Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28993 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25070/2020 proposto da:

O.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Flavio Grande per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. Scalia Laura.

FATTI DI CAUSA

1. O.O., cittadino nigeriano del Delta State – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese, raggiungendo dapprima la Libia e quindi l’Italia, per sfuggire ad una setta, quella degli *****, dedita a sacrifici anche umani, di cui faceva parte il padre e che, dopo la morte di questi, già durante i funerali avrebbe comunicato al ricorrente, unico maschio di undici figli, che avrebbe dovuto prendere il posto del defunto genitore – ricorre con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.

2. La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal Ministero dell’interno ed in riforma dell’ordinanza emessa in primo grado dal locale tribunale, ha negato al richiedente la protezione umanitaria nella ritenuta inattendibilità del racconto reso che ne escludeva la vulnerabilità in caso di rimpatrio.

3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato, costituendosi tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 371 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte d’appello ha ritenuto non credibile il racconto invece ritenuto attendibile dal primo giudice, sul pericolo che sa sarebbe venuto al richiedente dalla setta degli *****; così violando la norma indicata.

La sentenza impugnata nello scrutinare la credibilità del racconto reso dal richiedente non ha preso in considerazione puntualmente tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. da a) ad e), il cui rispetto doveva valere in via alternativa e non cumulativa. La motivazione violava il cd. minimo costituzionale e la sentenza era pertanto nulla.

1.1. Il motivo non è perspicuo rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità là dove deduce che l’art. 3 cit. elenca una serie di requisiti, dalla lett. a) alla lett. e) su cui va composto il giudizio in ordine alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione, invocando, dei primi, una lettura “alternativa” e non “cumulativa”.

Questa Corte (cfr. la stessa ordinanza Cass. n. 8282/2013 richiamata in ricorso) ha invero confermato la necessità che il positivo giudizio sulla “veridicità” delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione soddisfi tutti i parametri a tal fine individuati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) alla lett. e) (dal che consegue che il riscontro negativo alla stregua di uno di tali parametri può giustificare il giudizio di non veridicità), evidenziando piuttosto come la valutazione circa la attendibilità “in generale” del richiedente alla stregua del criterio indicato dall’art. 3 cit., lett. e), si svolga in ragione di una valutazione complessiva ed unitaria, desumibile dai riscontri effettuati alla luce dei criteri analiticamente indicati nelle lettere precedenti.

Ora, se è vero che, in considerazione dell’espresso disposto dell’art. 3, comma 5, lett. e), la valutazione in ordine al parametro della attendibilità “in generale” del richiedente deve essere complessiva ed unitaria, ciò non toglie che il motivato riscontro negativo in ordine alla coerenza e logica plausibilità delle dichiarazioni rese ed alla loro non contraddizione con quanto risulta dalle informazione generali pertinenti al caso -e quindi in ordine agli indici previsti dalle lettere c), e)- ben può giustificare un giudizio complessivo di non veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Ne’ vale nella specie il richiamo, operato dal ricorrente in memoria, alla necessità, evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8819 del 2020), di una lettura non capillare del racconto del richiedente protezione, volta a coglierne le mere singole contraddizioni e priva di un apprezzamento d’insieme, esito di una complessiva ponderazione dei singoli elementi scrutinati guidata dal ragionato rilievo da attribuirsi a ciascuno. Tale affermazione di principio lascia ferme le conclusioni raggiunte dal giudice di merito, che ha ampiamente indicato le ragioni per le quali ha qualificato come intrinsecamente non plausibile il racconto sul sacrificio del bambino e convalidato siffatto giudizio con il rilievo della non verosimiglianza -tra l’altro- del riferito rito di iniziazione alla setta degli *****, nell’operato raffronto con quanto invece indicato da scrutinate fonti (EASO, COI Report Nigeria Country Focus June 2017; www.easo.Europa.eu; www.crprotezioninternazionale.wordpress.com), anche con riguardo alla accertata non operatività della setta nei territori di provenienza del richiedente (Delta State).

La diversa funzione assolta dal giudizio di accertamento del diritto alla protezione internazionale rispetto al procedimento svoltosi dinanzi alla competente Commissione territoriale, come ancora deduce in memoria il ricorrente, non appare pertinente al caso in esame, ed in ogni caso non varrebbe ad escludere l’utilizzabilità del materiale probatorio raccolto nella fase amministrativa, fermo soltanto il metodo di scrutinio e quindi secondo una valutazione generale degli elementi del racconto, guidata dalla stima di qualitativa rilevanza di ogni elemento.

1.2. L’apprezzamento dell’indicato motivo conferma la manifesta infondatezza dell’ulteriore profilo del motivo di ricorso sulla la mancanza di motivazione perché non rispettosa, neppure, dei cd. minimo costituzionale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6: non era onere del richiedente protezione dimostrare la non idoneità dello Stato di provenienza di fornirgli protezione ma era dovere del giudice valutare tale idoneità.

Il motivo è generico ed in alcun modo si raccorda con la ratio dell’assunta decisione in cui la Corte di appello non pone a carico del richiedente l’onere di dimostrare l’incapacità dello Stato di fornirgli protezione, ma la esclude nel contesto della valutazione complessiva circa la non credibilità, intrinseca ed estrinseca, del racconto reso sugli *****.

Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

3. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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