LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21148-2015 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrenti –
contro
IVE ITALIA SERVICE S.R.L. (già IVE Italia);
– intimata –
avverso la sentenza n. 293/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/08/2014 R.G.N. 87/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 30.8.14, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del 2010 del tribunale di Pavia, che aveva parzialmente accolto l’opposizione della società in epigrafe alla cartella di Euro 122.763 per contributi IVS e sanzioni, ritenendo non dovuti i contributi per la posizione del lavoratore S., per il quale non era stata dimostrata la subordinazione, e non potendo operare la conversione del rapporto D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 69, per irretroattività della disposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 25.
Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo; è rimasta intimata la società.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 24 e art. 25, artt. 2728,2729 e 2947 c.c., e 12 preleggi, per avere trascurato che la legge Fornero non impone l’interpretazione autentica se non per il futuro e non esclude l’interpretazione per il periodo precedente nel senso della conversione del rapporto in lavoro subordinato per assenza di progetto (ove viene in gioco il comma 1 della disposizione e non il comma 2, inciso dalla legge Fornero).
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che l’art. 1 comma 24 e 25 della c.d. legge Fornero prevede quanto segue:
“24. D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 69, comma 1, si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
In tale contesto, proprio perché la stessa legge circoscrive al futuro l’ambito applicativo della interpretazione stabilita, resta il problema di vedere per il periodo precedente l’entrata in vigore delle nuove disposizioni come la norma dell’art. 69 venisse applicato e quali fossero le conseguenze dalla prestazione di lavoro resa in assenza di un progetto cui ricollegare formalmente la stessa.
In tema questa Corte (Sez. L -, Ordinanza n. 27543 del 02/12/2020, Rv. 659693 – 01) ha affermato che, in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto “ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.
Nel medesimo senso, si è pure detto (Sez. L -, Ordinanza n. 17707 del 25/08/2020, Rv. 658889 01; Sez. L, Sentenza n. 12820 del 21/06/2016, Rv. 640230 – 01) che, in tema di lavoro a progetto, D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, (“ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.
Il carattere assoluto della presunzione legale esclude la correttezza dell’operato della corte territoriale, che ha invece esaminato in concreto l’atteggiarsi del rapporto, ravvisandone l’autonomia.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su richiamati, deve dunque essere cassata, con rinvio alla corte d’appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021