LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28499/2015 proposto da:
P.G., K.G., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’avvocato Pafundi Gabriele, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ferrari Alfredo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
3 Gob di V.B. & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n. 102, presso lo studio dell’avvocato Zampieron Anna, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 157/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 12/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
RILEVATO
CHE:
1. Con lodo reso il 10/9/2013 il Collegio arbitrale, regolarmente costituitosi su iniziativa della s.n.c. “3Gob” giusta clausola compromissoria di cui all’art. 16 del contratto di locazione tra la suddetta s.n.c. “3Gob” di V.B. & C., già locataria di un immobile commerciale sito in ***** nonché affittuaria, con distinto contratto, dell’azienda (bar pasticceria) nello stesso esercitata, e i locatori P.G. e K.G., nonché la prima anche affittante, respingeva le domande di risoluzione di diritto del contratto di locazione e di quello di affitto proposte dai convenuti e condannava questi ultimi al pagamento in favore della s.n.c. “3Gob” di entrambe le indennità richieste (dell’indennità di avviamento di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34, comma 1, nonché di quella prevista dal comma 2 medesima norma, atteso il diniego di rinnovo alla prima scadenza e la destinazione dello stesso immobile, entro l’anno dal rilascio, alla medesima attività commerciale), pari alla somma complessiva di Euro 62.153,28. Il Collegio arbitrale accoglieva, altresì, parte delle domande svolte dai convenuti per il pagamento dei consumi di acqua calda sanitaria e gasolio e condannava la s.n.c. “3Gob” al pagamento in loro favore della complessiva somma di Euro 16.976,00.
2. Con sentenza n. 157/2015 pubblicata il 12-5-2015 la Corte d’appello di Trento ha rigettato sia l’impugnazione principale proposta da P.G. e K.G. sia l’impugnazione incidentale proposta dalla s.n.c. “3Gob” avverso il lodo arbitrale reso inter partes il 10-9-2013.
3. Avverso questa sentenza P.G. e K.G. propongono ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti della s.n.c. “3Gob”, che resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c.. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
CHE:
5. La notificazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio all’avvocato della controricorrente Anna Zampieron non è andata a buon fine per decesso del suddetto avvocato e neppure è andata a buon fine la notificazione alla controricorrente personalmente del successivo avviso, trasmesso dalla Cancelleria all’Ufficiale Giudiziario.
6. Si rende, pertanto, necessario il rinvio a nuovo ruolo della causa.
PQM
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021