Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28991 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5830-2021 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DONATI, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO M., GIUSEPPE NIGRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3007/5/2020 della COMMISSINE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata l’08/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

Come si evince dal controricorso di M.A., L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione- in data 18.12.2020- avverso la sentenza della CTR Sicilia- depositata in data 8.06.2020- ma ne ha omesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria, come da certificazione negativa di quest’ultima.

M.A. deposita successiva memoria.

CONSIDERATO

che:

Il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. n. 26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U. n. 4859-81 e Cass. Sez. U. n. 6420-81; v. Anche Cass. 20327/2019).

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore intestatario.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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