LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11304-2020 proposto da:
O.B.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli Avvocati VIGATO EVA e RAVAZZOLO MARCO, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4609/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
O.B.S., cittadino della Nigeria, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale, innanzi al Tribunale di Venezia che respinse l’impugnazione.
Con ordinanza emessa il 24.10.2020 la Corte d’appello respinse il ricorso, osservando che: il racconto del ricorrente non era credibile in quanto pieno di contraddizioni e aggiustamenti, tenuto conto di quanto dichiarato innanzi alla Commissione e poi al Tribunale, ed in sostanza non verosimile; pertanto, non ricorrevano i presupposti della protezione internazionale e di quella sussidiana, anche riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto dal rapporto EASO del 2018 esaminato non si desumeva che nella regione di provenienza del ricorrente sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non era altresì riconoscibile la protezione umanitaria per la suddetta inattendibilità, nonché per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità. O.B.S. ricorre in cassazione con tre motivi.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione omessa o apparente, per non aver la Corte territoriale compiuto un’adeguata istruttoria sulla credibilità del ricorrente e sulle condizioni del paese di provenienza dell’istante.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 16 dir. n. 20137327/UE, per aver la Corte d’appello omesso di valutare la situazione socio-politica della Nigeria ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente, nonché omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte territoriale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, valutato la vulnerabilità del ricorrente e la documentazione comprovante la sua integrazione in Italia.
Il ricorso va accolto.
Il primo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame del merito relativamente alla valutazione di credibilità del ricorrente ed alla situazione socio-economica della regione di provenienza dell’istante; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è chiara e non apparente.
Il secondo motivo è del pari inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti circa i presupposti della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che la Corte territoriale ha escluso sulla base dell’esame di fonti aggiornate. Il terzo motivo e’, invece, fondato. Al riguardo, va osservato che la Corte d’appello ha escluso i presupposti della protezione umanitaria omettendo del tutto di esaminare i documenti prodotti dal ricorrente in ordine all’avvenuta integrazione in Italia (relativamente alla frequenza di corsi di apprendimento della lingua e agli studi universitari) e di valutare la permanenza in Libia e le condizioni inumane ivi vissute. Pertanto, in accoglimento del terzo motivo, il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiarati inammissibili i primi due motivi, e cassa il decreto impugnato. Rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021