LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antnio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31841-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2764/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata l’08/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
L’agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n. 2767/2019, che in controversia su impugnazione da parte di M.G. di avviso di accertamento per l’anno 2009 emesso nei confronti della società 2 Emme Pelletteria di M.M. & C. s.a.s, per il mancato adeguamento della società allo specifico studio di settore UM34U, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo nullo l’avviso impugnato (in relazione all’indicata annualità) in ragione della sua sottoscrizione da parte di funzionario privo di valida delega, in quanto non soddisfacente del requisito di sottoscrizione, previsto – dalla legge – a pena di nullità, in quanto il soggetto istituzionalmente competente a sottoscrivere gli atti impositivi è solo il capo dell’ufficio emittente. La CTR ha pertanto ritenuto, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, che la sottoscrizione del funzionario delegato (Dott. Luigi Pastorini per delega del direttore provinciale), non fosse idonea a comprovare il potere di firma.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con ricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in combinato disposto con la L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies, per aver la CTR ritenuto invalida la delega firma dell’avviso di accertamento.
2. Il motivo è fondato.
2.1 Questo Collegio intende dara continuità all’orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019, Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020 n. 18675) secondo cu, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. N. 13512/2011), e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiego delegato, la qual parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.
2.2 La delega, nella sostanza, si traduce quindi in una relazione, di natura organizzativa, non tra la persona fisica del delegante ed il delegato, ma tra organi (o tra l’organo delegante e il funzionario delegato), che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto dall’Ufficio (Statuto Ag. Entrate, art. 11, comma 1, lett. C) e d) – approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; art. 14, comma 2, Reg. amm. n. 4 del 2000), nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra appartenenti al medesimo ufficio.
2.3 E’ stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega firma, che il D.P.R. n. 60 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega delle funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che il D.Lgs. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. 8814/2019).
3. la CTR non si è adeguata ai superiori principi per cui la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021