LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2651-2020 proposto da:
A.K.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO – SEZIONE DISTACCATA DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 2739/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 04/12/2019 R.G.N. 122/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. GARRI FABRIZIA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. A.K.S. – cittadino nigeriano espatriato per timore di ritorsioni a seguito di un episodio violento nel quale era ucciso il suo datore di lavoro sostenitore del PDP e amico di un esponente del partito (Niyi) che non veniva denunciato alla polizia per timore di mettere a repentaglio la sua famiglia – chiese al Tribunale Campobasso il riconoscimento del permesso di soggiorno, in relazione alla protezione internazionale ed umanitaria, già negatogli in sede amministrativa.
2. Il Tribunale, ritenuto poco credibile il racconto privo dei necessari chiarimenti e dettagli ed esclusa l’esistenza di un rischio di persecuzione in caso di rientro e di altri oggettivi pericoli o di ulteriori fattori di rischio personalizzato neppure allegati, ha negato sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria mancando l’allegazione di caratteri di vulnerabilità rilevanti (stato di malattia o altri fattori neppure allegati).
3. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso A.K.S. affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente una memoria al solo fine di poter partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
4. Con l’unico motivo formulato è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con il quale si duole di una carenza nelle indagini svolte con riguardo alla situazione del paese di provenienza.
4.1. Tuttavia la censura si palesa generica ed inidonea a scalfire la ricostruzione operata dal Tribunale in quanto nel denunciare la situazione di criticità connessa alle attività del gruppo Boko Haram trascura tuttavia di chiarire se si tratta di situazione che ripercuote la sua influenza anche nell’area di provenienza del ricorrente (originario dell’Ondo State e poi trasferitosi nell’Ekiti State) ed anzi egli stesso afferma che le criticità sono riferite a territori diversi seppur limitrofi. Va poi considerato che il fulcro della motivazione del provvedimento impugnato è da ravvisare nella ritenuta scarsa credibilità del racconto affermazione che neppure viene specificatamente censurata nel ricorso.
5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese stante la tardiva costituzione dell’amministrazione che non ha svolto alcuna attività processuale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato D.P.R. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021