Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28964 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20515/2020 R.G. proposto da:

O.I., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Ameriga Petrucci, giusta procura del 7 luglio 2020;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 1589/2020 del Tribunale di Potenza, depositato in data 5 giugno 2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 settembre 2021 dal Consigliere FRAULINI Paolo.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. O.I., di nazionalità nigeriana, propone ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Potenza ha respinto il ricorso avverso il provvedimento emesso in data 28 agosto 2018 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia con il quale gli è stato negato il riconoscimento della protezione internazionale e ogni altra forma complementare di protezione.

2. Ha rilevato il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, che il richiedente ha riferito in sede di audizione circostanze inidonee al riconoscimento della protezione (dissapori familiari), con conseguente assenza di alcun rischio in caso di rimpatrio, in assenza di alcun profilo di vulnerabilità apprezzabile ai fini della concessione della protezione umanitaria.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “1. Violazione dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 4, in relazione all’art. 106 Cost., comma 2, avendo utilizzato il G.O.P. per un procedimento di competenza collegiale”;

b. Secondo motivo: “2. Diniego della protezione sussidiaria Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”, deducendo motivazione apparente e comunque errata in tema di credibilità intrinseca del richiedente nonché l’erronea valutazione del rischio nel paese d’origine;

c. Terzo motivo: “3. Diniego della protezione umanitaria Violazione dell’art. 360 c.p.c., n.ri 3, 4 e 5 “, deducendo l’erronea valutazione della vulnerabilità del richiedente;

2. Il ricorso è complessivamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., atteso che le singole censure si pongono in contrasto con il costante orientamento di questa Corte regolatrice sulle questioni dedotte, come di seguito illustrato.

3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto in contrasto con l’orientamento di questa Corte, da ultimo confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5425 del 26/02/2021.

4. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili laddove deducono la nullità della sentenza per aver motivato con affermazioni perplesse e obiettivamente incomprensibili, atteso che la piana lettura del provvedimento impugnato testimonia dell’esatto contrario, avendo il Tribunale esposto le proprie ragioni con argomenti del tutto intellegibili e riconoscibili in motivazione; tanto consente di ritenere che non sussista alcuna delle ipotesi che rendono la sentenza nulla per apparenza della motivazione, secondo l’insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016.

5. Per il resto, il secondo motivo è inammissibile, poiché non censura specificamente le puntuali considerazioni espresse da tribunale, sulla base di accreditate ed aggiornate fonti internazionali, bensì oppone la sua contraria valutazione, peraltro facendo riferimento a informazioni che non appaiono in contrasto con le conclusioni espresse dal giudice di merito in ordine alla insussistenza, nella Regione di provenienza del ricorrente (Edo State), di una situazione di violenza indiscriminata.

6. Il terzo motivo e’, per il resto, inammissibile, giacché da un lato è diretta ad una inammissibile revisione delle valutazioni espresse dal tribunale in ordine alla situazione generale della Nigeria, dall’altro si limita a fare astratto riferimento a regole di giudizio senza indicare puntualmente le circostanze allegate nel giudizio di merito che non siano state esaminate dal tribunale.

7. Le illustrate ragioni di inammissibilità del ricorso assorbono, quale “ragione più liquida”, quella connessa alla validità della procura alle liti, secondo l’insegnamento di Cass. S.U., Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, senza necessità, ai fini della decisione, di attendere la decisione della Corte Costituzionale Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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