Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28891 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23766-2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORRE DI APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3649/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE:

1. D.A., cittadino del *****, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. Il Tribunale respingeva la domanda.

2. La decisione era impugnata in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 31 maggio 2019, n. 3649, rigettava il gravame.

Avverso la decisione della Corte d’appello di Roma D.A. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno non ha proposto difese.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1) I primi quattro motivi sono tra loro strettamente connessi e pertanto sono trattati congiuntamente:

a) il primo motivo lamenta l’errato/omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte ha omesso di valutare le condizioni di pericolo oggettivo ed attuale che coinvolgono il paese di origine;

b) il secondo motivo lamenta l’omesso/errato esame delle dichiarazioni del ricorrente date alla commissione, l’omessa acquisizione di fonti informative, l’omessa cooperazione istruttoria in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. b e c;

c) il terzo motivo contesta ancora la mancata concessione della protezione sussidiaria, ribadendo le censure esposte nei precedenti motivi;

d) il quarto motivo fa valere il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, di nuovo a causa dell’assenza di istruttoria in merito alle condizioni del paese di origine del ricorrente.

I quattro motivi sono inammissibili.

La Corte d’appello ha rilevato la genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal ricorrente, che ha dapprima fatto genericamente riferimento a una persecuzione politica, in sede di interrogatorio libero ha invece narrato di essere stato coinvolto in una vicenda legata alla vendita di una casa o di un terreno, per poi nei motivi di appello censurare la mancata considerazione da parte del giudice di primo grado della dichiarazione di aver lasciato il ***** in quanto, dopo aver sottratto uno scooter, aveva causato un incidente e il ferimento di un bambino di sette anni. Una volta affermata la non credibilità del racconto del ricorrente, correttamente la Corte ha escluso la necessità di un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) (v. al riguardo Cass. n. 10286/2020). Quanto ai presupposti per il riconoscimento della protezione di cui alla lett. c) del richiamato art. 14, la Corte ha escluso la sussistenza in ***** di violenza generalizzata o di conflitti armati, sulla base di informazioni fornite dall’Agenzia ONU per i rifugiati (rapporto UNHCR, aggiornato al 2018), informazioni che il ricorrente si limita a genericamente contestare invocando documenti di data anteriore (v. p. 15 del ricorso) e focalizzati su specifiche categorie di cittadini alle quali il ricorrente non ha dedotto di appartenere.

2) Il quinto motivo denuncia l’omessa valutazione da parte della Corte d’appello delle “condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria”.

Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in un’ampia esposizione di riferimenti normativi e di precedenti giurisprudenziali, senza dedurre nulla di specifico rispetto alle condizioni personali del ricorrente, se non nelle ultime righe ove si sottolinea che il ricorrente si trova in Italia dal 2014 e “nel lasso di tempo sin qui trascorso non ha mai creato problemi”.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in quanto il Ministero intimato non si è difeso nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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