Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28921 del 19/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4162-2020 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 45, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DELL’UNTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO ROBERTO SANTARELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 5099/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/12/2019 R.G.N. 4062/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, con provvedimento in data 6.11.2014, respingeva la domanda di protezione internazionale formulata da A.K., cittadino nigeriano;

2. avverso tale decisione, il ricorrente proponeva opposizione, respinta, con ordinanza del 27.6.2016, dal Tribunale di Milano, che confermava il giudizio di non credibilità del richiedente asilo con riferimento alla versione fornita per la prima volta in sede giurisdizionale, in ordine alla vicenda personale (accusa dell’omicidio di un amico);

3. A.K. ha interposto appello avverso il predetto provvedimento;

4. la Corte territoriale di Milano, con la sentenza n. 5099/2019, pubblicata il 19.12.2019, ha rigettato l’appello;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.K. articolando tre motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di Costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione discussione”;

6. il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo si denunzia l'”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, in quanto la Corte di Appello di Milano non avrebbe sufficientemente motivato la decisione;

2. con il secondo motivo si censura la ” violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in merito alla domanda di protezione sussidiaria” e si sostiene l’errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 e l’omesso riconoscimento dei presupposti per l’applicazione della protezione ai sensi del D.Lgs. citato;

3. con il terzo motivo si denunzia la “violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: difetto di giudicato sulla domanda del ricorrente di permesso di soggiorno” e si ritiene che la Corte di Appello abbia omesso le risposte in ordine alla richiesta di soggiorno per motivi umanitari senza fornire alcun approfondimento al negato riconoscimento del diritto; tale censura, nella sostanza (v., in particolare, pag. 19 del ricorso), lamenta una mancanza assoluta di motivazione;

4. il primo motivo è inammissibile in quanto – premessa la non necessità della rinnovazione della audizione del richiedente in sede giudiziale, conformemente agli arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 17717/2018), condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene – lo stesso difetta dei requisiti di specificità (o autosufficienza), non essendo stato indicato nel ricorso quali fossero gli ulteriori elementi che consentissero di pervenire ad una diversa valutazione delle dichiarazioni del ricorrente. In termini condivisibili, invero, i giudici di merito hanno sottolineato che il racconto del ricorrente non ha evidenziato la sussistenza di atti persecutori nei suoi confronti; che la versione della storia personale verte esclusivamente “sulla sparizione/uccisione dell’amico”, senza alcun approfondimento circa i fatti avvenuti; e che, peraltro, l’ A. neppure è comparso personalmente dinanzi alla Corte, non consentendo di fare acquisire ulteriori elementi atti a modificare quanto statuito in prima istanza. Ed inoltre, egli non ha mai affermato di rischiare la condanna a morte o altre pene degradanti in caso di rimpatrio. L’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente esclude, nella fattispecie, l’obbligo di attivazione dei poteri istruttori officiosi, (cfr., Cass. nn. 8819/2019; 16925/2018), in quanto il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice presuppone una affidabile allegazione dei fatti da accertare (v, tra le altre, Cass. n. 33096/2018): ipotesi che non si profila nel caso di cui si tratta poiché la mancanza di veridicità, per quanto innanzi riportato, non deriva, all’evidenza, dalla impossibilità di fornire riscontri probatori;

5. egualmente inammissibile, per difetto di specificità, è il secondo motivo di impugnazione relativo alla richiesta di protezione sussidiaria, poiché le vicende addotte a sostegno della pretesa non sono state sufficientemente specificate. Peraltro, la zona della Nigeria di provenienza del ricorrente è il Delta State ed in essa, come motivatamente rilevato dai giudici di merito, “non ricorrono circostanze che indichino un pericolo reale, in ipotesi di forzato rimpatrio, indotto da condizioni endemiche di violenza e conflitto interni”;

6. altresì inammissibile è l’ultimo motivo di ricorso, relativo alla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non avendo il ricorrente fornito ulteriori elementi utili alla valutazione della reale sussistenza della prospettata condizione di vulnerabilità e di pericoli concreti che egli possa subire in caso di rimpatrio. Ed e’, altresì, condivisibile quanto affermato dai giudici di merito circa il fatto che l’ A. non ha fornito elementi da cui potere desumere la sua integrazione nel tessuto sociale, economico e culturale del nostro Paese (al riguardo, e tra le molte, cfr. Cass. n. 4455/2018).

Infine, è da rilevare che il ricorrente ha omesso di fornire elementi che consentissero di valutare una situazione di particolare vulnerabilità, anche di carattere temporaneo, meritevole di tutela (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 25311/2020; 7831/2019);

7. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

8. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché l’avvocatura dello Stato ha depositato tardivamente un “Atto di Costituzione”, al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

9. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, secondo quanto specificato in dispositivo (cfr. Cass., SS.UU. n. 4315/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472