Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28933 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1221/2019 proposto da:

O.I. e B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREIALA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv.to SIMONE GRISENTI;

– ricorrenti –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’avv.to LETIZIA CAROLI, rappresentato e difeso dall’avv.to SABRINA RONIANELLI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1138/2018 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata in data 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO.

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 22/5/2018, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione proposta da O.I. e B.M. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da S.L. per il pagamento, da parte degli opponenti, dei compensi da questi ultimi ancora dovuti per l’attività svolta dallo Scervino su incarico degli stessi;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, sulla base di quanto risultante dagli atti del procedimento, le contestazioni avanzate in sede d’appello dal B. e dalla O. riguardassero unicamente l’adempimento, da parte dello S., dell’incarico concernente la realizzazione dell’impianto di smaltimento dei liquami, non avendo gli appellanti tempestivamente proposto alcuna domanda in relazione al posizionamento dell’impianto di fitodepurazione (indicato come fonte di errori e di danni a carico degli appellanti), né avendo comunque, gli stessi appellanti, recepito dette conclusioni nell’atto d’appello, avendone delimitato l’oggetto agli errori commessi dal geometra S. nella redazione del solo progetto relativo all’impianto di smaltimento dei liquami;

ciò posto, emergendo dagli atti di causa che l’incarico affidato dagli appellanti allo S. riguardasse unicamente la predisposizione di un progetto di ristrutturazione edilizia e di cambio di destinazione d’uso del fabbricato oggetto di causa, la contestazione (riferita alla realizzazione dell’impianto di smaltimento dei liquami) doveva ritenersi priva di fondamento (riferendosi a prestazioni estranee all’incarico dedotto in giudizio), con la conseguente conferma di quanto già accertato dal primo giudice in ordine al corretto adempimento, da parte dello S., dell’incarico ricevuto dagli appellanti;

avverso la sentenza d’appello, O.I. e B.M. propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi di impugnazione;

S.L. resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato sulla base di un motivo di impugnazione;

S.L. ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112,163 e 346 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la contestazione avanzata in sede d’appello dagli odierni ricorrenti non concernesse anche la verifica degli errori commessi dallo S. nella realizzazione dell’impianto di fitodepurazione, in conformità all’oggetto dell’incarico allo stesso affidato, nella specie comprensivo, tanto della realizzazione dell’impianto di smaltimento dei liquami, quanto di quello di fitodepurazione, come desumibile dal contenuto degli atti processuali letti alla luce della documentazione depositata, con la conseguente omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice a quo in relazione alla domanda relativa agli inadempimenti di controparte nella realizzazione dell’impianto di fitodepurazione;

il motivo è inammissibile;

dev’essere preliminarmente rilevato il profilo di inammissibilità della censura in esame nella parte in cui varrebbe ad adombrare il ricorso di un preteso errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice a quo, segnatamente là dove i ricorrenti sostengono come le “conclusioni del giudicante appaiono in contrasto con il reale contenuto degli atti del giudizio” (cfr. pag. 9 del ricorso);

sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale là dove l’omessa valutazione (o decisione) del giudice dipenda da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente o esistente un fatto o un documento, la cui esistenza o inesistenza risultino incontestabilmente accertate dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4 (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 27/07/2005, Rv. 583395 – 01, e successive conformi);

ciò posto, l’esito di inammissibilità della censura deve mantenersi fermo anche laddove l’odierna doglianza dovesse intendersi alla stregua della contestazione di una pretesa omessa pronuncia derivante da un’erronea interpretazione, da parte del giudice a quo, delle domande avanzate in sede d’appello dagli odierni ricorrenti;

al riguardo, rileva il Collegio come, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale (e, dunque, anche a quella avanzata in sede d’impugnazione), è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01);

peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 – 01);

in termini ancor più precisi, questa Corte ha affermato (Sez. 2, sentenza 30 settembre 2020, n. 20877) come occorra distinguere tra l’ipotesi in cui viene lamentato l’omesso esame da parte del giudice di merito di una domanda che si assume proposta e l’ipotesi in cui, al contrario, si censura l’interpretazione che il giudice di merito abbia dato alla domanda così come proposta. In quest’ultimo caso, invero, poiché l’interpretazione della domanda e l’individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto effettivo integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, la Corte di cassazione deve solo controllare che, sul punto, la decisione impugnata non sia viziata dall’omesso esame di un fatto decisivo o dalla violazione delle norme sull’interpretazione degli atti processuali così come stabilite dagli artt. 1362 ss c.c. (Cass. n. 16057 del 2016; Cass. n. 4205 del 2014). Nel primo caso, invece, si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. E’, in effetti, pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio, come l’omesso esame della domanda, riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo: in tale ipotesi, invero, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali ed, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. n. 8140 del 2004; Cass. n. 5442 del 2006). In questa attività interpretativa, peraltro, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva – deducibile anche per implicito dalle eventuali precisazioni fornite nel corso del giudizio – nonché delle finalità che la parte intende perseguire (Cass. n. 6226 del 2014; Cass. n. 21087 del 2015; Cass. n. 19002 del 2017), avendo, peraltro, riguardo, come impongono l’art. 1362 c.c., comma 2 e art. 1363 c.c., all’atto che la contiene in ogni sua parte e poi nel suo complesso nonché al comportamento della parte (Cass. n. 8140 del 2004; Cass. n. 10314 del 2003; Cass. n. 9652 del 2003)”;

nel caso di specie, gli odierni ricorrenti – fermo l’assorbente rilievo del difetto di puntuale e completa allegazione del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 (con specifico riferimento alla mancata allegazione e produzione degli atti processuali eventualmente idonei a dar conto dell’omissione denunciata) – hanno rilevato l’omesso esame delle proprie domande (ai sensi dell’art. 112 c.p.c.) alla luce di un’interpretazione delle proprie conclusioni in appello destinata a contrapporsi a quella fatta propria dalla corte territoriale;

ciò posto, il motivo di censura in esame, risolvendosi nella rivendicazione di una rilettura interpretativa nel merito degli atti di causa, deve ritenersi inammissibile, siccome fondato sui termini di una prospettiva critica di per sé non consentita in questa sede di legittimità;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto irrilevanti i mezzi di prova rivendicati dagli appellanti in relazione all’avvenuta assunzione, da parte dello S., della funzione di direttore degli scavi, con il conseguente errato posizionamento della fossa a fitodepurazione, con il conseguente omesso esame di fatti decisivi ai fini dell’odierna controversia, segnatamente consistenti nell’attestazione dell’inadempimento dello S. nella prestazione di direttore dei lavori concernenti la notula dedotta in giudizio;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, con la censura in esame, gli odierni ricorrenti trascurino totalmente di considerare le ragioni indicate dalla corte d’appello a sostegno della propria decisione, nella specie legate, da un lato, alla rilevata esclusione, in sede di appello, di ogni contestazione degli appellanti riguardante l’impianto di fitodepurazione e, dall’altro, alla rilevata esclusione dei lavori relativi all’impianto di smaltimento dei liquami, avendo la corte accertato come questi ultimi rientrassero nell’ambito del progetto di ristrutturazione che era stato curato dallo S. su incarico dei precedenti proprietari dell’immobile oggetto di causa, con la conseguente esclusione di tali lavori dal rapporto dello S. con gli odierni ricorrenti e, conseguentemente, dalle ragioni della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria;

ciò posto, l’odierna doglianza dei ricorrenti, nel riproporre la questione dell’inadempimento dello S. consistito nell’errato posizionamento della fossa a fitodepurazione, dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della stessa per l’omessa identificazione della ratio decidendi posta a fondamento del provvedimento impugnato;

con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di dettare alcuna motivazione a sostegno della ritenuta irrilevanza della prova avanzata dagli appellanti in relazione alle attività svolte dallo S. quale direttore dei lavori nella fase di escavazione e posizionamento delle fosse di fitodepurazione;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia implicitamente giudicato irrilevanti i mezzi di prova avanzati dagli appellanti in relazione alle attività concernenti l’impianto di fitodepurazione, avendo espressamente sottolineato come l’attività concernente detto impianto fosse stata esclusa dalle contestazioni dedotte in sede d’appello, con la conseguente rilevabilità, dal contesto complessivo della motivazione, delle ragioni dell’irrilevanza delle corrispondenti istanze istruttorie avanzate dagli appellanti;

l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso – anche in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori qui rivendicati – a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti;

con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c., comma 1, art. 184 c.p.c., e art. 183 c.p.c., comma 6, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile, in quanto tardive, le istanze istruttorie avanzate dagli originari opponenti nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c., e aventi a oggetto la prova che lo S. si sarebbe occupato della direzione dei lavori anche in relazione all’impianto di smaltimento dedicato alla fitodepurazione;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come la censura in esame debba ritenersi sostanzialmente carente di interesse, non avendo gli odierni ricorrenti considerato come la corte territoriale abbia in ogni caso ritenuto estraneo, all’oggetto del giudizio d’appello, la valutazione relativa al comportamento dello S. in relazione alla realizzazione dell’impianto di fitodepurazione (poiché non dedotto in fase di gravame); né abbiano considerato l’estraneità, all’oggetto dell’odierno giudizio, della valutazione del comportamento dello S. con riguardo alla realizzazione dell’impianto di smaltimento dei liquidi, in quanto a sua volta estraneo all’accordo contrattuale intercorso con gli odierni ricorrenti, con la conseguente totale irrilevanza dell’insistita richiesta di valutazione dell’ammissibilità delle istanze istruttorie avanzate su tali specifici punti della controversia;

con il quinto motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la prestazione richiesta allo S. fosse nella specie circoscritta alla sola predisposizione del progetto di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d’uso, in contrasto con l’esatta interpretazione della documentazione processuale depositata e, complessivamente, degli atti del giudizio, con il conseguente riscontro di un evidente travisamento della prova in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, nel non avvedersi dell’avvenuta assunzione, da parte dello S., dei compiti di direttore dei lavori in relazione allo scavo di parte dell’impianto di smaltimento dei liquami dopo l’acquisto dell’immobile oggetto di causa da parte degli odierni ricorrenti;

con il sesto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata – in via subordinata in relazione al precedente quarto motivo di ricorso – per omesso esame di fatti decisivi controversi, (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato di considerare l’attività svolta dal geometra S. quale direttore dei lavori per la realizzazione di parte dell’impianto di smaltimento liquami dedicata alla fitodepurazione;

il quinto e il sesto motivo – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

osserva il Collegio come, con i motivi in esame, i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghino un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

a tale ultimo riguardo, varrà considerare come il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);

pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

con il ricorso incidentale condizionato, lo S. invoca, in caso di accoglimento del ricorso principale, la considerazione delle proprie domande e istanze di merito e istruttorie già proposte in primo grado e riproposte in sede di gravame;

la rilevata complessiva infondatezza del ricorso principale impone di ritenere assorbita la rilevanza dell’esame del ricorso incidentale proposta dallo S. in via meramente condizionata;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi del ricorso principale, dev’essere pronunciato il rigetto di quest’ultimo (con assorbimento del ricorso incidentale), con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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