Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28887 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22134 – 2019 R.G. proposto da:

J.P., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via G. Porzio, Centro Direzionale, is. G1, sc. “C”, presso lo studio dell’avvocato Clementina Di Rosa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1703/2019 del Tribunale di Catanzaro;

udita la relazione nella camera di consiglio del 7 gennaio 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. J.P., cittadino dell'*****, originario del distretto dello *****, di fede *****, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che, quale appartenente alla casta più umile degli “intoccabili”, era stato nel suo paese d’origine di fatto ridotto in condizioni di schiavitù e costretto a subire trattamenti inumani e degradanti nonché, per giunta, continue minacce di morte; che si era pertanto deciso ad abbandonare l'***** onde salvaguardare la propria esistenza.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 1703/2019 il Tribunale di Catanzaro respingeva il ricorso proposto da J.P. avverso il provvedimento della commissione.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso J.P.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14.

Deduce che ha reso dichiarazioni coerenti e plausibili.

Deduce che ha errato il tribunale a negargli lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

Deduce in particolare che in ***** esiste una situazione di indiscriminata violenza, come si desume dal portale del Ministero degli Esteri e dai reports di “Amnesty International”.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

Deduce che ha errato il tribunale a negargli la protezione umanitaria.

Deduce in particolare che, qualora rimpatriato, verserebbe in condizioni di elevata vulnerabilità, soggettiva ed oggettiva, in considerazione dell’assenza di legami sociali nel suo paese d’origine, dell’insicurezza sociale e della sistematica violazione dei diritti umani che si registra in *****.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis; l’omessa istruttoria ex officio.

Deduce che il tribunale si è ingiustificatamente astenuto, onde acclarare la situazione sociopolitica attualmente esistente in *****, dall’esercizio dei poteri istruttori officiosi e ha fatto leva su fonti non aggiornate.

Deduce che, come risulta dal portale del Ministero degli Esteri “*****” e dal rapporto di “Amnesty International” del 2016/2017, la situazione sociopolitica in ***** è allo stato caratterizzata da instabilità, da tensioni sociali, da violenza diffusa e generalizzata con progressivo deterioramento della sicurezza generale.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il tribunale ha del tutto omesso l’esame di una serie di circostanze idonee a dar conto che verserebbe, qualora rimpatriato, in condizioni di particolare vulnerabilità.

9. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

10. Il Tribunale di Catanzaro non solo ha opinato per l’inattendibilità delle dichiarazioni all’uopo rese, ma ha puntualizzato che le ragioni per le quali il ricorrente aveva abbandonato il suo paese d’origine, erano in realtà di natura esclusivamente economica.

11. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

12. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente asilo, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

In questi termini, nel solco dunque della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nessuna forma di “anomalia motivazionale”, rilevante alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si scorge nelle motivazioni che, in parte qua agitur, sorreggono l’impugnato dictum.

Segnatamente il tribunale ha specificato che le reali ragioni dell’abbandono del paese d’origine si desumevano dall’incipit delle dichiarazioni rese dinanzi alla commissione e dalla circostanza per cui la domanda di protezione era stata formulata sei anni dopo l’arrivo in Italia (cfr. decreto impugnato, pag. 6).

13. Nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – ben vero al di là dell’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicché, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

In tal guisa – al di là dell’ipotesi di cui alla lett. c) cit. – non vi è margine per censurare l’omesso esercizio da parte del giudice del merito dei suoi poteri di cooperazione istruttoria, viepiù in considerazione delle reali ragioni che hanno indotto J.P. ad abbandonare l'*****.

In tal guisa, inoltre, ineccepibilmente il tribunale ha negato e il riconoscimento dello status di rifugiato e il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b).

14. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), implica – analogamente – un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

15. In questi termini, del pari alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Per un verso, similmente, nessuna “anomalia motivazionale” inficia le motivazioni alla stregua delle quali il tribunale ha disconosciuto la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. c).

Segnatamente il tribunale ha specificato non solo che il ricorrente in alcun modo aveva riferito di situazioni di violenza indiscriminata nella regione ***** di sua provenienza, ma ha soggiunto che in ogni caso il report di “Amnesty International”, risalente al febbraio 2018, non dava conto della sussistenza, in *****, di situazioni di indiscriminata violenza derivante da conflitti armati interni o internazionali.

Per altro verso, il ricorrente, in fondo, non adduce, così come avrebbe dovuto, specificamente e puntualmente a supporto delle sue prospettazioni fonti di informazioni più recenti sulla situazione sociopolitica attualmente esistente nel suo paese (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

Per altro verso ancora, le informazioni (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non possono desumersi dal sito ministeriale “*****”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione internazionale (cfr. Cass. (ord.) 12.5.2020, n. 8819; Cass. (ord.) 24.9.2012, n. 16202).

16. In ordine all’invocata protezione umanitaria il tribunale ha esplicitato che il ricorrente non aveva fornito allegazione di peculiari situazioni di vulnerabilità atte a giustificare il riconoscimento della protezione residuale; che al contempo non esplicavano valenza né la situazione generale dell'***** né il contratto di lavoro all’uopo allegato (cfr. decreto impugnato, pag. 9).

17. Ebbene, è vero senza dubbio che questa Corte spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

18. E però non può non darsi atto che le ragioni di censura addotte in tema di “umanitaria” non si correlano puntualmente alla ratio decidendi in parte qua dell’impugnato dictum.

Più esattamente il tribunale ha dato conto di un vero e proprio difetto di allegazione delle circostanze atte a consentire il riconoscimento della protezione umanitaria, difetto di allegazione che il ricorrente avrebbe dovuto specificamente censurare.

19. Comunque, pur a prescindere dal rilievo teste’ riferito, in punto di “umanitaria” ci si duole essenzialmente per l’omessa valutazione di esiti istruttori, ovvero delle violenze subite, dell’assenza di legami sociali nel paese d’origine, della diffusa insicurezza che si registra in *****, del percorso di integrazione in atto nel tessuto socioeconomico italiano (cfr. ricorso, pag. 30).

E nondimeno il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

20. Il ricorrente ha addotto, segnatamente con il quarto mezzo, che a decorrere dall’agosto del 2018, con regolare contratto di lavoro a tempo determinato, è alle dipendenze della società del signor M.S. con sede in *****, con qualifica di cucitore.

E tuttavia non può che ribadirsi che, nel quadro della debita valutazione comparativa, il rapporto di lavoro non è di per sé indice sufficiente ed univoco di radicata integrazione nel tessuto socioeconomico italiano.

21. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta. Invero il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

22. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. Seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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