LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34049/2019 proposto da:
A.R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 4 presso lo studio dell’avv. MARIA ROSARIA FARINA, e rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO COSEANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di UDINE, depositata il 15/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. – Con ricorso affidato a due motivi, F.R.C., cittadino del Pakistan, ha impugnato l’ordinanza del Giudice di pace di Udine, resa pubblica il 15 ottobre 2019, che ne rigettava il ricorso in opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Udine in data 1 agosto 2019.
2. – Il Giudice di pace, a fondamento della decisione e per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che: a) il ricorrente risultava trovarsi sul territorio italiano privo di permesso di soggiorno; b) non vi era elementi nuovi rispetto a quelli valutati dalla Commissione territoriale di Gorizia che respingeva la domanda di protezione internazionale con provvedimento notificato il 2 agosto 2016, venendo poi “tale decisione… confermata dal tribunale di Trieste e dalla Corte d’appello di Trieste”; c) il decreto di espulsione era stato tradotto in una delle lingue veicolari non essendo disponibile, al momento della notifica, “un interprete di lingua urdu o pashto”; d) le allegazioni del ricorrente su “ragioni politico-militari” attengono “ad una situazione generale del suo paese d’origine non provando la sua personale e diretta esposizione al rischio di una danno grave e, quanto alla limitazione dei diritti fondamentali,… nulla specifica in merito all’eventuale appartenenza a minoranze oggetto di persecuzione, ma lamenta una generica situazione del suo paese”.
3. – L’intimata Prefettura di Udine non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. – Con il primo mezzo è dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, in quanto l’amministrazione non ha fornito prova della conoscenza della lingua veicolare (inglese) da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, “né il Giudice di pace ha accertato se esso C. conoscesse la lingua nella quale era stato tradotto detto provvedimento, valutando gli elementi probatori del processo al fine di verificare se il ricorrente comprendesse l’italiano o la lingua inglese”.
1.1. – Il motivo è fondato.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. E’ compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. n. 11887/2018; Cass. n. 24015/2020).
Nella specie, il Giudice di pace si è limitato ad attestare la traduzione del decreto di espulsione in una delle lingue veicolari “nel rispetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, non essendo disponibile al momento della notifica un interprete di lingua urdu o pashto”, senza tuttavia operare alcun accertamento in concreto sulla conoscenza da parte del destinatario dell’espulsione della lingua veicolare (inglese) nella quale il decreto espulsivo era stato tradotto.
2. – Con il secondo mezzo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 161 c.p.c., con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni dedotte dal ricorrente e violazione o falsa applicazione dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e g), e art. 14, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, non avendo il Giudice di pace, pur riconoscendo che le allegazioni di esso ricorrente attenevano alla “situazione generale” del Pakistan, tenuto conto del rapporto EASO e degli articoli giornalistici prodotti in giudizio da cui si evinceva che la situazione attuale dell’aerea di provenienza di esso C. (zona di frontiera del Kashmir) era di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno.
2.1. – L’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento del primo mezzo.
3. – Va, dunque, accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Udine, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso;
cassa l’ordinanza pugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Giudice di pace di Udine, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021