Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2898 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Repsul ricorso 3447-2019 proposto da:

N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato ANDREA TOMASSINI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO TOMASSINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4480/18/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che il contribuente N.E. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, di rigetto dell’appello da lui proposto avverso una sentenza della CTP di Latina, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF 2009, a lui notificato quale socio al 40% della s.r.l. “CATAMBRA”, ritenuta società di capitali a ristretta base partecipativa, nei cui confronti era stato recuperato a tassazione un maggior reddito imponibile di Euro 177.916,00 con accertamento ormai divenuto definitivo.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione L. n. 212 del 2000, art. 7 e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata la sentenza impugnata nulla sia per difetto di motivazione, sia per mancata allegazione all’accertamento svolto nei suoi confronti del pvc redatto dalla gdf nei confronti della s.r.l. “CATAMBRA”, di cui era socio; peraltro il pvc anzidetto era stato redatto il 23 luglio 2015, mentre egli aveva ceduto le sue quote di partecipazione alla s.r.l. “CATAMBRA” fin dall’8 febbraio 2015; ed in detto pvc nessuna contestazione era stata elevata nei suoi confronti;

che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente e materialmente assente, con conseguente violazione e falsa applicazione artt. 3 e 24 Costituzione; artt. 2697,2727 e 2729 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in quanto la sentenza impugnata non aveva considerato le prove da lui fornite per dimostrare di non avere mai percepito dalla società, di cui era socio, somme confluite nella propria sfera patrimoniale, avendo depositato estratti conto bancari ed una dichiarazione notarile attestante l’assenza di incrementi patrimoniali ed essendo egli rimasto sempre estraneo alla gestione societaria; la presunzione di distribuzione di utili extra bilancio di una società a ristretta base sociale fra i soci era legittima in quanto derivante dalla regola di comune esperienza, secondo la quale dalla ristrettezza della base sociale era da presumere un elevato grado di partecipazione del socio alla gestione della società e di reciproco controllo fra i soci medesimi; tuttavia tale presunzione poteva essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria; ed al riguardo esso contribuente aveva dimostrato di non aver mai partecipato alla vita sociale e gestionale della società; invero non era stato mai menzionato dalla gdf nel pvc;

che, con il terzo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle sue argomentazioni difensive, con le quali aveva eccepito la violazione del divieto di doppia imposizione previsto nel nostro ordinamento, qualora gli utili extracontabili accertati in capo alla società venissero trasferiti, come nel caso in esame, ai soci pro quota;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che i primi due motivi di ricorso del contribuente, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono infondati;

che, invero, la sentenza impugnata non può ritenersi nulla, per non avere il ricorrente potuto prendere visione del pvc redatto dalla gdf in occasione della verifica svolta nei confronti della s.r.l. CATAMBRA”, società a ristretta base partecipativa, di cui il ricorrente era socio al 40%, essendo stato allegato all’avviso di accertamento a lui notificato quello emesso nei confronti della società, nel quale erano stati adeguatamente esposti i rilievi formulati nel pvc anzidetto, il quale pertanto era da ritenere da lui sufficientemente conosciuto; d’altra parte, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1130 del 2017), l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, pur dopo l’introduzione della L. n. 212 del 2000, art. 7, può ben essere adempiuto “per relationem”, e cioè tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti (nella specie di un pvc della gdf), essendo sufficiente che la motivazione dell’avviso di accertamento riproduca i passaggi essenziali e significativi di tali atti e documenti, onde consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa; il che nella specie è avvenuto; inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20851 del 2005; Cass. n. 1947 del 2019), nel caso di società a ristretta base partecipativa, qual è, nella specie, la s.r.l. “CATAMBRA”, della quale il ricorrente era socio al 40%, è da ritenere pienamente ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci pro quota degli utili non contabilizzati dalla società; e detta presunzione non viola la regola del divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma è costituito dalla ristrettezza della base sociale, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità degli affari societari da parte dei soci, nonchè dal reciproco controllo che i soci normalmente esercitano fra di loro, ferma restando la facoltà del contribuente di fornire la prova che i maggiori ricavi societari non abbiano formato oggetto di distribuzione in loro favore, ma siano stati accantonati dalla società, ovvero dalla medesima reinvestiti; pertanto la prova liberatoria che il socio può fornire non può consistere nella produzione di propri estratti conto bancari ovvero nell’attestazione notarile di mancati incrementi del proprio patrimonio, potendosi legittimamente presumere che il socio abbia acquisito gli introiti societari in nero e quindi con modalità non tracciabili contabilmente; al contrario il contribuente avrebbe dovuto provare, come sopra detto, che i maggiori ricavi societari fossero stati accantonati dalla società, ovvero fossero stati dalla medesima reinvestiti; il che il contribuente non ha fatto; e la circostanza, pur allegata dal contribuente, di avere perso il controllo della gestione della società non è idonea a far superare la presunzione, sulla quale si fonda l’accertamento emesso nei suoi confronti; invero, il ricorrente, socio al 40% della s.r.l. “CATAMBRA”, società a ristretta base partecipativa, nei cui confronti l’accertamento è ormai divenuto definitivo, non può ritenersi estraneo all’accertamento svolto nei confronti della società anzidetta, per non avervi egli preso parte; secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14278 del 2018), l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’odierno ricorrente, quale socio della s.r.l. “CATAMBRA”, per redditi provenienti da utili non dichiarati dalla società anzidetta, non può ritenersi separato ed autonomo rispetto all’accertamento svolto nei confronti della società ed è da ritenere legittimamente emesso ed adeguatamente motivato, pur avendo esso fatto un mero rinvio per “relationem” ai redditi della società, in quanto i soci, ai sensi dell’art. 2261 c.c., hanno il potere di consultare la documentazione della società; di prendere visione degli atti accertativi emessi nei confronti di quest’ultima e degli eventuali documenti giustificativi in possesso della medesima; di prendere parte attiva agli accertamenti esperiti nei confronti della società, al fine di contrastarli, si che essi, una volta divenuti destinatari di accertamenti emessi nei loro confronti per redditi partecipativi ipotizzati nei loro confronti quali soci della società anzidetta, non possono dolersi della circostanza che l’accertamento emesso nei confronti della società sia divenuto definitivo e non possono riproporre doglianze riferibili all’accertamento emesso nei confronti di quest’ultima ed ormai divenuto incontestabile; in definitiva il contribuente non può dolersi nella presente sede contenziosa di non avere adeguatamente svolto in precedenza il suo ruolo di socio e di non avere tempestivamente azionato i poteri di controllo e di ingerenza che gli competevano;

che è altresì infondato il terzo motivo di ricorso; va al riguardo rilevato che la sentenza impugnata ha espressamente trattato la censura, ritenendola infondata; ed invero non è ravvisabile, nella specie, una doppia imposizione, espressamente vietata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, atteso che è ravvisabile unicamente una duplicità meramente economica del prelievo sullo stesso reddito, stante la diversità dell’IRES, che colpisce l’utile della società, rispetto all’IRPEF, che colpisce i proventi personali dei soci, diversità collegabile non solo alla diversità dei soggetti passivi, ma anche ai requisiti che la legge pone a fondamento delle due imposte; il che emerge con maggiore evidenza nel caso in esame, nel quale si verte in materia di utili extrabilancio corrisposti ai soci di una società di capitali, le cui imposte non sono state pagate dalla società medesima (cfr. Cass. n. 19687 del 2011);

che, pertanto, il ricorso proposto dal contribuente va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto dal contribuente e lo condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 15.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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