Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28941 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 20166 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO DEL COMUNE DI TARANTO (C.F.: *****), in persona del Presidente P.M.

e dei componenti C.G. e G.F.

rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocato Flora Saltalamacchia (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

S.S. (C.F.: *****) COMUNE DI TARANTO (C.F.:

*****), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: non indicato), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce –

Sezione distaccata di Taranto n. 1/2018, depositata in data 4 gennaio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2021 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

FATTI DI CAUSA

S.S., sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione presso terzi, nei confronti del Comune di Taranto, ente in dissesto finanziario dal 2006.

Il comune ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto, in contraddittorio con la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Dissesto del Comune di Taranto, ed il Ministero dell’Interno.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia il gravame Comune di Taranto che quello della relativa Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto, la quale aveva anche chiesto la restituzione degli importi pignorati e frattanto assegnati dal giudice dell’esecuzione.

Ricorre la Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto del Comune di Taranto, sulla base di quattro motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

In primo luogo, non viene precisato, né nel ricorso né nella sentenza, chi fosse il soggetto terzo pignorato (debitor debitoris) nel procedimento esecutivo per espropriazione di crediti che ha dato luogo alla presente controversia, soggetto che, per quanto consta, sembrerebbe non avere neanche partecipato al giudizio di merito. Questa Corte, di recente, ha affermato il principio di diritto per cui “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c., il terzo pignorato è sempre litiscon-sorte necessario”, superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressamente, in motivazione, che “e’ avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza” (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, che al momento non risulta ancora massimata).

Nella specie, peraltro, l’omessa identificazione del terzo pignorato non consente neanche di rilevare l’eventuale nullità del processo nei gradi di merito per la sua mancata partecipazione al giudizio, risolvendosi in una insanabile lacuna del ricorso nell’esposizione dei fatti sostanziali e processuali alla base della controversia.

L’omissione risulta particolarmente rilevante anche perché non viene in realtà neanche chiarita in modo adeguato la posizione processuale, eventualmente nel processo esecutivo e comunque nel presente giudizio, della Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto del Comune di Taranto e del Ministero dell’Interno.

Non emerge Con sufficiente chiarezza, d’altronde, se siano stati eventualmente pignorati, presso l’istituto tesoriere dell’ente locale (comunque non individuato), fondi della gestione ordinaria del comune debitore non rientranti nella massa attiva del dissesto (cioè fondi del comune non interessati dalla gestione liquidatoria – come forse potrebbe presumersi, avendo l’esecuzione avuto luogo direttamente contro il comune – ma rispetto ai quali peraltro avrebbe dovuto eventualmente essere specificato l’interesse dell’O.S.L. a partecipare al giudizio e a proporre il ricorso per cassazione), ovvero siano stati pignorati fondi rientranti nella massa attiva del dissesto, di competenza della Commissione Straordinaria (e tanto meno viene chiarito presso quale soggetto terzo debitore eventualmente ciò sarebbe avvenuto), come potrebbe far pensare la partecipazione di quest’ultima al giudizio.

Il ricorso deve in definitiva ritenersi inammissibile, in quanto esso non assistito da una sufficiente esposizione della complessiva vicenda processuale, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ed inidoneo a garantire alla Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del correlativo fatto processuale.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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