Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.29003 del 20/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14137/2019 proposto da:

VALUE ITALY SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 27, presso lo studio dell’avvocato CHIARA SRUBEK TOMASSY, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CARTOLANO, e all’avvocato ALESSANDRO ACCINNI;

– ricorrente –

contro

C.S., e F.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO PAOLO RUBENS 31, presso lo studio dell’avvocato LUIGI AMERIGO BOTTAI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO RATTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2494/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

FATTI DI CAUSA

La società Value Italy Società di Gestione Risparmio s.p.a. (già MPVenture SGR s.p.a.) convenne in giudizio C.S. e F.C. per sentirli condannare al pagamento dell’importo di 150.000,00 Euro in forza della garanzia a prima richiesta dagli stessi rilasciata in data 26.10.2009.

Dedusse che, nella medesima data, la società aveva trasferito ad B.A. quote della Synpa s.r.l., con previsione che il prezzo di vendita sarebbe stato corrisposto quando l’azienda Arquati fosse stata acquistata dal B. o da società riferibile al medesimo o ai convenuti; che, in data 30.7.2010, la società Arquati Tende, controllata dal C., aveva acquisito il ramo d’azienda Arquati; che pertanto il corrispettivo convenuto col contratto del 26.10.2009 era divenuto esigibile, ma le richieste di pagamento rivolte sia al B. che al C. e al F. erano rimaste senza esito; che la garanzia rilasciata dai predetti C. e F. era autonoma a prima richiesta, restando pertanto escluse per il garante le eccezioni spettanti al debitore principale.

I convenuti resistettero alla domanda rilevando che il fallimento della ***** in liquidazione (già Arquati s.r.l. in liquidazione) aveva impedito il sorgere dell’obbligazione di pagamento e che, in ogni caso, la garanzia prestata non era autonoma.

Il Tribunale di Siena rigettò la domanda rilevando che l’attrice aveva ritirato il proprio fascicolo al momento della precisazione delle conclusioni senza poi ridepositarlo, cosicché mancava “irrimediabilmente la documentazione necessaria per poter affrontare nel merito la domanda”.

Pronunciando sul gravame della Value Italy, che aveva proceduto a ridepositare il fascicolo di primo grado, la Corte di Appello di Firenze ha ritenuto di poter esaminare il merito (in conformità a Cass. n. 29309/2017), ma ha rigettato l’impugnazione, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado.

La Corte ha affermato che risultava provato che il pagamento delle quote societarie vendute al B. doveva essere corrisposto al momento in cui lo stesso o una società riferibile a lui e/o al C. e al F. avesse acquistato l’azienda Arquati; che il B. si era obbligato a procurare alla cedente una garanzia autonoma a prima richiesta dell’importo di 150.000,00 Euro e che tale garanzia era stata effettivamente prestata dal C. e dal F., i quali si erano impegnati a pagare la somma massima anzidetta, a semplice richiesta scritta della società garantita; che, in data 30.7.2010, la società Arquati Tende s.r.l. (controllata dal C.) aveva acquistato il ramo di azienda Arquati; che il successivo 28.10.2010 era stato dichiarato il fallimento della ***** s.r.l. in liquidazione (già Arquati s.r.l. in liquidazione).

Tanto premesso e dato atto delle contrapposte posizioni difensive, la Corte ha ritenuto che, “alla luce di una complessiva interpretazione della volontà contrattuale che tenga conto dell’insieme delle clausole e degli interessi contrapposti che quelle clausole compongono in unità, rapportandoli allo scopo pratico che il contratto intende realizzare, la clausola di garanzia contenuta nel contratto debba necessariamente essere posta in correlazione con un interesse all’acquisizione del gruppo Arquati nel suo complesso”; ha aggiunto che “i richiami alla sistemazione patrimoniale della Società (Arquati s.r.l.) così come inseriti nel contesto negoziale di grave crisi aziendale, fanno ritenere che il pagamento del prezzo fosse necessariamente subordinato al buon esito della procedura concordataria o, comunque, alla continuità aziendale che realizzasse “come risultato finale, il passaggio dell’azienda Arquati all’acquirente” nel suo complesso”; ha rilevato altresì che “il trasferimento del ramo d’azienda, avvenuto nelle more della procedura, è un’ipotesi non contemplata nell’accordo ed e’, comunque, irrilevante, in quanto la proposta di concordato è stata superata dalla dichiarazione di fallimento, consegue che non si è realizzato lo scopo stesso dell’accordo (che presupponeva il risanamento delle società del Gruppo Arquati)”; ha concluso che “il credito vantato dalla MPV non sia quindi divenuto esigibile”.

Ha proposto ricorso per cassazione la Value Italy Società di Gestione del Risparmio s.p.a., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria.

Hanno resistito, con controricorso, C.S. e F.C..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2) e dell’art. 2702 c.c.: premesso che la Corte di Appello ha ritenuto provato che il B. ha assunto l’obbligo di procurare a Value Italy una garanzia autonoma e che tale garanzia è stata effettivamente prestata dal C. e dal F. e rilevato che il contenuto della garanzia risulta dalla scrittura privata del 26.10.2009 (sottoscritta dal C. e dal F. e dagli stessi non disconosciuta), la ricorrente assume che la Corte ha del tutto ignorato tali prove, incorrendo nella falsa applicazione delle norme richiamate in rubrica; in particolare, lamenta che la Corte ha disatteso delle prove legali e, segnatamente, la scrittura privata dell’ottobre 2009, recante la garanzia autonoma, che doveva ritenersi legalmente riconosciuta, ai sensi dell’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), costituente “prova legale che, in quanto tale, la Corte d’Appello avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione”; evidenzia come la Corte abbia “completamente trascurato quella prova legale”, incentrando le proprie valutazioni unicamente sul contratto e omettendo qualunque riferimento alla garanzia autonoma prestata dal C. e dal F..

1.1. Il motivo va disatteso, in quanto è costruito sull’assunto che il mancato disconoscimento della scrittura privata contenente la prestazione della garanzia attribuisse al documento efficacia di prova legale, che avrebbe dovuto vincolare la decisione della Corte.

Va considerato, infatti, che – a norma dell’art. 2702 c.c. – l’efficacia della scrittura privata legalmente considerata come riconosciuta è limitata alla provenienza delle dichiarazioni da colui che l’ha sottoscritta senza incidere sull’apprezzamento del contenuto della scrittura medesima e dei suoi effetti da parte del giudice.

La censura svolta dalla ricorrente attiene proprio al mancato riconoscimento degli effetti propri della garanzia autonoma prestata con l’anzidetta scrittura e investe, quindi, l’inquadramento giuridico dell’istituto della garanzia a prima richiesta e la sua autonomia rispetto al contratto garantito; profili, questi, che non si prestano ad essere censurati né – come detto – in relazione all’art. 2702 c.c. e all’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), né secondo il paradigma della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., giacché un’eventuale erronea valutazione del materiale istruttorio non determina, di per sé, la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che ricorre solo allorché si deduca che il giudice di merito abbia posto alla base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso (valutandole secondo il suo prudente apprezzamento) delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass., S.U. n. 16598/2016, Cass. n. 11892/2016 e Cass. n. 27000/2016).

2. Col secondo motivo – che denuncia “violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” – la ricorrente rileva che l’intero percorso argomentativo della decisione è focalizzato esclusivamente sul contratto di cessione delle quote e sulla esigibilità del relativo prezzo ed evidenzia che, “agendo in giudizio, Value Italy non ha domandato la condanna al pagamento del prezzo convenuto con il contratto, stipulato, peraltro, non con i convenuti C. e F., ma con il sig. B.”; aggiunge che “il credito azionato dall’odierna ricorrente è invece quello nascente dalla garanzia autonoma prestata dai signori C. e F., i quali, in forza della stessa garanzia – come accertato e ritenuto provato dalla sentenza – si sono impegnati a corrispondere a Value Italy la somma massima di Euro 150.000,00, dietro sua “semplice richiesta scritta””; deduce che “la funzione della garanzia autonoma è quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente a quanto accade (…) per il fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui”, atteso che “la causa del contratto autonomo di garanzia è (..) quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale”; conclude che le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata “non hanno coerenza e rispondenza alcuna con la domanda proposta da Value Italy”, giacché “si riferiscono unicamente all’obbligazione principale (di pagamento del prezzo) nascente dal contratto di cessione delle quote, “che è obbligazione diversa da quella indennitaria assunta dai signori C. e F. con la garanzia autonoma”, di talché “la Corte di appello si è pronunciata su un oggetto e su un titolo diversi da quelli posti a fondamento delle domande proposte da Value Italy (…) che sono rimaste così prive di pronuncia”; la Corte, infatti, “ha negato un bene diverso da quello richiesto da Value Italy e ha posto a fondamento della decisione un titolo (anch’esso diverso) da quello allegato a ragione della domanda”.

2.1. Il motivo (da scrutinare – ex Cass., S.U. n. 17931/2013 – alla luce di una nozione ampia della violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato) è fondato, nei termini di seguito illustrati.

La sentenza impugnata, dopo aver ritenuto provato che il C. e il F. avevano prestato alla Value Italy una garanzia autonoma a semplice richiesta scritta della seconda, ha scrutinato la vicenda avendo riguardo alla finalità sottesa al contratto di cessione delle quote e alla esigibilità del corrispettivo nei confronti del B., collegando a tale esigibilità (negata) l’operatività della garanzia; in tal modo, tuttavia, ha del tutto omesso di considerare le peculiarità del contratto autonomo di garanzia, finendo per stabilire un collegamento necessario fra le obbligazioni scaturenti dal contratto di cessione e quelle derivanti dal diverso contratto afferente la garanzia e, quindi, per trattare il secondo, sostanzialmente, alla stregua di una fideiussione.

Una siffatta impostazione è erronea e contrastante con i consolidati orientamenti di legittimità, secondo cui: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass., S.U. n. 3947/2010; conforme, ex multis, Cass. n. 30509/2019);

“in tema di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell'”exceptio doli”” (Cass. n. 31956/2018), exceptio che “lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito avrebbe potuto opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida e incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore” (Cass. n. 16345/2018; conforme Cass. n. 30509/2019 che ha ribadito la “inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”).

Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la Corte di Appello, anziché considerare la finalità del contratto di cessione di quote per giungere alla conclusione della inesigibilità del corrispettivo, avrebbe dovuto procedere, da un lato, all’accertamento dell’assunzione della garanzia “autonoma” da parte dei convenuti e, dall’altro, alla verifica che la richiesta avanzata dalla garantita non fosse prima facie abusiva, ossia che la creditrice, “nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui” (Cass. n. 16345/2018).

Risultano, dunque, inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio le considerazioni svolte dalla Corte territoriale sulla finalità dell’operazione complessiva che ha dato luogo alla prestazione della garanzia, non sussistendo rapporto di accessorietà della garanzia rispetto alla cessione delle quote.

Ne consegue che è mancata una decisione sull’effettiva domanda proposta dalla Value Italy e che ciò determina la nullità della sentenza per mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

2.2. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce delle considerazioni sopra svolte e dei principi richiamati.

3. Il terzo motivo (dedotto in subordine e deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1365 c.c., in relazione all’interpretazione e gli effetti del contratto di cessione di quote) e il quarto motivo (deducente “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa” con conseguente violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e concernente anch’esso il contratto di cessione) restano assorbiti.

4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo, con assorbimento del terzo e del quarto; cassa e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021

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