LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE X
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Cotilde – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19836/2020 proposto da:
S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato DI TULLIO MARTA, che lo rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– intimato –
avverso la sentenza n. 55/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
S.B., cittadino del Gambia, ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Firenze che aveva confermato il provvedimento della Commissione territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale o, in subordine, di protezione sussidiaria o umanitaria.
Con sentenza del 13.1.2020 la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’impugnazione, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato in quanto, pur essendo credibile che il ricorrente fosse entrato in conflitto con gli zii per questioni economiche e che quest’ultimi lo avessero denunciato alla polizia durante il regime del Presidente Jammeh, era però inverosimile ritenere che in caso di rimpatrio, lo stesso ricorrente sarebbe incorso in una situazione di pericolo in conseguenza della suddetta denuncia, considerando che dal 2017 si era insediato il nuovo Presidente del Gambia Barrow, sicché il paventato pericolo di essere arrestato dalla polizia per la falsa accusa di essere oppositore del regime del deposto Presidente non era più attuale; a tal fine non erano credibili le dichiarazioni del ricorrente rese al Tribunale, secondo le quali solo cinque mesi prima la sorella al telefono gli avrebbe detto che la polizia lo starebbe ancora cercando; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, dato che lo stesso ricorrente aveva ammesso l’insussistenza nel suo paese di una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato; non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria, in quanto il ricorrente non aveva neppure confutato la motivazione del Tribunale in ordine alla mancata integrazione del ricorrente e all’inadeguatezza dei documenti prodotti per provare le attività lavorative.
S.B. ricorre in cassazione con quattro motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 16 direttiva n. 2013/32 UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo la Corte d’appello ritenuto non credibile il ricorrente, senza esercitare i poteri di cooperazione istruttoria per acquisire informazioni sulla situazione socio-politica del Gambia.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7 e art. 14, lett. b), in ordine all’omessa acquisizione da parte della Corte territoriale delle informazioni sul paese di provenienza del ricorrente.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per aver la Corte d’appello omesso l’esame della domanda di protezione umanitaria, poiché non aveva ravvisato la sussistenza dei presupposti delle protezioni internazionale e sussidiaria, senza invece esaminare i presupposti specifici della domanda di protezione umanitaria. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo il giudice di secondo grado escluso la protezione sussidiaria, non ritenendo la sussistenza di violenza indiscriminata nel Gambia, senza indicare le fonti informative utilizzate.
I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché connessi, sono inammissibii perché generici e non pertinenti alla ratio decidendi, atteso che la Corte d’appello ha ritenuto credibile il ricorrente, ma ha escluso la sussistenza dei presupposti delle protezioni internazionale e sussidiaria, con motivazione esaustiva, peraltro limitando la valutazione d’inattendibilità del ricorrente solo ad alcune dichiarazioni su un episodio specifico afferente all’attualità del pericolo di persecuzioni politiche a seguito delle vicende riguardanti la situazione politica anteriore alla nomina del nuovo Presidente del Gambia.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto diretto a ribaltare l’interpretazione della Corte territoriale sull’insussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, che aveva peraltro rilevato che l’appellante non aveva specificamente contestato i motivi di esclusione di tale protezione; inoltre, la critica in realtà non coglie la ratio decidendi poiché la Corte territoriale ha esaminato la domanda, motivandone chiaramente il rigetto, il quarto motivo è parimenti inammissibile; il ricorrente censura la pronuncia che ha negato il riconoscimento della fattispecie di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), per la mancata indicazione delle fonti. Al riguardo, va anzitutto osservato che la Corte d’appello ha deciso sulla base delle dichiarazioni del ricorrente circa la mancanza di rischio nel Gambia di un conflitto armato; inoltre, il ricorrente non ha allegato le fonti il cui esame sarebbe stato omesso e che sarebbero risultate decisive ai fini dell’accoglimento della domanda in questione (Cass., n. 22769/2020), limitandosi dunque ad una generica doglianza che, come detto, confligge con le dichiarazioni da lui rese.
Considerato che il Ministero non ha depositato il controricorso, nulla va provveduto sulle spese del giudizio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021