Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28936 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28297-2018 proposto da:

G.M., rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO LA SPINA e con il medesimo elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato MAURO AMICONI;

– ricorrente –

contro

L.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA LONGO e con la medesima elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato DELFO MARIA SAMBATARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 388/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2021 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

FATTI DI CAUSA

1. L.A., proprietario di un appartamento sito in ***** e concesso in locazione a G.M. perché vi esercitasse l’attività di parrucchiera, con atto di citazione del 26/10/2011 intimò alla conduttrice sfratto per morosità con domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ed emissione di ingiunzione di pagamento in ordine ai canoni di locazione già maturati e non pagati per un importo di Euro 22.700,00. Con distinto ricorso il L. ingiunse alla G. il pagamento della somma di Euro 3.948,94 oltre interessi corrispondente al presunto credito afferente il mancato pagamento delle utenze, poste contrattualmente a carico della conduttrice.

La conduttrice si oppose ad entrambi i provvedimenti.

2. Riuniti i due procedimenti il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1353 del 2016, pronunciò la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice, condannando quest’ultima al pagamento dei canoni rimasti insoluti, rigettò l’opposizione della G. al decreto ingiuntivo per il pagamento delle utenze, convalidò lo sfratto per morosità e confermò l’ordinanza di rilascio dell’immobile.

3. La Corte d’Appello di Catania, adita con gravame dalla G., con sentenza n. 388 del 26/2/2018, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante alle spese del grado.

4. La sentenza fu notificata dal legale del L. al procuratore costituito quale domiciliatario della G. a mezzo pec in data 2/3/2018 alle ore 17.40, come da relata di notifica e ricevuta di accettazione e consegna allegati alla sentenza prodotta da parte resistente, sicché la notifica della sentenza ha determinato la decorrenza del termine breve per impugnare. Ma il ricorso per cassazione della G., affidato a tre motivi, non è stato notificato nel termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata ma nel termine lungo di sei mesi, oltre il termine di sospensione feriale, come se la sentenza non fosse stata notificata.

L.A. ha resistito con controricorso eccependo, pertanto, preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività.

5. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale in base all’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione di parte resistente, sollevata nel controricorso, relativa alla inammissibilità del ricorso per tardività della sua notifica.

1.1. L’eccezione è fondata. Risulta infatti dall’esame del ricorso e del fascicolo di parte resistente che la sentenza d’appello, pubblicata in data 26/2/2018, e notificata dal legale del L. al procuratore costituito quale domiciliatario della G. a mezzo pec in data 2/3/2018 alle ore 17.40, come da relata di notifica e ricevuta di accettazione e consegna allegati alla sentenza prodotta da parte resistente, è stata impugnata dalla G. non, come avrebbe dovuto, nel termine di giorni 60 dalla notifica via pec della sentenza, ma nel termine lungo di sei mesi, in data 25/9/2018, e dunque tardivamente.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per la sua tardività.

2. L’accoglimento della predetta eccezione preclude l’esame dei motivi di ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, come da dispositivo, e la statuizione del versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.300 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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