LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35773-2019 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 143, presso lo studio STUDIO LEGALE COLOMBA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO SECLI’;
– ricorrente –
contro
C.G.C., M.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2504/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
il tribunale di Bologna, sezione specializzata per le imprese, con sentenza del 6-9-2017, dichiarò B.R. e M.P. obbligate a tenere indenne C.G.C. dalle sopravvenienze passive riguardanti alcune pretese erariali riferite ai periodi di imposta anteriori alla cessione delle quote della Bowling San Marino s.r.l., avvenuta a giugno 2008, nei limiti delle somme percepite a saldo del prezzo;
l’impugnazione avverso la sentenza è stata respinta dalla corte d’appello di Bologna, la quale in sintesi ha affermato che C. aveva fatto valere l’inadempimento delle cedenti all’obbligo assunto direttamente con l’atto di cessione di sollevarlo dalla responsabilità economica per gli eventuali debiti erariali che fossero emersi successivamente alla cessione, ove riferibili alla gestione anteriore; ha quindi condiviso la conclusione che la presenza della clausola fosse da intendere nel senso della garanzia di insussistenza di passività e costituisse impegno preciso, nei confronti dell’acquirente, di pagare eventuali nuove poste debitorie viceversa emerse;
la B. ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato da memoria;
le parti intimate non hanno svolto difese.
CONSIDERATO
che:
I. – con l’unico motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame di fatti decisivi, la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c., artt. 112,113 e 115 c.p.c.: lamenta ben vero che la corte d’appello abbia rigettato il gravame senza pronunciare sulle questioni, in quella sede dedotte, circa l’errata determinazione e qualificazione, da parte del tribunale, delle domande proposte dal C., e circa l’insussistenza dei presupposti della compensazione;
II. – il ricorso è manifestamente infondato;
la tesi della ricorrente muove dalla premessa che nel giudizio (iniziale) di opposizione a decreto ingiuntivo, così come in quello (riassunto) dinanzi alla sezione delle imprese del tribunale di Bologna, l’acquirente delle quote ( C.) avesse formulato un’eccezione di compensazione tra il residuo credito delle cedenti e l’importo della pretesa erariale recato dalla cartella esattoriale;
dopodiché ella assume che la sentenza d’appello sia viziata da omissione di pronuncia (tale è la sostanza della critica, al di là dei riferimenti di cui alla rubrica del mezzo), sotto tre punti di vista: (i) in relazione al motivo di gravame col quale era stata dedotta l’erronea qualificazione della domanda da parte del tribunale in termini impropri di manleva; (ii) in relazione al motivo di gravame col quale era stato dedotto che C. non aveva sborsato alcunché per il pagamento del debito erariale, così da non poter effettuare alcuna compensazione con il saldo di cessione; (iii) in relazione al motivo di gravame teso a contestare la sentenza di primo grado nel punto relativo all’inesistenza di un rifiuto delle cedenti di farsi carico delle sopravvenienze passive della società;
III. – per contro è da osservare che la corte d’appello ha reso la pronuncia su tutte le dianzi indicate questioni, finanche premettendo, nella parte narrativa della sentenza, ampi riferimenti al contenuto dei motivi di gravame;
essa ha semplicemente negato che l’esatta qualificazione fosse quella della domanda (o dell’eccezione) di compensazione, visto che l’acquirente aveva in verità azionato un’apposita clausola di garanzia del contratto di cessione, finalizzata a sollevarlo da eventuali debiti incidenti sul valore della quota acquistata;
in questa prospettiva la corte d’appello ha implicitamente – e correttamente – ritenuto irrilevante la questione di un rifiuto delle cedenti di farsi carico della sopravvenienza;
IV. – ora deve ricordarsi che il giudice, anche d’appello, non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni singola allegazione, prospettazione o argomentazione della parte, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione;
in questa prospettiva devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione infine adottata e con l’iter argomentativo seguito (cfr. tra le più recenti Cass. n. 12652-20);
per tale ragione il vizio di omessa pronuncia configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui la decisione adottata sia, come nella specie, per il tenore della motivazione resa sulle varie questioni, in sostanziale contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, così da averne comportato (molto più semplicemente) il rigetto (v. tra le più recenti Cass. n. 2334-20, Cass. n. 2153-20).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021