LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9646-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO SCEVOLA, presso lo STUDIO LEGALE VENERE MERENDINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO BAGNATO;
– controricorrente –
contro
ADER AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3887/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO:
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Lombardia, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso della contribuente C.D. avverso un estratto di ruolo, concernente cinque cartelle di pagamento per imposte erariali anni 1996-1999; la CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, per avere quest’ultima prodotto tardivamente alcuni documenti, i quali pertanto non potevano più formare oggetto di valutazione.
CONSIDERATO:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, art. 25, comma 2, e artt. 32 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto era pacifico che l’Agenzia delle entrate si fosse costituita in primo grado il 17 febbraio 2016, depositando documentazione comprovante la notifica delle cartelle contenute nell’estratto di ruolo impugnato, unitamente alle proprie controdeduzioni; la CTP aveva ritenuto tardiva la sua costituzione, ritenendo non utilizzabili i documenti allegati alle proprie controdeduzioni; ed i documenti comprovanti la notifica degli atti impugnati erano stati nuovamente depositati, quali allegati al proprio atto di appello, proposto il 24 ottobre 2016; ora il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, espressamente prevedeva che i fascicoli delle parti restavano acquisiti al fascicolo d’ufficio e potevano essere restituiti alle parti solo al termine del processo; e le parti potevano ottenere unicamente copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo di parte e d’ufficio; inoltre il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, prevedeva che nel processo tributario, in deroga all’art. 345 c.p.c., potessero prodursi in appello nuovi documenti; e, nella specie non era contestato che i documenti erano stati prodotti in vista dell’udienza di trattazione di primo grado, si che essi erano da ritenere acquisiti al fascicolo di primo grado ed erano dunque valutabili dal giudice di appello ai fini della decisione, anche per la natura del giudizio di appello, che comportava il totale riesame della controversia con effetto devolutivo, si che il giudice di secondo grado riesaminava la causa con gli stessi poteri cognitivi e decisori riconosciuti al primo giudice; la CTR avrebbe dunque dovuto esaminare la documentazione attestante la ritualità della notifica delle cartelle indicate nell’estratto di ruolo impugnato, depositata dall’Agenzia delle entrate fin dal giudizio di primo grado;
che sia l’intimata, sia l’Agenzia delle entrate riscossione si sono costituiti con controricorso;
che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è fondato;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16652 del 2018; Cass. n. 5429 del 2018; Cass., n. 24398 del 2016), nel processo tributario, il documento irritualmente prodotto in primo grado può ben essere nuovamente riprodotto in secondo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, nel rispetto delle modalità di produzione previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32; comunque, qualora il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia stato depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve in ogni caso ritenere raggiunta la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, si da consentirle l’esercizio del diritto di difesa; e l’eventuale inosservanza della modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata;
che, nella specie, non è contestato che i documenti attestanti l’avvenuta notifica delle cinque cartelle di pagamento inserite nell’estratto di ruolo impugnato era già in atti nel fascicolo di primo grado, pur se, in quella fase, tardivamente prodotti ed erano quindi confluiti nel fascicolo d’ufficio di primo grado; ed ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti alla parti solo al termine del processo, potendo le parti solo ottenere, nel frattempo, copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio; pertanto i documenti di cui sopra sono da ritenere essere entrati automaticamente e ritualmente nel procedimento di appello, si che avrebbero dovuto essere esaminati dalla CTR ai fini del decidere;
che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate va pertanto accolto;
che la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021