LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22997-2019 proposto da:
D.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avv. MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3314/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
1. D.I., cittadino del *****, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese in seguito ad accuse di furto di denaro, del quale era invece stato derubato durante una rapina nella quale il suo datore di lavoro era stato ucciso e lui ferito; per timore di essere arrestato era fuggito dal *****.
Il Tribunale rigettava la domanda e il ricorrente impugnava la decisione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 17 maggio 2019, n. 3314, rigettava il gravame.
2. Avverso la decisione della Corte d’appello di Roma D.I. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno non ha proposto difese.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
1) I primi quattro motivi sono tra loro strettamente connessi e pertanto sono trattati congiuntamente:
a) il primo motivo lamenta l’errato/omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte ha omesso di valutare le condizioni di pericolo oggettivo ed attuale che coinvolgono il paese di origine;
b) il secondo motivo lamenta l’omesso/errato esame delle dichiarazioni del ricorrente date alla commissione, l’omessa acquisizione di fonti informative, l’omessa cooperazione istruttoria in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. b e c;
c) il terzo motivo contesta ancora la mancata concessione della protezione sussidiaria, ribadendo le censure esposte nei precedenti.
d) il quarto motivo fa valere il difetto di motivazione e travisamento dei fatti di nuovo a causa dell’assenza di istruttoria in merito alle condizioni del paese di origine del ricorrente.
I quattro motivi sono inammissibili. La Corte d’appello, ricondotto il racconto del ricorrente ad una vicenda personale, correttamente ha escluso la ricorrenza nel caso di specie di atti di persecuzione riconducibili a motivi di razza, di religione o di appartenenza a un gruppo sociale o per motivi politici, e ha anche escluso la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a e b.
Quanto poi al ricorrere dell’ipotesi di cui alla lett. c del richiamato art. 14, la Corte ha escluso la sussistenza di violenza generalizzata o conflitti armati, sulla base di informazioni ricavate da una fonte autorevole (rapporto annuale 2016/2017 di Amnesty International), informazioni che il ricorrente si limita a genericamente contestare. Va poi rilevato che il ***** è incluso nell’ambito dell’elenco dei cosiddetti “paesi sicuri” di cui al D.M. Affari Esteri E Della Cooperazione Internazionale 4 ottobre 2019, art. 1. E’ vero che, in disparte ogni considerazione circa l’applicabilità di detta normativa sopravvenuta ai giudizi in corso e alle domande già presentate, “va considerato che l’inserimento del Paese nel predetto elenco non preclude la possibilità per il ricorrente di dedurre la propria provenienza da una specifica area del Paese stesso interessata da fenomeni di violenza e insicurezza generalizzata che, ancorché territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, né esclude il dovere del giudice, in presenza di detta allegazione, di procedere all’accertamento in concreto sulla pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni” (Cass. 29914/2019), ma tale deduzione è mancata nel caso di specie.
2) Il quinto motivo denuncia l’omessa valutazione da parte della Corte d’appello delle “condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria”.
Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in un’ampia esposizione di riferimenti normativi e di precedenti giurisprudenziali, senza dedurre nulla di specifico rispetto alle condizioni personali del ricorrente.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in quanto il Ministero intimato non si è difeso nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021