Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28994 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21114/2020 proposto da:

B.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Flavio Grande per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 3996/2020 depositato il 22/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. SCALIA Laura.

FATTI DI CAUSA

1. B.J., cittadino del Gambia – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese, dopo aver ferito gravemente alla testa con una sbarra di ferro, per vendicarsi di un precedente attacco subito da questi che lo aveva colpito alle spalle con una bottiglia, infastidito dall’alto volume della musica che il primo stava ascoltando in casa con alcuni amici, un proprio fratellastro sapendo che i familiari lo stavano cercando e di non avere un posto in cui andare anche in ragione di quanto fatto – ricorre con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.

2. Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha infatti, dopo aver proceduto alla audizione del richiedente, rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione aveva negato al richiedente la protezione internazionale ed il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta inattendibilità del racconto ed insussistenza dei presupposti di legge.

Il tribunale ha ritenuto il racconto non circostanziato quanto alla vicenda narrata, non avendo fornito dettagli sulla violenta aggressione subita dal ricorrente per mano del fratellastro né su quella da lui stesso portata al primo.

Il tribunale ha apprezzato profili di incoerenza nel narrato valorizzando in tal senso: le diverse versioni fornite dal dichiarante davanti alla Commissione e quindi dinanzi al giudice quanto: alle modalità della sua reazione nei confronti del fratellastro, reazione in un caso collocata alcun giorni dopo e nell’altro la sera stessa l’aggressione subita; alle modalità della sofferta aggressione, che ora lo avrebbero visto colpito da una bottiglia ed ora aggredito con un coltello; alle modalità relative all’aggressione subita invece dal fratellastro, ora attinto alla testa da colpi portati con bastoni di ferro ed ora, in giudizio, alla schiena.

I giudici di merito hanno altresì valorizzato la mancata menzione davanti alla Commissione del ricovero del richiedente in ospedale e delle ricerche effettuate da parte della polizia, evidenziando la mancata produzione di documenti sulla vicenda narrata e sulla situazione personale e familiare dell’istante.

3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato, costituendosi tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 371 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il decreto impugnato nello scrutinio della credibilità del racconto reso dal richiedente non aveva preso in considerazione tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. da a) ad e), il cui rispetto deve valere in via alternativa e non cumulativa, limitandosi a valutare la coerenza e plausibilità delle dichiarazioni e, parzialmente, lo sforzo compiuto dal dichiarante per circostanziare la domanda e la produzione degli elementi in possesso.

1.1. Il motivo non è perspicuo rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità là dove deduce che l’art. 3 cit. elenca una serie di requisiti, dalla lett. a) alla lett. e) su cui va composto il giudizio in ordine alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione, invocando, dei primi, una lettura “alternativa” e non “cumulativa”.

Questa Corte (cfr. la stessa ordinanza Cass. n. 8282/2013 richiamata in ricorso) ha invero confermato la necessità che il positivo giudizio sulla “veridicità” delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione soddisfi tutti i parametri a tal fine individuati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) alla lett. e) (dal che consegue che il riscontro negativo alla stregua di uno di tali parametri può giustificare il giudizio di non veridicità), evidenziando piuttosto come la valutazione circa la attendibilità “in generale” del richiedente alla stregua del criterio indicato dall’art. 3 cit., lett. e), si svolga in ragione di una valutazione complessiva ed unitaria, desumibile dai riscontri effettuati alla luce dei criteri analiticamente indicati nelle lettere precedenti.

Ora, se è vero che, in considerazione dell’espresso disposto dell’art. 3, comma 5, lett. e), la valutazione in ordine al parametro della attendibilità “in generale” del richiedente deve essere complessiva ed unitaria, ciò non toglie che il motivato riscontro negativo in ordine al compimento di ogni ragionevole sforzo per indicare circostanze non secondarie, in ordine alla coerenza delle dichiarazioni rese ed alla esposizione di una plausibile motivazione della mancanza di ogni riscontro -e quindi in ordine agli indici previsti dalle lett. a), b), c), ben può giustificare un giudizio complessivo di non veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Ne’ vale nella specie il richiamo, operato dal ricorrente in memoria, alla necessità, evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8819 del 2020), di una lettura non capillare del racconto del richiedente protezione, volta a coglierne le mere singole contraddizioni e priva di un apprezzamento d’insieme, esito di una complessiva ponderazione dei singoli elementi scrutinati guidata dal ragionato rilievo da attribuirsi a ciascuno. Tale affermazione di principio lascia ferme le conclusioni raggiunte dal giudice di merito, che ha puntualmente esposto le carenze e contraddizioni ravvisate nelle dichiarazioni del ricorrente, senza ricevere nella illustrazione del motivo alcuna censura specifica al riguardo, neppure in ordine ad un eventuale carattere inessenziale degli elementi considerati.

La diversa funzione assolta dal giudizio di accertamento del diritto alla protezione internazionale rispetto al procedimento svoltosi dinanzi alla competente Commissione territoriale, come ancora deduce in memoria il ricorrente, non vale ad escludere l’utilizzabilità del materiale probatorio raccolto nella fase amministrativa, fermo soltanto il metodo di scrutinio e quindi secondo una valutazione generale degli elementi del racconto, guidata dalla stima di qualitativa rilevanza di ciascuno di essi.

1.2. L’apprezzamento dell’indicato motivo e dei suoi contenuti sostiene altresì l’inconcludenza dell’ulteriore profilo, sulla violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, recte comma 6, con cui si denuncia la mancanza di motivazione perché non rispettosa, neppure, del cd. minimo costituzionale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, rectius sesto e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il tribunale, si espone in ricorso, afferma che in Gambia non sussiste una situazione di violenza generalizzata D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e tanto fa, considerando il miglioramento nel trattamento dei diritti umani registrato dopo l’insediamento del Presidente B., in sostituzione del precedente Presidente J..

Deduce il ricorrente che il giudice di merito prende a riferimento il periodo immediatamente successivo all’insediamento del nuovo Presidente nel gennaio 2017, e non la situazione esistente al momento dell’espatrio nel 2015, che potrebbe desumersi dal fatto che ancora pochi giorni prima dell’insediamento di B., come riporta lo stesso impugnato decreto, il Dipartimento di Stato americano aveva avvertito i cittadini statunitensi di non recarsi in Gambia per il serio rischio di violenze contro i civili ed aveva disposto il rientro dei residenti.

2.1. Il motivo è inammissibile perché non dialoga con l’articolata motivazione del decreto impugnato che ha rettamente considerato la situazione attuale del Paese (cfr. in tal senso Cass. n. 19224/2020; n. 2387/2021) evidenziando la insussistenza del rischio contemplato dall’art. 14, lett. c), in base alle informazioni tratte da molteplici fonti puntualmente indicate.

2.2. Di nuovo l’apprezzamento dell’indicato motivo conferma l’inconcludenza dell’ulteriore profilo del motivo di ricorso sulla violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, recte comma 6, con cui si denuncia la mancanza di motivazione perché non rispettosa, neppure, del cd. minimo costituzionale.

3. La natura delle critiche proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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