LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5830-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DONATI, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO M., GIUSEPPE NIGRO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3007/5/2020 della COMMISSINE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata l’08/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
Come si evince dal controricorso di M.A., L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione- in data 18.12.2020- avverso la sentenza della CTR Sicilia- depositata in data 8.06.2020- ma ne ha omesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria, come da certificazione negativa di quest’ultima.
M.A. deposita successiva memoria.
CONSIDERATO
che:
Il potere della Corte di Cassazione di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. n. 26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U. n. 4859-81 e Cass. Sez. U. n. 6420-81; v. Anche Cass. 20327/2019).
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore intestatario.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021