LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19970-2015 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE, in persona del Commissario straordinario pro tempore, elettivamente in ROMA, VIA DEI SANTISSIMI QUATTRO 56, studio dell’avvocato RAFFAELE LOSARDO domiciliata presso lo che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO BRAIDA;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBRI, LORELLA FRASCONA’
che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonché contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALISIO, ANTONIO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– controricorrenti –
nonché contro EQUITALIA NORD S.P.A. (già SFET S.P.A.);
– intimata –
avverso la sentenza n. 143/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE R.G.N. 352/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 28.4.15 la corte d’appello di Trieste ha confermato le sentenze del 16.4.03 e 8.5.13 del tribunale di Udine, che avevano rigettato l’opposizione a cartella con la quale erano stati chiesti dall’INPS all’Azienda in epigrafe contributi per Euro 539.473, per lavoro svolto da alcuni lavoratori presso il Policlinico universitario negli anni fra il 1991 ed il 1996.
2. Avverso tale sentenza ricorre l’Azienda ospedaliera per 5 motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso INPS e INAIL, mentre Equitalia è rimasta intimata.
3. Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 5 e il D.Lgs. n. 157 del 1999, art. 2, per avere ritenuto la soggettività del Policlinico, trascurando che esso è azienda dell’Università.
4. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per avere ritenuto inammissibile l’appello (che faceva valere il difetto di legittimazione dell’INPS) per difetto di critica alla sentenza di primo grado, sebbene nessuna pronuncia fosse ivi contenuta sulla legittimazione dell’INPS.
5. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 81 e 112 c.p.c. e art. 2909 c.c., per avere pronunciato su questione relativa alla legittimazione INPS per debiti ex INPDAP, non oggetto di appello.
6. Con il quarto motivo si deduce violazione del R.D.L. n. 680 del 1938, art. 5, convertito in L. n. 41 del 1939, D.Lgs. n. 479 del 1994, art. 2126 c.c. e art. 100 c.p.c., per aver negato il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro e la connessa legittimazione di INPDAP a chiedere all’epoca la contribuzione.
7. Con il quinto motivo si deduce violazione della L. n. 498 del 1992, art. 13, per aver trascurato l’esenzione contributiva previste dalla L. n. 1369 del 1960 per il Servizio Sanitario Nazionale.
8. E’ fondato il primo motivo di ricorso.
9. Occorre premettere che nella specie si discorre di obblighi contributi relativi al periodo 1991-1996, precedente dunque l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 517 del 1999, che ha ridisciplinato la materia affermando per il futuro che la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale ed università di realizza attraverso aziende ospedaliere universitarie aventi autonoma personalità giuridica. Il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, vigente all’epoca dei fatti per cui è causa, definiva invece i policlinici universitari quali “aziende dell’Università”, pur dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile, come disciplinata dallo statuto dell’Università.
10. Nel descritto contesto normativo, la detta autonomia, in difetto dell’attribuzione della personalità giuridica propria, non poteva escludere la diretta responsabilità giuridica delle Università in relazione alle proprie articolazioni prive di personalità giuridica autonoma.
11. Questa Corte, del resto, pur in riferimento ad altro Policlinico universitario, ha già affermato espressamente (Cass. Sez. U, Sentenza n. 584 del 11/01/2008, Rv. 600918 – 01) che la costituzione in ente avente personalità giuridica di diritto pubblico dell’azienda Policlinico Umberto I è stata effettuata per la prima volta col D.L. 1 ottobre 1999, n. 341, convertito con modifiche nella L. n. 453 del 1999; ne consegue che – non avendo tale decreto disposto una successione a carattere universale della neoistituita azienda rispetto all’omonima azienda universitaria – i rapporti derivanti, in precedenza, dall’utilizzazione di tale struttura sanitaria potevano legittimamente essere riferiti all’Università “La Sapienza” di Roma della quale il Policlinico costituiva parte integrante, sebbene dotato di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
12. Nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 14851 del 13/06/2013, Rv. 626656 – 01, che ha ritenuto legittima l’esecuzione forzata intrapresa, anteriormente alla entrata in vigore del D.L. 1 ottobre 1999, n. 341 (convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 1999, n. 453, che, per la prima volta, ha costituito in ente avente personalità giuridica di diritto pubblico l’Azienda Policlinico “Umberto I” di Roma, non regolandone espressamente, peraltro, una sua successione a carattere universale rispetto all’omonima Azienda Universitaria), nei confronti di detta Università anche dopo l’entrata in vigore del menzionato decreto, ad essa dovendosi intendere riferiti i debiti scaturiti dai rapporti derivanti dalla pregressa utilizzazione delle strutture della citata Azienda Universitaria.
13. Quanto detto è peraltro in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5544 del 17.10.00 che, proprio con riferimento al Policlinico Universitario di Udine, ha ritenuto lo stesso -con riferimento al periodo precedente il 1999- come parte integrante dell’università cui faceva capo.
14. Gli altri motivi restano assorbiti.
15. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, accogliendo l’opposizione alla cartella e dichiarando non dovuti i contributi dalla ricorrente.
16. La novità della questione con riferimento al Policlinico in questione dà ragione della compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione alla cartella e dichiara non dovuti dalla ricorrente i relativi contributi; spese dell’intero processo compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 2126 - Prestazione di fatto con violazione di legge | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2909 - Cosa giudicata | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 81 - Sostituzione processuale | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 100 - Interesse ad agire | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 342 - Forma dell'appello | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 434 - Deposito del ricorso in appello | Codice Procedura Civile