Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28914 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Aldo – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29459-2015 proposto da:

EUROCOOP SOCIETA’ AGRICOLA CODPEFATIVA S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI n. 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE (Studio Tinelli & Associati), rappresentata e difesa dogli avvocati ROBERTO CARTEI, ALESSANDRO MARRI, CARLO SALTO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente –

nonché da:

RICORSO SUCCESSIVO N. 1 SENZA N. R.G.;

POLLO DEL CAMPO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI n. 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE (Studio Tinelli & Associati), rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO CARTEI, ALESSANDRO MARRI, CARLO SALTO;

– ricorrente successivo n. 1 –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIDNALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente al ricorso successivo n. 1 –

nonché da:

RICORSO SUCCESSIVO N. 2 SENZA N. R.G.;

GESCO CONSORZIO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI n. 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE (Studio Tinelli & Associati), rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO CARTEI, ALESSANDRO MARRI, CARLO SALTO;

– contro –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIDNALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente al ricorso successivo n. 2 –

nonché da:

RICORSO SUCCESSIVO N. 3 SENZA N. R.G.;

SOCIETA’ AGRICOLA DI SASSI ALFREDO & FIGLIO SOCIETA’ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI n. 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE (Studio Tinelli &

Associati), rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO CARTEI, ALESSANDRO MARRI, CARLO SALTO;

– ricorrente successivo n. 3 –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIDNALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente al ricorso successivo n. 3 –

nonché da:

RICORSO SUCCESSIVO N. 4 SENZA N. R.G.;

AGROFERTIL Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata n ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI n. 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE (Studio Tinelli & Associati), rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO CARTEI, ALESSANDRO MARRI, CARLO SALTO;

– ricorrente successivo n. 4 –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIDNALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato n difese dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– controricorrente al ricorso successivo n. 4 –

avverso la sentenza n. 158/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depDsitala il 16/06/2015 R.G.N. 608/2013 + altri;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2)21 dal Consigliere Dott. DE FELICE ALFONSINA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, riuniti i ricorsi proposti dalle Società: Agricola Sassi Alfredo e Figlio s.s., Gesco Consorzio Cooperativo Società Cooperativa agricola, Pollo del Campo Società Cooperativa agricola e Agrofertil Società Cooperativa agricola, ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì, dichiarando l’Inps non tenuto a restituire a titolo di somme indebitamente riscosse i contributi versati dalle appellanti, non essendo, le stesse, beneficiarie del regime di esenzione, contemplato dalla L. n. 991 del 1952, art. 8, in favore dei datori di lavoro agricoli operanti in territori montani.

La Corte territoriale, richiamandosi all’orientamento di questa Corte affermato con sentenza n. 19420 del 2013, ha dichiarato dovuti i predetti contributi, ritenendo la norma di esenzione implicitamente abrogata dalla L. n. 67 del 1988, ove si fa riferimento alla sola definizione di territori montani contenuta nel D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, fra cui non rientrano quelli di appartenenza delle società appellanti. Ha stabilito inoltre che l’inclusione della L. n. 991 del 1952, art. 8 nell’Allegato 1, voce n. 1266 del D.Lgs. n. 179 del 2009, che in via ricognitiva elenca le misure da ritenere tuttora operanti, deve ritenersi un mero errore di fatto non produttivo di conseguenze sul piano giuridico.

La cassazione della sentenza è domandata dalle società Agricola Sassi Alfredo e Figlio s.s., Gesco Consorzio Cooperativo Società Cooperativa agricola, Pollo del Campo Società Cooperativa agricola e Agrofertil Società Cooperativa agricola, sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria.

L’Inps ha opposto difese.

RAGIONI DI DIRITTO Parte ricorrente, col primo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 991 del 1952, art. 8, delle preleggi art. 15 con riferimento alla norma da ultimo citata, della L. n. 67 del 1988, art. 9, comma 5 e del D.Lgs. n. 179 del 2009, dell’art. 15 delle preleggi con riferimento a quest’ultima disposizione, della L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 14, mentre col secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame dei motivi d’appello.

Nelle more del giudizio di legittimità la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., regolarmente notificato all’INPS, con cui dichiara di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo intervenuta sulla materia una pronuncia della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 182 del 4 Ottobre 2018) la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima – per eccesso di delega – l’inclusione della L. n. 991 del 1952, art. 8 nell’Allegato, 1 voce 1266 del D.Lgs. n. 179 del 2009, norma di cui parte ricorrente domandava l’applicazione.

Pertanto, alla stregua di tale atto di rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese del grado di legittimità sono compensate considerato il comportamento processuale della parte rinunciante.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, all’Udienza, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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