LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 462-2020 proposto da:
R.T., R.A., R.M., R.S., in qualità di eredi legittimi di R.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO, che li rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
CONSORZIO COLLE ROMITO, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2878/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
R.M. e altri, nella qualità di eredi di R.D., ricorrono contro il Consorzio di Colle Romito e Agenzia delle entrate riscossione per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che, su impugnazione di cartella di pagamento per contributi consortili a favore del Consorzio stradale di Colle Romito anno 2014, ha rigettato l’appello del contribuente (dante causa degli odierni ricorrenti).
La CTR, premessa la normativa in materia e la indubbia natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi stradali obbligatori (analogamente ai Consorzi di bonifica), ha ritenuto che la contribuzione è dovuta dalla incontestata inclusione dell’immobile del contribuente nel perimetro di intervento consortile e della conseguente qualità di consorziato del proprietario.
Ha pertanto rigettato l’appello del contribuente sia in relazione alla presenza del Piano di riparto con approvazione di bilanci, che costituiscono titolo della cartella (non oggetto di specifica impugnazione); sia per la mancata prova contraria del contribuente, essendo sufficiente l’inclusione dell’immobile nel perimetro del consorzio per esonerare l’ente impositore dalla prova dell’esistenza del beneficio, salvo appunto la prova contraria, nella fattispecie insussistente.
Viene allegata la Convenzione fra Comune e Consorzio e una sentenza della Corte d’Appello di Roma che statuisce la giurisdizione del giudice ordinario Il Consorzio di Colle Romito e Agenzia delle entrate riscossione sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
che:
Va preliminarmente ribadita la giurisdizione del giudice tributario nella fattispecie. Con pronuncia del 06/07/2017, n. 16693 le sezioni Unite hanno confermato la natura tributaria delle controversie relative ai contributi dovuti ai consorzi obbligatori per la gestione delle strade vicinali, con la conseguente giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, statuendo che: In tema di giurisdizione, le controversie relative ai contributi dovuti dagli utenti ai consorzi stradali obbligatori costituiti per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade vicinali, ai sensi del D.Lgs. n. 1446 del 1918, “ratione temporis” vigente, attesa l’indubbia natura tributaria di tali oneri, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nel testo modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 12.
1. Col primo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, per mancanza di motivazione e difetto di prova, non avendo la CTR tenuto conto della censura dei contribuenti sulla arbitraria assunzione da parte del Comune di prerogative che la legge riconosce esclusivamente in capo al Comune e per non avere esaminato la doglianza relativa alla carenza di motivazione della cartella, che non conteneva gli elementi necessari alla corretta identificazione dell’asserito debito.
2. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, per mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato in ordine alle mancate indicazioni adottate dal Consorzio nel coltivare la propria pretesa nei confronti dei consorziati.
3. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono inammissibili, sia per carenza di autosufficienza, sia perché tendenti ad una rivalutazione in fatto della pretesa, inammissibile in questa sede.
4. In particolare è inammissibile il primo motivo contenendo la sentenza (pag. 4) una espressa e ampia motivazione sulla asserita carenza di motivazione della cartella; ed è altresì inammissibile nella parte in cui contesta le specifiche competenze quanto alla determinazione delle quote consortili, il cui esame spetterebbe al Comune e non al Consorzio, per carenza di autosufficienza, non essendo dimostrato la sua proposizione nei gradi di merito.
5. Quanto alla dedotta non corrispondenza fra chiesto e pronunciato il motivo è inammissibile contenendo la sentenza una ampia motivazione sull’onere della prova spettante alle parti, anche con riferimento alla motivazione dell’atto impositivo.
Si tratta peraltro i di questione affatto incidente sulla correttezza della decisione impugnata, che riposa sul fatto che il contribuente, in quanto proprietario dell’immobile del quale si discute ed utente delle strade, è tenuto alla relativa contribuzione, perché è dalla incontestata inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile e, con essa, dall’acquisto della qualità di consorziato, che consegue la posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l’ente consortile (Cass. n. 4560/2017; Cass. n. 4671/2012; n. 9099/2012; Sez. U. n. 26009/2008).
Conclusivamente dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione degli intimati.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021