Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28922 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4328-2020 proposto da:

D.E.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO PAOLONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 88/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 09/01/2020 R.G.N. 19857/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. LEO GIUSEPPINA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. D.E.H., cittadino del Senegal, ha proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, di diniego della richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, di protezione sussidiaria o di quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. il Tribunale di Napoli, con decreto pubblicato il 9.1.2020, ha rigettato il ricorso, non ravvisando la sussistenza di alcuno “dei requisiti fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007 per ottenere il riconoscimento delle forme di protezione internazionale c.d. maggiori”, né per ottenere la protezione umanitaria, poiché, dalla narrazione di D.E.H., si evincono solo circostanze di carattere privato, “presunti maltrattamenti in famiglia ed in particolare da parte della matrigna che lo costringeva a lavorare le terre di famiglia”, senza che, peraltro, egli si sia mai rivolto alle Forze dell’Ordine per denunciare “quegli episodi”. Inoltre, secondo quanto si legge nella motivazione del decreto, “il ricorrente non ha specificato le contestazioni avverso la decisione impugnata, essendo vago anche il riferimento a non meglio precisati elementi che la Commissione non avrebbe esaminato”;

3. per la cassazione del decreto ha proposto ricorso D.E.H. articolando tre motivi; Il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente un “Atto di Costituzione” al solo fine “di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione”;

4. il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo si denunzia: “Errores in iudicando. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 14, lett. A), B), e C) e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3”, in quanto i giudici di merito non avrebbero “realmente compreso il problema del ricorrente” e non avrebbe “tenuto conto della situazione socio-culturale del paese di provenienza dello stesso, unitamente all’obiettiva difficoltà del ricorrente di poter ricorrere alle autorità locali”, escludendo “erroneamente che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ed omettendo di verificare se ed in quale misura la situazione personale del ricorrente potesse in ogni caso essere oggetto di una forma di protezione internazionale”;

2. con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perché il Tribunale avrebbe “omesso di valutare la sussistenza della condizione di vulnerabilità del ricorrente, alla luce della particolare situazione personale prospettata nel ricorso e del concreto pericolo che egli possa subire, in conseguenza dei maltrattamenti e della violenza, trattamenti degradanti, tali da ledere la dignità personale, in caso di rimpatrio”;

3. con il terzo motivo si deduce “la contraddittorietà e illogicità della motivazione e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, in quanto i giudici di merito avrebbero “erroneamente negato la protezione umanitaria adducendo che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dei gravi motivi di carattere umanitario, ostativi all’allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale”;

4. i mezzi di impugnazione – che possono essere trattati congiuntamente perché affetti dai medesimi vizi – sono inammissibili, perché del tutto generici e privi del requisito di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, non essendo stato indicato nel ricorso quali fossero gli ulteriori elementi, ignorati dal Tribunale e che, se attentamente valutati, avrebbero condotto a comprendere “che la vicenda personale del ricorrente non è una banale lite familiare” e inoltre che, in caso “di rimpatrio, possano configurarsi rischi effettivi per la sua incolumità”. E ciò (per quanto attiene ai primi due motivi di ricorso, articolati in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma, altresì, con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009). Il ricorrente non ha fornito alcun elemento da cui si possa evincere l’impossibilità di ottenere tutela dalle autorità dello Stato, come correttamente messo in luce dai giudici di merito (v., tra le altre, Cass. n. 14680/2020); ed inoltre, nel caso di specie, data la genericità dei motivi di ricorso – che non consentono di enucleare elementi da cui poter dedurre la sussistenza di trattamenti disumani e degradanti in caso di rimpatrio – non è possibile fare applicazione della Convenzione di Istanbul dell’11.5.2011, resa esecutiva in Italia con L. n. 77 del 2013, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (alla quale, peraltro, nel ricorso, neppure si accenna);

5. condivisibile e’, altresì, quanto affermato dal Tribunale circa il fatto che D.E.H. neppure ha forniti elementi utili alla valutazione della reale sussistenza della prospettata sua condizione di vulnerabilità e del concreto pericolo che egli possa subire, in conseguenza della violenza e maltrattamenti, trattamenti degradanti tali da ledere la dignità personale, in caso di rimpatrio (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 25311/2020; 7831/2019);

6. quanto innanzi osservato rende, infine, superfluo soffermarsi sul fatto che il terzo motivo sarebbe stato comunque inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal D.I. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie poiché il decreto oggetto del giudizio di legittimità è stato pubblicato, come riferito in narrativa, il 9.1.2020; ed altresì (relativamente alla seconda censura), perché non indica il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

7. per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

8. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

9. avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, secondo quanto specificato in dispositivo (cfr. Cass., SS.UU. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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