LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antnio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32266-2019 proposto da:
U.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LIMONGELLI;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA SELICATO;
– controricorrente –
contro
SOGET SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2204/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 15/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
U.L. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che su impugnazione dell’ingiunzione di pagamento per omesso versamento del contributo per il beneficio idraulico, emessa da SOGET per conto de Consorzio Bonifica Terre d’Apulia, rigettato l’appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado. La CTR, ha escluso la dedotta inesistenza dei benefici diretti per le opere di difesa idraulica, preso atto che l’operato del Consorzio è aderente alla previsioni legislative di riferimento e la pretesa contributiva legittima, in quanto fondata sul piano di classifica regolarmente approvato in base alla L.R. n. 12 del 2011 “in presenza di un piano di riparto che tiene conto delle spese di manutenzione, esercizio e gestione delle opere di bonifica”.
Il Consorzio di bonifica terre d’Apulia, con SOGET società di gestione entrate e tributi, si costituisce con controricorso eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce “mancata applicazione del diritto” nella parte della sentenza pag. 3 capoverso 6 (ove la CTR ha ritenuto sussistere il beneficio di difesa idraulica anche fra fondi distanti dalle opere di bonifica).
2. Il motivo è inammissibile.
2.1. Va ribadito che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pena la sua inammissibilità (Cass. n. 10862 del 07/05/2018). Nella fattispecie la ricorrente si è limitata a denunciare genericamente una mancata applicazione del diritto, con enunciazione del motivo pertanto, non aderente agli indicati principi.
2.2. A ciò si aggiunga che il motivo non coglie appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto che, a fronte della inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza indicato nel piano di classifica, che non risulta contestato, non può escludersi il beneficio di difesa idraulica solo perché le opere di bonifica sono distanti dai fondi rustici dell’appellante.
In altri termini la ricorrente, che non aveva contestato nei gradi di merito il piano di classifica con riferimento ai vantaggi a favore dei terreni di sua proprietà né aveva dimostrato in quella sede l’inesistenza del beneficio descritto dal piano di classifica, intende richiedere una valutazione in fatto, inammissibile nel giudizio di legittimità.
3. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 510,00 a favore di Consorzio di bonifica terre d’Apulia, in Euro 510,00 a favore di SOGET società di gestione entrate e tributi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021