia in secondo grado ha chiesto farsi luogo alla rinnovazione della sua audizione, siccome dinanzi alla commissione territoriale la sua audizione è stata del tutto superficiale; che sia il tribunale sia la corte d’appello in maniera del tutto ingiustificata non hanno inteso dar seguito a tale istanza.

Deduce che la rinnovazione della sua audizione si sarebbe imposta in considerazione del potere – dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice, tanto più che aveva specificamente lamentato la superficialità della sua audizione innanzi alla commissione.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e dell’art. 115 c.p.c.

Deduce che ha errato la corte d’appello a disconoscere la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. c).

Deduce che dal report “EASO” aggiornato al novembre 2018 si evince che negli Stati meridionali della ***** nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2018 si sono verificati numerosi episodi di violenza con molteplici vittime.

9. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 112c.p.c. e art. 132c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 11 e 17, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

Deduce che la corte d’appello ha reputato non credibili le sue dichiarazioni e tuttavia non si è avvalsa dei suoi poteri istruttori officiosi, onde verificare la veridicità delle sue dichiarazioni anche in rapporto all’attuale situazione sociopolitica del suo paese d’origine.

Deduce che la corte d’appello, onde fugare ogni dubbio circa la veridicità delle sue dichiarazioni, ben avrebbe dovuto disporre sua nuova audizione.

10. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,10 e 111 Cost., degli artt. 2 e 8C.E.D.U., dell’art. 112 c.p.c. e art. 132c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

Deduce che ha errato la corte d’appello a negare la protezione umanitaria.

11. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

12. Va debitamente reiterato l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (cfr. Cass. (ord.) 21.11.2011, n. 24544; Cass. (ord.) 7.2.2018, n. 3003; Cass. (ord.) 29.5.2019, n. 14600; Cass. (ord.) 15.4.2020, n. 8931).

13. In ogni caso la Corte di Catanzaro ha compiutamente esplicitato, in premessa, le ragioni alla cui stregua ha reputato non necessario far luogo alla rinnovazione dell’audizione del richiedente asilo.

Più esattamente la corte d’appello ha chiarito che non era necessario far luogo all’audizione, siccome l’appellante era stato sentito dinanzi alla commissione territoriale ed era stato messo in condizioni di riferire ogni utile circostanza; che al contempo l’appellante non aveva prospettato ragioni specifiche atte a giustificare la necessità di una nuova audizione (cfr. sentenza impugnata, pag. 2).

14. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

15. In questi termini, nel solco dunque della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Da un canto, la corte distrettuale ha dato compiutamente conto della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Segnatamente ha specificato che risultava inverosimile che due persone in grado di uccidere l’appellante nell’immediatezza del fatto, si fossero poi recate presso la sua abitazione il giorno successivo per ammazzarlo (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).

D’altro canto, il ricorrente senza dubbio sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni (cfr. ricorso, pag. 16).

16. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – ben vero, al di là dell’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicché, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

17. Su tale scorta del tutto ingiustificata è la censura concernente il mancato esercizio da parte della corte di merito dei poteri istruttori officiosi.

Su tale scorta a nulla vale dedurre – con il terzo motivo – che “la polizia ***** è notoriamente corrotta ed inefficiente” (così ricorso, pag. 16).

Su tale scorta del tutto legittimo è il disconoscimento e dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

18. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

19. In questi termini, analogamente nel solco dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Per un verso, nessuna “anomalia motivazionale” si scorge in ordine alle motivazioni alla stregua delle quali la corte territoriale ha negato la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. c).

Del resto la corte ha soggiunto che l’appellante in nessun modo aveva riferito di situazioni di violenza indiscriminata correlate a scontri di carattere etnico-religioso nella regione *****, l'*****, di sua provenienza (cfr. sentenza impugnata, pag. 6).

Per altro verso, il ricorrente, in fondo, non adduce, così come avrebbe dovuto, a supporto delle sue prospettazioni fonti di informazione recenti, specifiche e puntuali sulla situazione sociopolitica attualmente esistente nella regione *****na dell'***** (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

Segnatamente i riferimenti desunti dal report “EASO” aggiornato al novembre 2018 – e veicolati dal secondo motivo – non danno conto, limitatamente all'*****, regione di provenienza di U.D., della sussistenza di una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata derivante da conflitti interni o internazionali.

20. Questa Corte indubbiamente spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

21. E però non può non darsi atto che le ragioni di censura che segnatamente il quarto motivo di impugnazione veicola, non si correlano compiutamente alla ratio decidendi in parte qua dell’impugnato dictum.

Da un canto, la corte calabrese ha evidenziato che, per un verso, l’appellante non aveva allegato alcun elemento idoneo a dar conto della sua integrazione, anche lavorativa, nel contesto socioeconomico italiano; che, per altro verso, non si aveva riscontro, anche in ragione dell’inattendibilità delle dichiarazioni all’uopo rese, di specifiche situazioni di vulnerabilità cui l’appellante sarebbe stato esposto, qualora rimpatriato; che, per altro verso ancora, era da escludere che in ***** esistesse una situazione di emergenza umanitaria.

D’altro canto, il ricorrente adduce con il quarto mezzo che la corte calabrese non ha tenuto conto della situazione di diffusa violenza esistente nella regione ***** di sua provenienza e della sistematica violazione dei diritti umani che vi si registra.

22. Ebbene, in questi termini, va ribadito, certo, che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123).

E tuttavia, al contempo, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è necessario che chi invochi tale forma di tutela, alleghi in giudizio – il che non è avvenuto nella fattispecie, propriamente con il quarto motivo – fatti specifici, ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione cosiddetta “maggiore” (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123; Cass. (ord.) 31.3.2020, n. 7622, secondo cui le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria si fondano su differenti “causae petendi”, così che è onere del richiedente allegare fatti specifici e diversi a seconda della forma di protezione invocata).

23. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

24. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, U.D. (alias U.), a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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