Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28940 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17965/2018 proposto da:

Valenti & Co S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via A Bertoloni n. 27, presso lo studio dell’avvocato Destito Lorenzo che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Moretti Michele;

– ricorrente –

contro

Alfatherm Spa, elettivamente domiciliato in Roma al viale Parioli n. 47 presso lo studio dell’avvocato Corti Pio rappresentate e difese unitamente dagli avvocati Zonda Carlo e Zonda Chiara;

– controricorrente –

nonché contro Selene Design D.M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20/2018 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2021 dal Consigliere relatore VALLE Cristiano, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

La Alfatherm S.p.a. in data 06/05/2013 notificò atto di pignoramento presso terzi alla Valenti S.r.l., con riferimento ai crediti della Selene Design verso la Valenti S.r.l..

La Valenti S.r.l., in data 13/05/2013, effettuò il pagamento in favore della Selene Design di un assegno bancario, per oltre Euro cinquemilaseicento (Euro 5.622,48) non trasferibile, emesso sulla Banca dell’Adriatico e consegnato alla Selene Design il precedente 03/05/2013, con data certa apposta presso un ufficio postale.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Macerata, a seguito di dichiarazione negativa di credito della Valenti S.r.l., con ordinanza del 20/12/2013, assegnò il credito alla Alfatherm S.p.a..

La Valenti S.r.l. propose opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Il Tribunale di Macerata, istruita la causa documentalmente, ha rigettato l’opposizione con sentenza n. 20, del 09/01/2018.

La Valenti S.r.l. ricorre avverso la sentenza resa in unico grado, con atto affidato a quattro motivi di ricorso.

Resiste con controricorso la Alfatherm S.r.l..

M.M., quale titolare della ditta individuale Selene Design, è rimasta intimata, nonostante la notifica del ricorso presso il Comune di residenza.

Alfatherm S.p.a. e Valenti S.r.l. hanno depositato memorie.

Il P.G. non ha presentato conclusioni.

All’adunanza camerale del 4 maggio 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I quattro motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Macerata.

Il primo mezzo deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 1 e 2, comma 2, (legge assegno), per avere il Tribunale ritenuto che il luogo di pagamento dell’assegno coincidesse con quello di emissione (Recanati), anziché con quello (Ancona) risultante dal titolo stesso, come da espressa indicazione su di esso apposta.

Il secondo motivo afferma violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 2, commi 2 e 3, per avere il Tribunale applicato il criterio sussidiario per l’individuazione del luogo di pagamento, nonostante l’espressa indicazione del luogo di pagamento.

Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il giudice del merito ritenuto fatto notorio che la banca trattaria avesse una propria filale nel Comune di Recanati.

Il quarto, e ultimo motivo, censura la sentenza in unico grado per omesso esame di fatto decisivo, consistente nell’espressa indicazione del luogo accanto al trattario, quale elemento necessario ai fini della valutazione del termine di presentazione del titolo, ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, artt. 32 e 35.

Il ricorso appare inficiato da evidente aspecificità in quanto i motivi dell’originaria opposizione agli atti esecutivi non sono adeguatamente riportati, con la conseguenza che pressocché tutte le censure appaiono prospettate per la prima volta in questa sede di legittimità.

Il ricorso non rispetta, inoltre, in modo adeguato, il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U n. 11653 del 18/05/2006 Rv. 588770 – 01)).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. U n. 02602 del 20/02/2003 Rv. 560622 – 01).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

I quattro motivi di ricorso sono, inoltre, compendiati in due facciate, con evidente difetto di analiticità.

In particolare, con riferimento alla censura di cui al primo motivo del ricorso, ripresa anche nel successivo quarto mezzo, relativa all’indicazione della città di Ancona quale luogo di pagamento dell’assegno, mentre, invece, il Tribunale ha ritenuto, facendo applicazione del notorio, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., che luogo di pagamento fosse quello di emissione dell’assegno, e quindi la stessa città di Recanati, in quanto fatto notorio che ivi la Banca dell’Adriatico avesse una propria filiale (si veda la sentenza, alla fine del periodo che inizia alla pag. 2 e termina all’inizio della pag. 3), non è indicato in alcun modo dove e quando la questione fosse stata prospettata.

Il secondo mezzo, che è quello che prospetta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 2, commi 2 e 3, poiché nell’assegno in atti figura l’indicazione della sede di Ancona della Banca dell’Adriatico, che, quindi, dovrebbe ritenersi luogo di pagamento, con la conseguenza che l’assegno dovrebbe ritenersi fuori piazza e, quindi, il pagamento non poteva essere revocato dalla Valenti prima di quindici giorni dall’emissione e scadente il 18 maggio 2013, è aspecifico ed omette del tutto di considerare il disposto del R.D. n. 1736 del 1933, art. 32 comma 1, che espressamente prevede che l’assegno deve esse presentato per il pagamento entro otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso.

Sull’applicazione dell’art. 115 c.p.c. si appunta, non adeguatamente, il motivo n. 3 che si limita a contrapporre l’opinione della parte ricorrente quella del giudice in punto di notorio giudiziale, in considerazione dell’accertamento di fatto demandato al giudice del merito (e le sentenze richiamate sul punto in ricorso non sorreggono il motivo di ricorso) e della sostanziale aspecificità, anche di questo mezzo e, in ogni caso, non risulta adeguatamente contestato il fatto in sé, ossia che la Banca dell’Adriatico avesse in Recanati, una filiale. Inoltre deve rilevarsi che il motivo censura impropriamente l’applicazione del fatto notorio compiuta dal Tribunale (Cass. n. 13715 del 22/05/2019 Rv. 654219 – 01): “Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, laddove, del resto, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l’inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione”.

Il quarto motivo, relativo ad omesso esame, pure è inammissibile, in quanto non è indicato in qual modo la questione fosse stata prospettata al giudice dell’opposizione agli atti e si concreta, pertanto, in una richiesta di accertamento di fatti, preclusa in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali, nei confronti della ricorrente, per il versamento dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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