LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23616-2019 proposto da:
B.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GREGORACE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
B.O., cittadino del *****, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese in seguito alla denuncia per violenza sessuale da parte dei genitori della fidanzata minorenne, che non aveva potuto sposare per via del mancato consenso alle nozze dei genitori di lei.
Il Tribunale di Roma, con decreto 23 gennaio 2019, n. 1451, rigettava la domanda.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Roma B.O. propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno si è costituito “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa”.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1) Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Tribunale omesso di esaminare la censura concernente la mancata traduzione del provvedimento di diniego della Commissione territoriale.
Il motivo – a prescindere dall’errato richiamo del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – non può essere accolto in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte “la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento, ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa” (Cass. 25576/2020).
2) Il secondo motivo lamenta l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine.
Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha infatti valutato le dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale e nel corso del libero interrogatorio svoltosi davanti a sé (v. pp. 2 e 3 del provvedimento impugnato), formulando un argomentato giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente, giudizio rispetto al quale il ricorrente non prende posizione nel motivo, limitandosi a fare cenni alla supposta situazione di violenza generalizzata sussistente in *****.
3) Il terzo motivo denuncia la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine, in relazione alla violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14.
Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente si limita a trascrivere il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, senza fornire alcuno specifico elemento circa la situazione di sicurezza della sua regione di provenienza e senza rapportarsi con gli argomenti che hanno portato il Tribunale ad escludere la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c (v. pp. 3 e 4 del provvedimento impugnato).
4) Il quarto motivo lamenta la mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sotto il profilo della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; in particolare il Tribunale non avrebbe considerato “il grado di integrazione sociale del ricorrente, che tra l’altro ha documentato il proprio grado di integrazione producendo in giudizio attestati di frequenza scolastica e contratti di lavoro”.
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente fa riferimento a documenti, invero non considerati dal Tribunale che parla di “mera frequentazione di corsi di lingua”, ma tali documenti né sono stati trascritti nel ricorso o sono stati allegati al ricorso per cassazione, né vi è nel motivo l’indicazione del momento e delle modalità con i quali sono stati prodotti nel processo (si veda al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 34469/2019).
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in quanto il Ministero intimato non si è difeso nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021