Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28978 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15854/2019 R.G. proposto da:

H.M., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Patruno, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28 ottobre 2019;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone;

– intimato –

e Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione;

– intimata –

avverso il decreto n. 948/2019 del Tribunale di Catanzaro, depositato in data 17 aprile 2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 settembre 2021 dal Consigliere FRAULINI Paolo.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. H.M., di nazionalità pakistana, propone ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto con cui il Tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso avverso il provvedimento emesso in data 21 marzo 2018 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone con il quale gli è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e ogni altra forma complementare di protezione.

2. Ha rilevato il Tribunale, per quanto in questa sede rileva, la carenza di credibilità intrinseca del racconto del richiedente, siccome lacunoso e stereotipato, con conseguente superfluità della valutazione estrinseca, e l’assenza di radicamento nel territorio italiano.

3. Il Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone, ha depositato un atto di costituzione nel quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione, laddove la Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione è rimasta intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “1. Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 8, comma 3”, deducendo l’omissione dell’analisi della situazione persecutoria nel paese d’origine.

b. Secondo motivo: “2. Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, deducendo l’omissione della valutazione sul grado di integrazione del richiedente.

2. Il ricorso è complessivamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., atteso che le singole censure si pongono in contrasto con il costante orientamento di questa Corte regolatrice sulle questioni dedotte, come di seguito illustrato.

3. Il primo motivo è inammissibile, poiché la censura lamenta il mancato accertamento, tramite i documenti che assume prodotti ed eventuali fonti di informazione, della c.d. credibilità estrinseca. Rileva la Corte, in senso contrario, che il tribunale ha rettamente motivato la genericità e l’incongruenza, nonché la contraddittorietà, delle dichiarazioni del richiedente, concludendo per il difetto della c.d. credibilità intrinseca. In tal caso, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non è necessario il controllo della credibilità estrinseca, che assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati e riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020; id. Sez. 1, Ordinanza n. 24575 del 04/11/2020; id. Sez. 1, Ordinanza n. 6738 del 10/03/2021).

4. Il secondo motivo è inammissibile, poiché la censura lamenta che il tribunale, esaminando solo l’integrazione sociale e lavorativa in Italia, abbia omesso di considerare la vulnerabilità soggettiva e oggettiva, quindi di considerare le condizioni di povertà del ricorrente e la situazione oggettiva (violazione diritti umani e instabilità politica) del Pakistan. Rileva la Corte che, premesso che anche per la domanda di protezione umanitaria sussiste l’onere di allegazione, né dal ricorso, né dal decreto risulta che il ricorrente abbia allegato nel giudizio di merito una sua situazione di estrema povertà o di precarietà sotto il profilo della salute, ed è principio pacifico che le ragioni di vulnerabilità debbano essere collegate con la situazione individuale del richiedente, non essendo sufficiente fare riferimento alla situazione generale del Paese di provenienza.

5. Le illustrate ragioni di inammissibilità del ricorso assorbono, quale “ragione più liquida”, quella connessa alla validità della procura alle liti, secondo l’insegnamento di Cass. S.U., Sentenza n. 15177 del 01/06/2021, senza necessità, ai fini della decisione, di attendere la decisione della Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l’irrituale costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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