Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28915 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17399-2015 proposto da:

DATWYLER PHARMA PACKAGING ITALY S.R.L., (già denominata HELVOET PHARMA ITALIA S.R.L.), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TINTORETTO 88, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO CONTE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– controricorrenti –

nonché contro EQUITALIA ESATRI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 162/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/03/2015 R.G.N. 2805/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 27.3.15 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 2012 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non dovuta la somma di Euro 6.000 richiesta quale maxi sanzione ex L. n. 246 del 2006 ed ha rigettato nel resto l’opposizione della società in epigrafe a cartella di pagamento per Euro 67.547 per contributi previdenziali.

In particolare, per quel che qui rileva, la corte territoriale ha rilevato che i lavoratori del Centro multiservizi srl -inviati presso la utilizzatrice (l’odierna società ricorrente, all’epoca denominata HPI)- erano selezionati da quest’ultima società, con inizio e fine dei rapporti in relazione alle esigenze di questa, con disposizioni di lavoro dei responsabili HPI e controllo del lavoro da parte di questi, e quindi con inserimento nella struttura organizzativa e nel ciclo produttivo HPI; la corte ha quindi ritenuto l’appalto irregolare e perciò i rapporti di lavoro imputabili all’utilizzatore effettivo, responsabile dunque del pagamento dei contributi previdenziali per cui è causa.

Avverso detta sentenza ricorre la società per 6 motivi, cui resiste l’INPS con controricorso; Equitalia è rimasta intimata.

Con nota del 13 maggio 2021, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto per accettazione dal procuratore dell’INPS.

Il giudizio può quindi estinguersi con compensazione delle spese come richiesto dalle parti congiuntamente.

P.Q.M.

dichiara estinto il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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