LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19417-2015 proposto da:
A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53/5, presso lo studio degli avvocati ROBERTO ALLEGRA, ELOISIA MINOLFI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2023 CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 83/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/03/2015 R.G.N. 2528/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
La Corte d’appello Milano, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda dell’INPS, il quale chiedeva di venir dichiarato non tenuto a corrispondere in favore di M.A., titolare di permesso di soggiorno dal 4.12.1998, l’assegno sociale per gli anni 2011 e 2012, per l’ammontare di Euro 16.351,79;
la Corte territoriale ha accertato che l’appellata non aveva soggiornato in via continuativa per almeno dieci anni sul territorio nazionale, essendo risultata cancellata dagli elenchi anagrafici dei cittadini stranieri per irreperibilità fra l’1.09.2000 e il 18.04.2003;
la cassazione della sentenza è domandata da M.A. sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;
l’INPS ha depositato tempestivo controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia previdenziale e assistenziale il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 10, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la stabile residenza della ricorrente sul territorio italiano”; il motivo contesta l’accertamento di fatto del giudice dell’appello sulla durata del periodo di irreperibilità, e sulle ragioni delle assenze trascritte nella documentazione prodotta dal Comune di Milano; afferma, in definitiva, di possedere il requisito della permanenza continuativa in Italia, sul cui mancato raggiungimento della prova si è fondata l’erronea decisione della Corte d’appello;
il motivo è inammissibile;
le prospettazioni della ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;
va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 4 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021